Livello: serie
Estremi cronologici: 1816 gen. - 1845 dic.Consistenza: 8 unità
La presente serie, che comprende alcuni dazzaioli relativi anche ad
altre imposizioni (del che si dà puntualmente conto nella descrizione del pezzo) è
pervenuta con molte, importanti lacune. Si veda anche, per questa serie, quanto
schedato nell'Appendice I.
La legge del 16 settembre 1816
1
, fra l'altro, soppresse la tassa di redenzione dovuta, sin dal
1774, dalle comunità del distretto in sostituzione del cosiddetto 'chiesto dei Nove'
e introdusse una nuova tassa prediale da corrispondersi a carico dei possidenti e
dei lavoratori autonomi, alla quale poteva essere aggiunta una sovrimposta, il dazio
comunitativo, allo scopo di finanziare le esigenze della comunità
2
. Si trattò di una
novità più per le comunità del contado che per quelle del distretto, le quali, in
pratica, si trovavano a dover applicare una forma di imposizione analoga a quella
dell'estimo, corrisposta sino al 1808, di cui la nuova tassa prediale veniva a
costituire una sorta di diretta continuazione.
Tanto la tassa prediale quanto
il dazio comunitativo erano calcolati a cura del cancelliere sulla base della quota
d'estimo di ciascun contribuente, iscritto nel dazzaiolo secondo il consueto
3
.
La gestione della tassa prediale e
del dazio comunitativo venne meglio regolamentata dal motuproprio del 17 aprile
1817
4
, che introdusse
alcune modifiche, fra cui una ripartizione dell'ammontare della tassa in misura
proporzionale fra le varie comunità.