Livello: serie
Estremi cronologici: 1860 - 1866Consistenza: 35 unità
Il materiale documentario relativo alla guardia nazionale di Massa e
				Cozzile è stato reperito fortunosamente, quasi al termine delle operazioni di
				cartellinatura, in quanto erroneamente imballato, a suo tempo, assieme a materiale a
				stampa di epoca postunitaria; per questo è stato schedato per ultimo. Esso comprende
				gli atti della deputazione comunale, quelli del consiglio di disciplina e del
				consiglio di revisione e un certo numero di registri e ruoli
				matricolari.
			I contingenti della Guardia nazionale vennero costituiti con decreto del 14
				luglio 1859
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 e regolamentati dal
				regolamento del 16 luglio dello stesso anno
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 Con la legge del 4 agosto 1861
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 la Guardia nazionale venne poi estesa a tutto
				il territorio del regno d'Italia.
 Erano chiamati a farne parte tutti i
				cittadini di età compresa fra i 21 e i 55 anni che non fossero nullatenenti, mentre
				i giovani dai 18 ai 21 anni potevano entrarvi in qualità di volontari; erano esenti
				dal servizio, oltre i nullatenenti, anche i membri di particolari categorie sociali
				(militari, pubblici funzonari, medici, maestri, ecclesiastici).
 II corpo fu
				organizzato secondo le indicazioni della legge del 4 settembre 1847
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 istitutiva della guardia civica, che
				era stata abrogata nel 1849. In ogni comune veniva costituita una deputazione
				presieduta dal gonfaloniere che provvedeva a formare e correggere ogni anno le liste
				dei residenti che possedevano i requisiti necessari per farne parte. Costoro erano
				distinti in tre categorie: celibi o vedovi senza figli, coniugati senza figli e
				coniugati con figli. I ruoli veri e propri erano stesi a cura del consiglio di
				recognizione, istituito laddove i battaglioni venivano effettivamente formati: i
				primi ad essere iscritti erano i volontari, seguiti poi dagli iscritti nelle altre
				categorie in ordine di età e di appartenenza. Eventuali reclami erano esaminati da
				un apposito consiglio di revisione mentre le infrazioni disciplinari e regolamentari
				si deferivano ad un consiglio di disciplina. Il controllo economico e finanziario
				spettava alla deputazione comunale; il comando era affidato a un comandante che
				stilava un regolamento da pubblicarsi con decreto del gonfaloniere salvo
				approvazione da parte dell'autorità prefettizia. Gli ufficiali venivano, infine,
				eletti dall'assemblea dei cittadini iscritti, convocata e presieduta dal
					gonfaloniere
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