Nel diritto statutario di origine comunale, accanto alla giurisdizione
civile e criminale, esisteva un terzo settore chiamato del danno dato. Per danno dato si intendeva diminuzione o guasto degli altrui immobili o loro inerenti, eseguito in
qualunque maniera senza intenzione di asportar via cosa alcuna, purché non
siavi intervenuto incendio o rovina1.
Veniva inquisito per danno dato qual si sia persona che ardirà commettere alcun danno negli
altrui beni con tagliare alberi, virgulti o legna o con cogliere frutti,
ortaggi, erbe o fieni, o danneggiando in altro modo, per sé o per altri o
col bestiame le selve, i campi, gli orti, i prati e altre terre
studiosamente o dolosamente2.
L'amministrazione giurisdizionale era di pertinenza delle
magistrature comunitative, che potevano affidarla al rettore fiorentino, al suo
notaio, o a un proprio giusdicente locale, spesso per risparmiare sui costi di
gestione3. I processi prevedevano una procedura piuttosto
sommaria, basata su semplici prove testimoniali. Le risoluzioni delle vertenze
avvenivano in tempi brevi, sia in caso di avvio del procedimento vero e proprio
a seguito di comparizione del reo, sia in caso risoluzione tramite accordo tra
le parti.
La legge del 20 giugno 1570 impose alle comunità in cui
operavano tribunali di danno dato di dotarsi di specifici statuti per
regolamentarne il funzionamento4. Con l'emanazione dell'Ordinazione universale sopra il danno dato del 1688, si
attuò una regolamentazione organica nella gestione della materia5. Il
tribunale di danno dato venne soppresso con la riforma giudiziaria del
1772.