Livello: fondo
Estremi cronologici: sec. XVI - 1808Consistenza: 122 unità
Il territorio della podesteria di Montevarchi, nel contado fiorentino
1
era costituito anche dai comuni minori di
Pietravelsa, S. Tomè, Caposelvi, Monchini, Ricasoli e Levane e, inoltre, da quello di
Castiglione Ubertini che era compreso però nel «distretto»
2
.
Tutti questi comunelli, o «popoli», facevano capo al comune maggiore di Montevarchi dove
risiedeva il podestà inviato da Firenze ad amministrare la giustizia civile e ad
esercitare, in generale, quell'autorità discendente dalla sottomissione dei territori
all'autorità fiorentina. La comunità di Montevarchi, in quanto capoluogo della
podesteria, finiva per identificarsi territorialmente con quella, coagulando intorno a
sé i comuni minori che mantenevano tuttavia la loro individualità, redigendo propri
statuti, esprimendo propri organi deliberativi e amministrando autonomamente - almeno i
più lontani - le entrate e le uscite a mezzo di loro camarlinghi o
rettori.
Il comune di Montevarchi si reggeva a sua volta sugli statuti locali -
compilati da commissioni cittadine di «statutari» e approvati poi a Firenze da appositi
organi di controllo - i quali delineavano l'organizzazione istituzionale del comune,
stabilendo la natura e il funzionamento degli uffici, e fissavano inoltre le norme
interne che avrebbero regolato la vita comunale, prevedendo contemporaneamente sanzioni
e modalità procedurali che venivano applicate dal podestà in sede giudicante.
I
vecchi statuti di Montevarchi dell'anno 1415
3
furono successivamente modificati e ricompilati ex novo per tre
volte nel corso del XVI secolo: nel 1528, nel 1560 e nel 1594
4
.
Non si ha notizia di altre compilazioni di
nuovi statuti ma, ad intervalli regolari, generalmente di tre anni, si procedeva alle
«riforme» con le quali si apportavano agli statuti vigenti le aggiunte e le modifiche
suggerite dalle «necessità sociali emergenti e si provvedeva contemporaneamente alle
«imborsazioni» degli uffici. Questi erano conferiti solo agli abitanti del comune e in
modo da assicurare la presenza dei residenti in tutti i quartieri: S. Andrea, S. Maria,
S. Francesco e S. Lorenzo.
Alle assegnazioni degli uffici si procedeva per via di
successive «estrazioni» a sorte, fino ad esaurimento di un certo numero di liste
(«cedole») - di uno o più nomi a seconda della composizione numerica dell'ufficio -
sufficiente a garantire l'avvicendamento dei titolari per il triennio della riforma,
dopodiché si dovevano imborsare nuove cedole da parte dei riformatori.
Dal XVI secolo - cui risalgono i primi documenti
dell'archivio - e per i due seguenti fino al 1774, quando una vera e propria legge
comunale
5
venne ad uniformare gli uffici di tutte le comunità del contado
fiorentino, gli statuti di Montevarchi prevedevano, oltre gli organi deliberativi e di
governo - Difensori, Spese e Consiglio - di cui si dirà a suo luogo, una serie di uffici
a carattere prevalentemente amministrativo.
I Conservatori degli statuti dovevano far osservare agli ufficiali
del comune, e ai cittadini in genere, le disposizioni statutarie di Montevarchi
unitamente a quelle di Firenze in quanto città dominante. Potevano, a tal fine, di
concerto col podestà della terra, applicare ai contravventori pene pecuniarie entro
certi limiti.
II Sindaco del
vicariato era incaricato di curare, presso il vicariato del Valdarno
Superiore, di cui il territorio di Montevarchi faceva parte, gli affari riguardanti il
comune, fra cui quelli relativi alle imposizioni da applicarsi a vantaggio del vicariato
stesso.
I Castaldoni erano addetti al
controllo dei pesi e delle misure, erano competenti per le strade e le fabbriche
comunitative ed erano, inoltre, giudici compromissori delle controversie in materia di
strade e confinazioni.
I Venditori del
camarlingato provvedevano, alle scadenze stabilite, a mettere
all'incanto l'ufficio del camarlingo del comune, responsabile della riscossione delle
entrate, dell'erogazione delle spese ordinate dagli organi deliberativi comunali e della
contabilizzazione delle operazioni relative. Spettava anche ai venditori l'approvazione
dei «mallevadori» che il camarlingo eletto doveva presentare, quali fideiussori, per
entrare in possesso dell'ufficio.
I Venditori dei
proventi appaltavano periodicamente la riscossione della tassa delle
piazze e botteghe e di altre entrate comunali.
I Sindaci del podestà erano estratti per procedere alla revisione
dell'operato del giusdicente fiorentino e della sua «corte» alla scadenza del mandato
semestrale. Per rogare gli atti del sindacato venivano inoltre estratti i Notai dei
sindaci del podestà.
I Sindaci del camarlingo del
comune operavano la revisione contabile dell'amministrazione del
camarlingo, rivedevano i saldi delle entrate e delle uscite e, non riscontrandovi
irregolarità, li approvavano unitamente al cancelliere e al gonfaloniere.
I
Rettori dei malefizi avevano il
compito di denunciare, presso il tribunale criminale del vicario di Valdarno Superiore,
tutti i reati commessi nel territorio del comune, di cui fossero venuti a
conoscenza.
Gli Uomini di guerra e
peste disponevano della piena autorità del comune per fronteggiare
le necessità straordinarie delle situazioni nell'insorgenza delle quali erano estratti.
Potevano raccogliere i denari necessari da spendere, inviare ambasciatori, alloggiare
soldati, etc.
Il Pesatore prestava la
sua opera presso il molino del comune di cui tutti gli abitanti della terra dovevano
servirsi per la macinazione del grano ed i cui introiti avevano un certo peso nella
determinazione delle entrate comunali.
Esistevano infine gli uffici connessi con
fattività degli istituti di carità, o luoghi pii, esistenti nel comune e strettamente
legati alla vita di esso sicché la loro organizzazione e regolamentazione erano previste
negli statuti comunali.
Sempre a partire dal XVI secolo si rinnovalo dunque,
contemporaneamente a quelli comunitativi, anche gli uffici della Fraternità del latte per la cui amministrazione era
prevista l'estrazione di un certo numero di Procuratori che costituivano l'organo decisionale, e di un
camarlingo incaricato, al solito, dell'amministrazione economica.
Si provvedeva
inoltre alle imborsazioni ed alle estrazioni per l'ufficio dei Festaioli di Fraternità, scelti per ciascun quartiere
e incaricati di organizzare annualmente, con assegnazioni finanziarie decise dai
procuratori, la festa del «Preziosissimo Latte» che cadeva la seconda domenica
successiva alla Pasqua.
Per la revisione dell'operato dei procuratori e del
camarlingo di Fraternità venivano estratti apposti Sindaci.
Con l'applicazione del ricordato regolamento
generale, nel 1774 scomparvero tutte le magistrature particolari delle singole comunità
del contado e le loro competenze vennero quasi tutte assorbite dai nuovi organi
deliberativi - Magistrato comunitativo e Consiglio generale - che le esercitarono
direttamente o attraverso delega ad alcuni rappresentanti.
In tutte le comunità
ebbero una configurazione propria solo l'ufficio del camarlingo e quelli, istituiti in
virtù dello stesso regolamento generale, dei Deputati
sopra l'imposizioni comunitative e del Provveditore delle strade.
I deputati erano eletti dal
Magistrato comunitativo e abilitati a risiedervi con l'incarico di procedere alla
distribuzione, o «reparto», delle imposizioni comunitative fra i cittadini.
II
provveditore, sempre eletto dal Magistrato, era competente in materia di vigilanza,
manutenzione e nuova costruzione di strade e fabbriche della comunità ed ereditava, a
Montevarchi, le funzioni esercitate in precedenza sulla materia dall'ufficio dei
castaldoni del comune.
Soggetti produttori:
Comunità di Montevarchi, Montevarchi (Arezzo), 1516
- 1865