Livello: serie
Estremi cronologici: 1585 giugno 18 - 1619 settembre 24Consistenza: 1 unità
I capitoli promulgati da Ludovico Nobili, commissario fiorentino inviato nel 1527
a Colle
1
,
avevano confermato la tendenza in atto già dalle Riforme quattrocentesche di attribuire alla
figura del cancelliere il ruolo di garante della corretta applicazione della normativa
comunale promulgata nei campi più disparati
2
. I suoi "ordini e provisioni del bossolo" previdero che qualsiasi
infrazione "delle leggi, statuti, immunità et exemptioni" del Comune, commessi da ufficiali
o privati cittadini, potessero essere notificati al cancelliere mediante l'immissione in
un'urna (il bossolo) di una cedola dove
fossero state indicate "la prevaricatione et delicto et el dì del commesso errore et
prevaricatione". Il cancelliere, una volta valutato col collegio priorale se l'infrazione
rientrasse effettivamente nella giurisdizione comunitativa, poneva a 'specchio' il
notificato nei Libri dei puntatie dava lettura
della notificazione in Consiglio generale
3
. Il reo poteva addurre delle
prove a sua discolpa e se queste fossero state ritenute soddisfacenti, il cancelliere poteva
cassare la 'specchiagione' dietro formale ratifica del Consiglio generale
4
. La documentazione relativa alle
notificazioni e ai conseguenti procedimenti di giudizio attualmente conservata è assai
lacunosa e si limita ad un solo registro che copre il periodo 1585-1619. Fra le
notificazioni più frequentemente riscontrate quelle relative ad illeciti commessi dai beccai
colligiani per i quali si poteva prestare indubitata fede al giuramento riportato sulla
cedola anche in forma anonima
5
.