Livello: serie
Estremi cronologici: 1872 - 1979Consistenza: 30 unità
La serie è costituita da 30 unità archivistiche comprese nelle sottoserie
"Commissione elettorale comunale (CEC)" (3 unità, 1947-1969), "Liste elettorali" (15
unità, 1872-1952) e "Atti diversi" (12 unità, 1938-1979).
Le liste elettorali
contengono l'elenco dei cittadini che, in base al possesso dei requisiti di legge,
sono riconosciuti elettori. I requisiti per l'iscrizione nelle liste furono elencati
per la prima volta nel R.D. 20 marzo 1865 n. 2248 che affidò alla giunta il compito
di procedere alla loro formazione e revisione annuale aggiornandole in base ai
cambiamenti di residenza, decessi e nuove iscrizioni.
La giunta era inoltre
tenuta a sottoporle annualmente all'approvazione del Consiglio nella sessione di
primavera. Le liste, compilate in doppio esemplare, venivano poi trasmesse al
prefetto per la definitiva approvazione da parte della deputazione provinciale
(allegato A della Legge 20 marzo 1865 n. 2248).
Con la Legge 11 luglio 1894, n.
286 i compiti della giunta furono trasferiti ad una apposita Commissione elettorale
comunale, presieduta dal sindaco e costituita da quattro o sei membri, a seconda del
numero dei consiglieri, nominati dal consiglio stesso nella sessione autunnale e
scelti anche fuori del consiglio fra gli elettori del comune.
Tale commissione
redigeva tre elenchi separati: il primo i cui si proponeva l'iscrizione di coloro
che avevano il diritto di essere elettori nel collegio o nel comune, il secondo in
cui proponeva le cancellazioni ed il terzo i cui segnava i nomi delle persone le cui
domande d'iscrizione non erano state accolte.
Gli elenchi venivano poi
trasmessi, insieme alla lista definitiva politica o amministrativa dell'anno
precedente, al presidente della Commissione elettorale provinciale per
l'approvazione. In base agli elenchi approvati la commissione doveva poi rettificare
ciascuna lista permanente.
Nel 1912, in seguito all'introduzione del suffragio
"universale", le operazioni per la revisione delle liste elettorali divennero più
complesse. I sindaci ebbero il compito di preparare, ogni anno, tre elenchi: uno dei
cittadini che avessero raggiunto i trenta anni; uno di coloro che avessero compiuto
ventuno anni; ed uno di coloro che avessero compiuto ventuno anni e assolto gli
obblighi militari.
Estratti di tali elenchi dovevano essere poi trasmessi ai
vari tribunali, agli ispettori scolastici e all'esattore comunale. Le commissioni
elettorali comunali ebbero invece il compito di elaborare ben cinque elenchi: il
primo in cui si proponevano le iscrizioni; il secondo in cui si proponevano le
cancellazioni; il terzo in cui si elencavano le domande non accolte;
il quarto
in cui erano segnati i nomi degli emigrati in via permanente all'estero; il quinto
contenente i nomi di coloro che, militari di truppa o sottufficiali, non potevano
esercitare il diritto elettorale.
Nel 1926, con l'abolizione del sistema
elettorale e l'introduzione della figura del podestà, la revisione annuale delle
liste elettorali venne effettuata esclusivamente per le politiche. La commissione
riprese appieno la sua attività dopo la seconda guerra mondiale, quando fu
ripristinato il sistema elettorale democratico e vennero redatte ex novo le liste
elettorali generali maschile e femminile, secondo quanto previsto dal D. legislativo
22 aprile 1945, n. 214.