I giusdicenti locali potevano intervenire tra due o più contendenti,
obbligandoli a sottoscrivere la promessa di rinunciare a molestarsi, sia con fatti
che con parole. Chi non rispettava il patto, incorreva nel pagamento di una somma la
cui entità veniva fissata al momento della sottoscrizione dell'accordo. Gli atti
formali intervenuti tra le parti venivano annotati nei registri detti libri di paci e tregue1.