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Archivio della Comunità di Montevarchi: I

Livello: fondo

Estremi cronologici: sec. XVI - 1808

Consistenza: 122 unità

Il territorio della podesteria di Montevarchi, nel contado fiorentino 1 era costituito anche dai comuni minori di Pietravelsa, S. Tomè, Caposelvi, Monchini, Ricasoli e Levane e, inoltre, da quello di Castiglione Ubertini che era compreso però nel «distretto» 2 .
Tutti questi comunelli, o «popoli», facevano capo al comune maggiore di Montevarchi dove risiedeva il podestà inviato da Firenze ad amministrare la giustizia civile e ad esercitare, in generale, quell'autorità discendente dalla sottomissione dei territori all'autorità fiorentina. La comunità di Montevarchi, in quanto capoluogo della podesteria, finiva per identificarsi territorialmente con quella, coagulando intorno a sé i comuni minori che mantenevano tuttavia la loro individualità, redigendo propri statuti, esprimendo propri organi deliberativi e amministrando autonomamente - almeno i più lontani - le entrate e le uscite a mezzo di loro camarlinghi o rettori. Il comune di Montevarchi si reggeva a sua volta sugli statuti locali - compilati da commissioni cittadine di «statutari» e approvati poi a Firenze da appositi organi di controllo - i quali delineavano l'organizzazione istituzionale del comune, stabilendo la natura e il funzionamento degli uffici, e fissavano inoltre le norme interne che avrebbero regolato la vita comunale, prevedendo contemporaneamente sanzioni e modalità procedurali che venivano applicate dal podestà in sede giudicante.
I vecchi statuti di Montevarchi dell'anno 1415 3 furono successivamente modificati e ricompilati ex novo per tre volte nel corso del XVI secolo: nel 1528, nel 1560 e nel 1594 4 .
Non si ha notizia di altre compilazioni di nuovi statuti ma, ad intervalli regolari, generalmente di tre anni, si procedeva alle «riforme» con le quali si apportavano agli statuti vigenti le aggiunte e le modifiche suggerite dalle «necessità sociali emergenti e si provvedeva contemporaneamente alle «imborsazioni» degli uffici. Questi erano conferiti solo agli abitanti del comune e in modo da assicurare la presenza dei residenti in tutti i quartieri: S. Andrea, S. Maria, S. Francesco e S. Lorenzo.
Alle assegnazioni degli uffici si procedeva per via di successive «estrazioni» a sorte, fino ad esaurimento di un certo numero di liste («cedole») - di uno o più nomi a seconda della composizione numerica dell'ufficio - sufficiente a garantire l'avvicendamento dei titolari per il triennio della riforma, dopodiché si dovevano imborsare nuove cedole da parte dei riformatori.
Dal XVI secolo - cui risalgono i primi documenti dell'archivio - e per i due seguenti fino al 1774, quando una vera e propria legge comunale 5 venne ad uniformare gli uffici di tutte le comunità del contado fiorentino, gli statuti di Montevarchi prevedevano, oltre gli organi deliberativi e di governo - Difensori, Spese e Consiglio - di cui si dirà a suo luogo, una serie di uffici a carattere prevalentemente amministrativo.
I Conservatori degli statuti dovevano far osservare agli ufficiali del comune, e ai cittadini in genere, le disposizioni statutarie di Montevarchi unitamente a quelle di Firenze in quanto città dominante. Potevano, a tal fine, di concerto col podestà della terra, applicare ai contravventori pene pecuniarie entro certi limiti.
II Sindaco del vicariato era incaricato di curare, presso il vicariato del Valdarno Superiore, di cui il territorio di Montevarchi faceva parte, gli affari riguardanti il comune, fra cui quelli relativi alle imposizioni da applicarsi a vantaggio del vicariato stesso.
I Castaldoni erano addetti al controllo dei pesi e delle misure, erano competenti per le strade e le fabbriche comunitative ed erano, inoltre, giudici compromissori delle controversie in materia di strade e confinazioni.
I Venditori del camarlingato provvedevano, alle scadenze stabilite, a mettere all'incanto l'ufficio del camarlingo del comune, responsabile della riscossione delle entrate, dell'erogazione delle spese ordinate dagli organi deliberativi comunali e della contabilizzazione delle operazioni relative. Spettava anche ai venditori l'approvazione dei «mallevadori» che il camarlingo eletto doveva presentare, quali fideiussori, per entrare in possesso dell'ufficio.
I Venditori dei proventi appaltavano periodicamente la riscossione della tassa delle piazze e botteghe e di altre entrate comunali.
I Sindaci del podestà erano estratti per procedere alla revisione dell'operato del giusdicente fiorentino e della sua «corte» alla scadenza del mandato semestrale. Per rogare gli atti del sindacato venivano inoltre estratti i Notai dei sindaci del podestà.
I Sindaci del camarlingo del comune operavano la revisione contabile dell'amministrazione del camarlingo, rivedevano i saldi delle entrate e delle uscite e, non riscontrandovi irregolarità, li approvavano unitamente al cancelliere e al gonfaloniere.
I Rettori dei malefizi avevano il compito di denunciare, presso il tribunale criminale del vicario di Valdarno Superiore, tutti i reati commessi nel territorio del comune, di cui fossero venuti a conoscenza.
Gli Uomini di guerra e peste disponevano della piena autorità del comune per fronteggiare le necessità straordinarie delle situazioni nell'insorgenza delle quali erano estratti. Potevano raccogliere i denari necessari da spendere, inviare ambasciatori, alloggiare soldati, etc.
Il Pesatore prestava la sua opera presso il molino del comune di cui tutti gli abitanti della terra dovevano servirsi per la macinazione del grano ed i cui introiti avevano un certo peso nella determinazione delle entrate comunali.
Esistevano infine gli uffici connessi con fattività degli istituti di carità, o luoghi pii, esistenti nel comune e strettamente legati alla vita di esso sicché la loro organizzazione e regolamentazione erano previste negli statuti comunali.
Sempre a partire dal XVI secolo si rinnovalo dunque, contemporaneamente a quelli comunitativi, anche gli uffici della Fraternità del latte per la cui amministrazione era prevista l'estrazione di un certo numero di Procuratori che costituivano l'organo decisionale, e di un camarlingo incaricato, al solito, dell'amministrazione economica.
Si provvedeva inoltre alle imborsazioni ed alle estrazioni per l'ufficio dei Festaioli di Fraternità, scelti per ciascun quartiere e incaricati di organizzare annualmente, con assegnazioni finanziarie decise dai procuratori, la festa del «Preziosissimo Latte» che cadeva la seconda domenica successiva alla Pasqua.
Per la revisione dell'operato dei procuratori e del camarlingo di Fraternità venivano estratti apposti Sindaci.
Con l'applicazione del ricordato regolamento generale, nel 1774 scomparvero tutte le magistrature particolari delle singole comunità del contado e le loro competenze vennero quasi tutte assorbite dai nuovi organi deliberativi - Magistrato comunitativo e Consiglio generale - che le esercitarono direttamente o attraverso delega ad alcuni rappresentanti.
In tutte le comunità ebbero una configurazione propria solo l'ufficio del camarlingo e quelli, istituiti in virtù dello stesso regolamento generale, dei Deputati sopra l'imposizioni comunitative e del Provveditore delle strade.
I deputati erano eletti dal Magistrato comunitativo e abilitati a risiedervi con l'incarico di procedere alla distribuzione, o «reparto», delle imposizioni comunitative fra i cittadini.
II provveditore, sempre eletto dal Magistrato, era competente in materia di vigilanza, manutenzione e nuova costruzione di strade e fabbriche della comunità ed ereditava, a Montevarchi, le funzioni esercitate in precedenza sulla materia dall'ufficio dei castaldoni del comune.