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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Danno dato

Livello: serie

Estremi cronologici: 1505 - 1633

Consistenza: 14 unità

Nel diritto statutario di origine comunale, accanto alla giurisdizione civile e criminale, esisteva un terzo settore chiamato del danno dato. Per danno dato si intendeva diminuzione o guasto degli altrui immobili o loro inerenti, eseguito in qualunque maniera senza intenzione di asportar via cosa alcuna, purché non siavi intervenuto incendio o rovina1.

Veniva inquisito per danno dato qual si sia persona che ardirà commettere alcun danno negli altrui beni con tagliare alberi, virgulti o legna o con cogliere frutti, ortaggi, erbe o fieni, o danneggiando in altro modo, per sé o per altri o col bestiame le selve, i campi, gli orti, i prati e altre terre studiosamente o dolosamente2.

L'amministrazione giurisdizionale era di pertinenza delle magistrature comunitative, che potevano affidarla al rettore fiorentino, al suo notaio, o a un proprio giusdicente locale, spesso per risparmiare sui costi di gestione3. I processi prevedevano una procedura piuttosto sommaria, basata su semplici prove testimoniali. Le risoluzioni delle vertenze avvenivano in tempi brevi, sia in caso di avvio del procedimento vero e proprio a seguito di comparizione del reo, sia in caso risoluzione tramite accordo tra le parti.

La legge del 20 giugno 1570 impose alle comunità in cui operavano tribunali di danno dato di dotarsi di specifici statuti per regolamentarne il funzionamento4. Con l'emanazione dell'Ordinazione universale sopra il danno dato del 1688, si attuò una regolamentazione organica nella gestione della materia5. Il tribunale di danno dato venne soppresso con la riforma giudiziaria del 1772.



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