Livello: serie
Estremi cronologici: 1828 - 1834Consistenza: 3 unità
Il nuovo sistema Comunitativo del Ducato venne organizzato con il decreto
del 28 ottobre 1818 attraverso il quale si determinò una vera e propria suddivisione
delle strade in tre classi: quelle che appartenevano allo Stato il cui mantenimento
era a carico del Tesoro, quelle di Vicaria che dovevano essere conservate da parte
della stessa e quelle della Comunità alla quale erano assegnati i rispettivi oneri.
Furono definite strade dello Stato quelle Postali e quelle Maestre, considerate
strade della Vicaria quelle che congiungevano una Vicaria all'altra, mentre le
strade comunali erano tutte quelle che non figuravano in possesso delle sopra
descritte particolarità (art. 129)
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.
Con decreto del 17 ottobre 1822 Maria
Luisa di Borbone stabilì i criteri per la manutenzione e per le riparazioni delle
Strade Sezionali e Comunali dato che con il sistema vigente, nonostante che le
singole amministrazioni avessero disponibilità finanziarie per gli interventi, in
effetti i lavori alle strade erano piuttosto limitati; fu stabilito che le Comunità
si dovessero occupare delle Strade che collegavano le Città alle Sezioni, le Sezioni
tra di loro e quelle che conducevano alle Chiese Parrocchiali (art. 1).
Venne
decretato inoltre che tutte le Strade traverse ed interne delle Sezioni, che non
avevano le suddette caratteristiche, dovessero essere a carico delle Sezioni e
fossero sottoposte alla manutenzione utilizzando l'attività degli abitanti stessi,
nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo citato Decreto (art. 2).
Della
effettuazione di tale classificazione erano incaricati gli Ingegneri Comunali che
dovevano redigere una apposita mappa delle strade principali con i dettagli
estimativi di quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte ad interventi (art. 3).
I Magistrati Comunitativi a loro volta dovevano reperire le somme occorrenti per i
restauri valutando il valore di queste strade in rapporto alla frequenza ed
all'utilità (art. 4). Le strade interne dovevano essere restaurate dagli abitanti
delle Sezioni «col mezzo di opre in natura e trasporti». Ogni anno nei primi dieci
giorni di dicembre i Presidenti delle Sezioni erano tenuti a presentare al
Magistrato lo stato delle strade per le quali richiedevano interventi, indicando la
quantità dei trasporti e dei lavori (art. 5) che dovevano essere effettuati da
qualsiasi abitante maschio maggiore di sedici anni soggetto alla tassa personale e
da coloro che erano possessori di carri, barrocci, treggie e bestie da soma (art.
6). L'elenco dei lavori che dovevano essere effettuati, corredato dai nominativi di
coloro i quali li dovevano eseguire, doveva essere approvato dall'Autorità
Amministrativa della Comune (art. 7). Il Presidente della Sezione aveva il compito
di pubblicare la nota delle opere e dei trasporti nelle due feste immediatamente
anteriori al giorno in cui dovevano intraprendersi i lavori. Gli assenti incorrevano
in penali comprese tra un minimo di £.1.10 ed un massimo di £.5 (art. 8). I proventi
delle multe, che venivano riscosse dal Camarlingo, andavano ad arricchire un fondo
speciale individuato per sostenere le spese di manutenzione di ponti, muri,
chiaviche e per le stesse strade
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. Oltre all'attenzione verso la buona
conservazione delle strade comunali, vi era anche un interesse per un più ampio
miglioramento ambientale proposto attraverso regolamentazioni che riguardavano le
piantagioni.
Un decreto di Carlo Lodovico di Borbone del 5 agosto 1840 stabilì
le modalità di realizzazione delle alberature. Erano i Gonfalonieri delle Comunità
che, qualora si fosse giunti alla soluzione di «guarnire di alberi qualche strada
Comunale o Sezionale, o di procedere a nuova piantazione in quelle che già ne
fossero state provvedute» dovevano avvisare i frontisti per sapere se questi ultimi
erano disponibili a compiere gli interventi a proprie spese (art. 2). In caso
positivo i frontisti avrebbero dovuto rispettare le regole riguardanti la qualità
delle piante, la linea di collocazione da tenersi, le distanze tra una pianta e
l'altra e i tempi di esecuzione (art. 3)
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.
Qualora
tali attività non fossero state compiute nei tempi previsti, l'Amministrazione
Comunale avrebbe eseguito per proprio conto i lavori (art. 4) e nel contempo nessuno
avrebbe potuto abbattere piante senza l'autorizzazione della Comunità e in ogni caso
vi era l'obbligo di procedere al sollecito rimpiazzo (art. 6 e 7). I frontisti che
effettuavano piantagioni su i cigli delle strade comunali senza aver preventivamente
ottenuto la licenza «si sottoporranno a vedere distrutto il loro operato senza
bisogno di interpellazione veruna, costituzione in mora od altra qualsiasi
inclinazione senza poter ripetere indennizzo o compenso di sorte» (art. 9).
Ai
frontisti spettava comunque il prodotto della potatura e della ripotatura degli
alberi (art. 8). La vigilanza circa le attività comprese nel Decreto in esame era
assegnata ai Commissari Onorari delle Strade, ai Presidenti Sezionali e agli
Ingegneri Comunitativi, i quali erano tenuti a farne rapporto all'Ufficio Comunale
che aveva cognizione sulle eventuali contravvenzioni (art. 10). Per la conservazione
delle strade, così come per altre attività in materia edilizia, vi era la necessità
di acquisire pietre di ghiaia in zona: per tale scopo si utilizzava materiale
proveniente dal letto del Rio Sana in Segromigno, arrecando grossi rischi
all'ambiente circostante.
Tale preoccupazione indusse l'Amministrazione
Borbonica a emettere un decreto in data 12 marzo 1847 a seguito del quale «senza il
permesso dell'Autorità Comunale di Capannori è proibito a chiunque di estrarre, od
asportare pietre, ghiaia ed altre materie dall'alveo e sponde del Rio Sana in
Segromigno nel tratto compreso dal Ponte Mansi a pertiche 50 inferiormente al Ponte
di Piaggiori, dove sull'una delle due sponde sarà posto il relativo termine di
pietra» (art.l). Gli inosservanti erano tenuti a pagare una penale di 30 lire, delle
quali 10 andavano ai Reali Carabinieri che erano incaricata della vigilanza e delle
contravvenzioni, mentre 20 lire erano destinate a favore della Cassa Comunale (art.
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. Il Comune di Capannori poteva rilasciare autorizzazione solo dopo
aver verificato resistenza di una situazione idonea e dopo aver valutato che
l'estrazione delle materie non avrebbe arrecato danni pubblici.