Livello: serie
Estremi cronologici: 1860 - 1869Consistenza: 9 unità
I contingenti della Guardia nazionale vennero costituiti con decreto del 14
luglio 1859 e regolamentati dal regolamento del 16 luglio dello stesso anno. Con
la legge del 4 agosto 1861 la Guardia nazionale venne poi estesa a tutto il
territorio del regno d'Italia. Erano chiamati a farne parte tutti i cittadini di
età compresa fra i 21 e i 55 anni che non fossero nullatenenti, mentre i giovani
dai 18 ai 21 anni potevano entrarvi in qualità di volontari; erano esenti dal
servizio, oltre i nullatenenti, anche i membri di particolari categorie sociali
(militari, pubblici funzionari, medici, maestri, ecclesiastici).
Il corpo
fu organizzato secondo le indicazioni della legge del 4 settembre 1847
istitutiva della guardia civica, che era stata abrogata nel 1849. In ogni comune
veniva costituita una deputazione presieduta dal gonfaloniere che provvedeva a
formare e correggere ogni anno le liste dei residenti che possedevano i
requisiti necessari per farne parte. Costoro erano distinti in tre categorie:
celibi o vedovi senza figli, coniugati senza figli e coniugati con figli. I
ruoli veri e propri erano stesi a cura del consiglio di recognizione, istituito
laddove i battaglioni venivano effettivamente formati: i primi ad essere
iscritti erano i volontari, seguiti poi dagli iscritti nelle altre categorie in
ordine di età di appartenenza. Eventuali reclami erano esaminati da un apposito
consiglio di revisione mentre le infrazioni disciplinari e regolamentari si
deferivano ad un consiglio di disciplina. Il controllo economico e finanziario
spettava alla deputazione comunale; il comando era affidato a un comandante che
stilava un regolamento da pubblicarsi con decreto del gonfaloniere salvo
approvazione da parte dell'autorità prefettizia.
Gli ufficiali venivano,
infine, eletti dall'assemblea dei cittadini iscritti, convocata e presieduta dal
gonfaloniere.