Livello: complesso di fondi
Estremi cronologici: 1554 - 1808Consistenza: 560 unità
Gli atti civili e criminali
La documentazione relativa all'attività di natura giurisdizionale civile, esercitata
				dai podestà o, in via generalmente surrogatoria, dai vicari nell'ambito della
				podesteria di residenza, venne riunita, fin dal momento della produzione, in filze
				intitolate ai diversi giusdicenti e costituenti, nella loro successione cronologica,
				le serie dei cosiddetti "atti civili". Le filze in questione, recanti generalmente
				in coperta lo stemma familiare del titolare, contengono in realtà anche documenti
				relativi all'esecuzione delle sentenze e, inoltre, a tutte le funzioni di carattere
				non giurisdizionale di competenza del giusdicente. Nonostante la diversa mole e la
				differente complessità, discendenti dall'ampiezza delle circoscrizioni e dal variare
				nel tempo delle competenze esercitate, e nonostante la soggettività dei criteri di
				organizzazione delle carte alloro interno, le filze (o la filza) di uno stesso
				rettore di giustizia racchiudono tipologie ricorrenti di atti, analizzate in studi
				di carattere generale1e
				corrispondenti a precisi nuclei documentari, condizionati unitariamente e così
				individuati:
 un "repertorio generale", in forma di quaderno, contenente la
				registrazione degli atti relativi al giuramento ed all'insediamento del giusdicente
				(la sua "rappresentazione all'ufficio") e di quelli in cui si sostanziavano i suoi
				compiti di controllo amministrativo, come le "visite" effettuate periodicamente alle
				strade e ai corsi d'acqua, alle carceri e alle botteghe dei beccai e dei mugnai, o
				le sue funzioni di raccordo con il potere centrale, come nel caso delle
				notificazioni da farsi ai descritti nelle Bande ducali per conto di quel magistrato.
				Nelle filze civili di Lucignano si registra, inoltre, la presenza di "quadernetti
				dei corami" su cui il giusdicente annotava i dati relativi alla produzione e al
				commercio locale del cuoio lavorato.
 Un quaderno, detto dei "protesti,
				sequestri e comandamenti", sul quale erano riportati gli atti ingiuntivi disposti
				dal podestà o dal vicario.
 Un quaderno dell"'esecutivo privato" ed uno
				dell'"esecutivo pubblico", per la registrazione delle esecuzioni giudiziarie
				disposte, rispettivamente, su istanza di parti private o di uffici pubblici. Il
				secondo quaderno risulta generalmente diviso in due parti: una per il "pubblico di
				Firenze", relativo alle esecuzioni da eseguirsi a favore di uffici fiorentini, e
				1'altra per il "pubblico di podesteria" (o di vicariato), relativo alle esecuzioni a
				favore di uffici locali o di comunità della circoscrizione.
 Un quaderno del
				"danno dato", per la trascrizione degli atti e delle condanne relative, presentate
				naturalmente solo nel caso e per i periodi in cui la giurisdizione relativa non
				fosse esercitata da ufficiali particolari.
 L'insieme della documentazione
				relativa ai diversi procedimenti civili definiti dal giusdicente nel corso del suo
				mandato. Il settore, individuato con la dizione "atti civili" coincidente con
				1'intitolazione generale della filza relativa, è generalmente il più voluminoso e
				comprende i documenti e le istanze delle parti, gli atti emanati dal giudice fino
				alla sentenza ed il carteggio istruttorio costituito dalle cosiddette "lettere
				sussidiarie civili". Queste ultime costituiscono talora un settore documentario
				distinto (non correlato in tal caso con i singoli procedimenti), non diversamente da
				quanto avviene di solito con le lettere di carattere "non sussidiario", relative
				alla corrispondenza generale del giusdicente con uffici centrali e periferici e con
				privati.
 Parallelamente a quanto avvenuto per gli atti civili, anche la
				documentazione relativa all'attività giurisdizionale in materia penale, esercitata
				dai vicari o da quei podestà che ne erano (in tutto o in parte) titolari, venne
				originariamente condizionata in una o più filze per ciascun giusdicente e diede
				luogo, nel tempo, allo sviluppo di specifiche serie di "atti criminali". Ognuna di
				queste serie, a differenza di quelle civili coeve, presenta la caratteristica di
				sdoppiarsi in due sotto serie parallele o, più generalmente, di differenziarsi
				all'interno del suo sviluppo unitario in coincidenza di un lungo periodo, compreso
				fra il 1558 e il 1753, durante il quale ciascun vicario o giudice criminale
				procedette a condizionare la propria documentazione, separando dagli altri i
				processi a carico dei cosiddetti "descritti", termine con cui si indicarono coloro
				che risultavano arruolati nelle "bande" in cui Cosimo I aveva organizzato le milizie
				stanziali toscane.
 La particolare condizione giuridica riconosciuta ai
				descritti e i privilegi loro accordati in considerazione del loro status suggerirono
				infatti la raccolta separata degli atti criminali che li riguardavano anche in
				considerazione del particolare iter procedurale dei processi relativi che prevedeva,
				per l'applicazione delle sentenze, l'approvazione preventiva del Magistrato delle
				bande.
 Al di là della loro identificazione come atti criminali dei "descritti"
				o dei "non descritti", le filze dello stesso giusdicente non presentavano tuttavia
				differenze sostanziali quanto alla loro composizione ed alla tipologia della
				documentazione raggruppata, individuata, con procedimento analogo a quello visto per
				gli atti civili, nei seguenti nuclei:
 un quaderno intitolato "querele e
				denunce", dove risultano registrate le fasi successive dei diversi procedimenti: sia
				di quelli aperti su querela della parte lesa secondo i criteri dell'antico processo
				accusatorio, sia quelli attivati d'ufficio per iniziativa diretta del giusdicente o
				per accusa presentata dai "sindaci dei malefici", secondo le modalità del successivo
				processo inquisitorio.
 L'insieme degli atti processuali esperiti, della
				documentazione probatoria costituita da referti e testimonianze e dai carteggi
				attinenti all'istruttoria (cioè le "lettere sussidiarie criminali"); il tutto
				indicato come "atti criminali".
 Un quaderno di "sentenze e multe" sul quale
				erano trascritte le sentenze assolutorie e condennatorie. In qualche caso il
				quaderno si presenta come unità autonoma non ricondotta all'interno della filza del
				relativo giusdicente, ma il fatto sembra riconducibile ad errori commessi nella fase
				di condizionamento dei documenti più che all'abitudine di costituire, in certi
				periodi, delle vere e proprie serie di sentenze.

 
     
    