Livello: serie
Estremi cronologici: 1653 - 1845Consistenza: 3 unità
I cancellieri nella loro qualità di conservatori e tutori dei beni delle
comunità e degli enti a loro sottoposti, avevano anche il compito di rogare e di
conservare i contratti relativi a vendite e incanti di immobili, rendite e proventi.
Le istruzioni per i canecellieri comunitativi del 1779
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indicano che: "Di tutte le
concessioni, alienazioni di beni, livelli, obblighi ecc., che saranno fatti, sarà
celebrato pubblico istrumento per rogito del medesimo cancelliere o di notaro suo
confidente <...> e registrerà nel
libro di contratti et obbligazioni delle respettive comunità, luogo pio, o altro
patrimonio comunitativo, cui appartenghino tali atti".
Le filze dei contratti
contengono documenti che abbracciano un ampio arco temporale e perciò il n. 1126
accoglie gli atti anche del perido post-francese. Per queste filze è stato segnalato
solo il nome dell'ultimo cancelliere che presumibilmente ha raccolto e riordinato i
contratti.