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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Soggetto conservatore:

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Archivi giudiziari

Livello: complesso di fondi

Estremi cronologici: 1554 - 1808

Consistenza: 560 unità

Gli atti civili e criminali

La documentazione relativa all'attività di natura giurisdizionale civile, esercitata dai podestà o, in via generalmente surrogatoria, dai vicari nell'ambito della podesteria di residenza, venne riunita, fin dal momento della produzione, in filze intitolate ai diversi giusdicenti e costituenti, nella loro successione cronologica, le serie dei cosiddetti "atti civili". Le filze in questione, recanti generalmente in coperta lo stemma familiare del titolare, contengono in realtà anche documenti relativi all'esecuzione delle sentenze e, inoltre, a tutte le funzioni di carattere non giurisdizionale di competenza del giusdicente. Nonostante la diversa mole e la differente complessità, discendenti dall'ampiezza delle circoscrizioni e dal variare nel tempo delle competenze esercitate, e nonostante la soggettività dei criteri di organizzazione delle carte alloro interno, le filze (o la filza) di uno stesso rettore di giustizia racchiudono tipologie ricorrenti di atti, analizzate in studi di carattere generale1e corrispondenti a precisi nuclei documentari, condizionati unitariamente e così individuati:
un "repertorio generale", in forma di quaderno, contenente la registrazione degli atti relativi al giuramento ed all'insediamento del giusdicente (la sua "rappresentazione all'ufficio") e di quelli in cui si sostanziavano i suoi compiti di controllo amministrativo, come le "visite" effettuate periodicamente alle strade e ai corsi d'acqua, alle carceri e alle botteghe dei beccai e dei mugnai, o le sue funzioni di raccordo con il potere centrale, come nel caso delle notificazioni da farsi ai descritti nelle Bande ducali per conto di quel magistrato. Nelle filze civili di Lucignano si registra, inoltre, la presenza di "quadernetti dei corami" su cui il giusdicente annotava i dati relativi alla produzione e al commercio locale del cuoio lavorato.
Un quaderno, detto dei "protesti, sequestri e comandamenti", sul quale erano riportati gli atti ingiuntivi disposti dal podestà o dal vicario.
Un quaderno dell"'esecutivo privato" ed uno dell'"esecutivo pubblico", per la registrazione delle esecuzioni giudiziarie disposte, rispettivamente, su istanza di parti private o di uffici pubblici. Il secondo quaderno risulta generalmente diviso in due parti: una per il "pubblico di Firenze", relativo alle esecuzioni da eseguirsi a favore di uffici fiorentini, e 1'altra per il "pubblico di podesteria" (o di vicariato), relativo alle esecuzioni a favore di uffici locali o di comunità della circoscrizione.
Un quaderno del "danno dato", per la trascrizione degli atti e delle condanne relative, presentate naturalmente solo nel caso e per i periodi in cui la giurisdizione relativa non fosse esercitata da ufficiali particolari.
L'insieme della documentazione relativa ai diversi procedimenti civili definiti dal giusdicente nel corso del suo mandato. Il settore, individuato con la dizione "atti civili" coincidente con 1'intitolazione generale della filza relativa, è generalmente il più voluminoso e comprende i documenti e le istanze delle parti, gli atti emanati dal giudice fino alla sentenza ed il carteggio istruttorio costituito dalle cosiddette "lettere sussidiarie civili". Queste ultime costituiscono talora un settore documentario distinto (non correlato in tal caso con i singoli procedimenti), non diversamente da quanto avviene di solito con le lettere di carattere "non sussidiario", relative alla corrispondenza generale del giusdicente con uffici centrali e periferici e con privati.

Parallelamente a quanto avvenuto per gli atti civili, anche la documentazione relativa all'attività giurisdizionale in materia penale, esercitata dai vicari o da quei podestà che ne erano (in tutto o in parte) titolari, venne originariamente condizionata in una o più filze per ciascun giusdicente e diede luogo, nel tempo, allo sviluppo di specifiche serie di "atti criminali". Ognuna di queste serie, a differenza di quelle civili coeve, presenta la caratteristica di sdoppiarsi in due sotto serie parallele o, più generalmente, di differenziarsi all'interno del suo sviluppo unitario in coincidenza di un lungo periodo, compreso fra il 1558 e il 1753, durante il quale ciascun vicario o giudice criminale procedette a condizionare la propria documentazione, separando dagli altri i processi a carico dei cosiddetti "descritti", termine con cui si indicarono coloro che risultavano arruolati nelle "bande" in cui Cosimo I aveva organizzato le milizie stanziali toscane.
La particolare condizione giuridica riconosciuta ai descritti e i privilegi loro accordati in considerazione del loro status suggerirono infatti la raccolta separata degli atti criminali che li riguardavano anche in considerazione del particolare iter procedurale dei processi relativi che prevedeva, per l'applicazione delle sentenze, l'approvazione preventiva del Magistrato delle bande.
Al di là della loro identificazione come atti criminali dei "descritti" o dei "non descritti", le filze dello stesso giusdicente non presentavano tuttavia differenze sostanziali quanto alla loro composizione ed alla tipologia della documentazione raggruppata, individuata, con procedimento analogo a quello visto per gli atti civili, nei seguenti nuclei:
un quaderno intitolato "querele e denunce", dove risultano registrate le fasi successive dei diversi procedimenti: sia di quelli aperti su querela della parte lesa secondo i criteri dell'antico processo accusatorio, sia quelli attivati d'ufficio per iniziativa diretta del giusdicente o per accusa presentata dai "sindaci dei malefici", secondo le modalità del successivo processo inquisitorio.
L'insieme degli atti processuali esperiti, della documentazione probatoria costituita da referti e testimonianze e dai carteggi attinenti all'istruttoria (cioè le "lettere sussidiarie criminali"); il tutto indicato come "atti criminali".
Un quaderno di "sentenze e multe" sul quale erano trascritte le sentenze assolutorie e condennatorie. In qualche caso il quaderno si presenta come unità autonoma non ricondotta all'interno della filza del relativo giusdicente, ma il fatto sembra riconducibile ad errori commessi nella fase di condizionamento dei documenti più che all'abitudine di costituire, in certi periodi, delle vere e proprie serie di sentenze.