Livello: serie
Estremi cronologici: sec. XIX - 1865Consistenza: 17 unità
Il granduca, sin dal 1798, con suo motuproprio del 22 febbraio di quell'anno, aveva autorizzato il magistrato comunitativo ad appaltare a privati la manutenzione delle strade comunali in tutti quei casi in cui la comunità non si fosse trovata in grado di intervenire con mezzi propri. Così fra la comunità stessa e i possidenti locali interessati dal tracciato stradale si potevano stipulare delle convenzioni, dette accolli, che trasferivano l'onere della manutenzione da quella a questi; il rispetto di tali convenzioni era garantito da visite periodiche di un esperto sotto il controllo del cancelliere comunitativo. Con il regolamento del settembre del 1814, che dettava norme in tale materia, la figura del perito delle strade venne confermata, affidando il controllo del suo operato a due membri del magistrato comunitativo deputati a tale compito. I rapporti dei sopralluoghi erano sottoposti all'intero magistrato a cura del cancelliere, il quale anche provvedeva ad istruire le pratiche per la stipulazione degli accolli, da inoltrare poi al magistrato stesso per l'approvazione, salvo ratifica da parte del provveditore di soprintendenza comunitativa.
Per il comune di Buggiano, del materiale relativo a fiumi acque e strade sono pervenuti i campioni descrittivi e i ruoli dei contribuenti per i corsi d'acqua del territorio comunale e i campioni e i registri di accollo per le strade comunitative, tutti qui raccolti e distinti in sottoserie autonome.