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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Soggetto conservatore:

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Disposizioni per esigenze belliche o militari

Livello: sottoserie

Estremi cronologici: 1899 - 1950

Consistenza: 6 unità

In base alle disposizioni stabilite dalla Legge 1 ottobre 1873, n. 1593 e relativo Regolamento approvato con R.D. del 3 ottobre 1875 e seguenti,
i comuni avevano l'obbligo di istituire e tenere costantemente aggiornati su appositi registri la situazione dei quadrupedi e dei veicoli esistenti e dei relativi proprietari nell'eventualità che, a seguito di mobilitazione generale o parziale dell'esercito, fosse necessario requisirli.
Ai proprietari, pur essendo in piena libertà di far commercio degli animali fino a quando non fosse stato pubblicato l'ordine di requisizione, incombeva l'obbligo di dichiarare al comune il numero di animali posseduti ed i mutamenti che fossero avvenuti nei medesimi per vendite, acquisti, permute e morti.
Con la Legge del 22 giugno 1913, n. 93 vennero considerati passibili di requisizione anche automobili, motocicli, natanti (a remi, a vela e a motore) con relativa attrezzatura e aeronavi in forma di pallone, dirigibile o aeroplano.
Presso ogni comune doveva essere tenuto un registro o schedario con rubrica, in cui si sarebbero distintamente segnati quadrupedi, veicoli a trazione meccanica e natanti esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del comune stesso, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.
Il regolamento della legge predetta definì nel 1915 le caratteristiche di tale registro, adeguandolo alle nuove esigenze e fornendone anche i modelli. In particolare si stabilì che, nel caso in cui si superassero i cento quadrupedi, dovesse essere tenuto con il registro uno schedario, composto di schede individuali per ogni proprietario di animali, veicoli, bardature e natanti, e corredato da una rubrica alfabetica.
Analoghe disposizioni erano contenute, pur con qualche modifica, nel T.U. sulla requisizione dei veicoli del 31 gennaio 1926, n. 425 e relativo regolamento approvato con R.D. 1 dicembre 1927, n. 452. La sottoserie è costituita da 6 unità archivistiche relative agli anni 1899-1948.


1
Registro dei proprietari di vetture, carri e bardature che possono servire per l'esercito
Registro cc. n.n. Privo di coperta.
1899 - 1914
2
Registro dei quadrupedi. Parte seconda
Registro cc. n.n. Privo di coperta.
1931
3
Registro dei cavalli e dei muli posseduti
Registro legato in cartone pp. 162
1935 - 1950
4
Dichiarazioni delle quantità di rame e dei manufatti di rame posseduti
Busta
1940 - 1943
5
Denunzie nominative di consistenza di generi alimentari
Vi si comprendono gli elenchi compilati secondo quanto disposto dalla legge 27 dicembre 1940 n. 1716. Contiene inoltre un registro di spoglio delle denunce dei produttori agricoli.
Busta
1941
6
Schede dei quadrupedi e dei veicoli posseduti
Busta
1942 - 1948