Livello: complesso di fondi
Estremi cronologici: 1554 - 1808Consistenza: 560 unità
Gli atti civili e criminali
La documentazione relativa all'attività di natura giurisdizionale civile, esercitata
dai podestà o, in via generalmente surrogatoria, dai vicari nell'ambito della
podesteria di residenza, venne riunita, fin dal momento della produzione, in filze
intitolate ai diversi giusdicenti e costituenti, nella loro successione cronologica,
le serie dei cosiddetti "atti civili". Le filze in questione, recanti generalmente
in coperta lo stemma familiare del titolare, contengono in realtà anche documenti
relativi all'esecuzione delle sentenze e, inoltre, a tutte le funzioni di carattere
non giurisdizionale di competenza del giusdicente. Nonostante la diversa mole e la
differente complessità, discendenti dall'ampiezza delle circoscrizioni e dal variare
nel tempo delle competenze esercitate, e nonostante la soggettività dei criteri di
organizzazione delle carte alloro interno, le filze (o la filza) di uno stesso
rettore di giustizia racchiudono tipologie ricorrenti di atti, analizzate in studi
di carattere generale1e
corrispondenti a precisi nuclei documentari, condizionati unitariamente e così
individuati:
un "repertorio generale", in forma di quaderno, contenente la
registrazione degli atti relativi al giuramento ed all'insediamento del giusdicente
(la sua "rappresentazione all'ufficio") e di quelli in cui si sostanziavano i suoi
compiti di controllo amministrativo, come le "visite" effettuate periodicamente alle
strade e ai corsi d'acqua, alle carceri e alle botteghe dei beccai e dei mugnai, o
le sue funzioni di raccordo con il potere centrale, come nel caso delle
notificazioni da farsi ai descritti nelle Bande ducali per conto di quel magistrato.
Nelle filze civili di Lucignano si registra, inoltre, la presenza di "quadernetti
dei corami" su cui il giusdicente annotava i dati relativi alla produzione e al
commercio locale del cuoio lavorato.
Un quaderno, detto dei "protesti,
sequestri e comandamenti", sul quale erano riportati gli atti ingiuntivi disposti
dal podestà o dal vicario.
Un quaderno dell"'esecutivo privato" ed uno
dell'"esecutivo pubblico", per la registrazione delle esecuzioni giudiziarie
disposte, rispettivamente, su istanza di parti private o di uffici pubblici. Il
secondo quaderno risulta generalmente diviso in due parti: una per il "pubblico di
Firenze", relativo alle esecuzioni da eseguirsi a favore di uffici fiorentini, e
1'altra per il "pubblico di podesteria" (o di vicariato), relativo alle esecuzioni a
favore di uffici locali o di comunità della circoscrizione.
Un quaderno del
"danno dato", per la trascrizione degli atti e delle condanne relative, presentate
naturalmente solo nel caso e per i periodi in cui la giurisdizione relativa non
fosse esercitata da ufficiali particolari.
L'insieme della documentazione
relativa ai diversi procedimenti civili definiti dal giusdicente nel corso del suo
mandato. Il settore, individuato con la dizione "atti civili" coincidente con
1'intitolazione generale della filza relativa, è generalmente il più voluminoso e
comprende i documenti e le istanze delle parti, gli atti emanati dal giudice fino
alla sentenza ed il carteggio istruttorio costituito dalle cosiddette "lettere
sussidiarie civili". Queste ultime costituiscono talora un settore documentario
distinto (non correlato in tal caso con i singoli procedimenti), non diversamente da
quanto avviene di solito con le lettere di carattere "non sussidiario", relative
alla corrispondenza generale del giusdicente con uffici centrali e periferici e con
privati.
Parallelamente a quanto avvenuto per gli atti civili, anche la
documentazione relativa all'attività giurisdizionale in materia penale, esercitata
dai vicari o da quei podestà che ne erano (in tutto o in parte) titolari, venne
originariamente condizionata in una o più filze per ciascun giusdicente e diede
luogo, nel tempo, allo sviluppo di specifiche serie di "atti criminali". Ognuna di
queste serie, a differenza di quelle civili coeve, presenta la caratteristica di
sdoppiarsi in due sotto serie parallele o, più generalmente, di differenziarsi
all'interno del suo sviluppo unitario in coincidenza di un lungo periodo, compreso
fra il 1558 e il 1753, durante il quale ciascun vicario o giudice criminale
procedette a condizionare la propria documentazione, separando dagli altri i
processi a carico dei cosiddetti "descritti", termine con cui si indicarono coloro
che risultavano arruolati nelle "bande" in cui Cosimo I aveva organizzato le milizie
stanziali toscane.
La particolare condizione giuridica riconosciuta ai
descritti e i privilegi loro accordati in considerazione del loro status suggerirono
infatti la raccolta separata degli atti criminali che li riguardavano anche in
considerazione del particolare iter procedurale dei processi relativi che prevedeva,
per l'applicazione delle sentenze, l'approvazione preventiva del Magistrato delle
bande.
Al di là della loro identificazione come atti criminali dei "descritti"
o dei "non descritti", le filze dello stesso giusdicente non presentavano tuttavia
differenze sostanziali quanto alla loro composizione ed alla tipologia della
documentazione raggruppata, individuata, con procedimento analogo a quello visto per
gli atti civili, nei seguenti nuclei:
un quaderno intitolato "querele e
denunce", dove risultano registrate le fasi successive dei diversi procedimenti: sia
di quelli aperti su querela della parte lesa secondo i criteri dell'antico processo
accusatorio, sia quelli attivati d'ufficio per iniziativa diretta del giusdicente o
per accusa presentata dai "sindaci dei malefici", secondo le modalità del successivo
processo inquisitorio.
L'insieme degli atti processuali esperiti, della
documentazione probatoria costituita da referti e testimonianze e dai carteggi
attinenti all'istruttoria (cioè le "lettere sussidiarie criminali"); il tutto
indicato come "atti criminali".
Un quaderno di "sentenze e multe" sul quale
erano trascritte le sentenze assolutorie e condennatorie. In qualche caso il
quaderno si presenta come unità autonoma non ricondotta all'interno della filza del
relativo giusdicente, ma il fatto sembra riconducibile ad errori commessi nella fase
di condizionamento dei documenti più che all'abitudine di costituire, in certi
periodi, delle vere e proprie serie di sentenze.