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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Soggetto conservatore:

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Ufficio di conciliazione

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1866 - 1996

Consistenza: 55 unità

Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni Ufficio di conciliazione, erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria, e comunque a persone assegnate dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull'attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile. Compito del cancelliere era documentare le attività del Conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", delle "convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare in volumi distinti le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze". Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso.
Negli Uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inserviente comunale poi messo di conciliazione (D.L.L. 1 febbraio 1946, n. 122). Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei Conciliatori e i provvedimenti da loro emanati ed erano inoltre tenuti a notificare le ingiunzioni e ad eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità.
A seguito del passaggio di competenze dal Giudice conciliatore di Uzzano al Giudice di pace istituito presso la Pretura di Pescia, nel 1997 un gruppo di dieci registri ancora in uso fu trasferito alla Pretura di Pescia, dove si trovano tuttora. Di ciò si darà notizia di volta in volta per ciascuna unità che ha una prosecuzione in uno di quei registri.
Il numero di corda riportato tra parentesi per alcune unità si riferisce all'inventariazione effettuata nel 1957-1958 dall'archivista di Prefettura Rino Tasselli, di cui è presente in archivio il repertorio delle buste e dei fascicoli (individuato in questo inventario dal n. 4 della serie X. Inventari d'archivio); si è pertanto ritenuto opportuno mantenere la composizione delle buste così come era stata realizzata dal Tasselli, procedendo soltanto all'estrazione dei registri che integrano altre serie presenti.
Altra documentazione relativa al Giudice conciliatore e all'Ufficio di conciliazione, oltre quella qui elencata, è reperibile nella serie IX. Carteggio e atti degli affari comunali.