Livello: serie
Estremi cronologici: 1820 mag. 23 - 1869 dic. 31Consistenza: 23 unità
Con una legge del 13 aprile 1820
1
, le comunità toscane furono obbligate a fornire complessivamente
all'esercito granducale 800 reclute l'anno. Un'apposita deputazione comunitativa,
formata dal giusdicente locale, dal gonfaloniere, dal primo priore e dal cancelliere
in veste di segretario, era incaricata di reperire il numero richiesto di reclute
scegliendo fra la selezione o l'estrazione a sorte dei giovani volontari. La ferma
sarebbe durata sei anni.
Con la riforma dell'8 agosto 1826, il sistema del
reclutamento fu perfezionato
2
. La
deputazione, composta dal gonfaloniere, dal primo priore, dal giusdicente, da un
"probo soggetto" nominato dalla Camera di Soprintendenza Comunitativa e dal
cancelliere, sempre in qualità di segretario, doveva formare gli elenchi dei
richiamabili (tutti coloro che rientrassero nel ventunesimo anno d'età), dai quali
sarebbe stato selezionato il numero di reclute richiesto. La deputazione poteva
avvalersi del metodo dell'estrazione a sorte o di quello della tassazione dei
richiamabili in base a determinate classi economiche, con il cui ricavato sarebbero
stati pagati i volontari che evenualmente si fossero presentati per l'arruolamento;
questo metodo fu scelto dalla deputazione di San Marcello. Nell'anno 1826, le
comunità toscane avrebbero dovuto fornire complessivamente al Comando generale 600
reclute.
A partire dal 18 febbraio 1853, alla deputazione si sostituì un
consiglio di circondario formato dal delegato di governo, dal gonfaloniere e dal
cancelliere, sempre in qualità di segretario
3
. In seguito a tale riforma, a San Marcello fu costituito un
circondario, o delegazione, comprensiva delle Comunità di San Marcello, Piteglio e
Cutigliano.