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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Deliberazioni magistrali e consiliari

Livello: serie

Estremi cronologici: 1814 ott. 6 - 1866 dic. 31

Consistenza: 17 unità

Com'è noto, in virtù del motuproprio del 26 maggio 1774 ogni comunità del contado fiorentino fu retta da un Consiglio generale e da una Magistratura composta di un gonfaloniere e di più rappresentanti chiamati priori. Passata la dominazione francese in Toscana, la legge 16 settembre 1816 introdusse notevoli modificazioni «ispirate da un concetto di ingerenza del potere esecutivo, che anteriormente era rimasta totalmente estranea alla scelta degli amministratori comunali» (C. Schupfer, I precedenti storici del diritto amministrativo vigente in Italia. Organizzazione amministrativa degli stati italiani avanti l'unificazione legislativa, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano a cura di V. E. Orlando, vol. I, Milano [1897], p. 1175). Si raddoppiò il limite minimo di imposta necessaria alla eleggibilità alle cariche dell'organo esecutivo, si raddoppiò inoltre il numero dei priori estratti a sorte affinchè il soprassindaco potesse operarne la scelta e, soprattutto, venne riservata al sovrano su proposta del soprassindaco la nomina del gonfaloniere.
Per la comunità di Montemurlo venne previsto un Magistrato composto di un gonfaloniere e di due priori, ed un consiglio generale di cinque consiglieri, di cui tre per il popolo di Montemurlo e due per quello di Albiano. I gonfalonieri eletti risultarono i seguenti: Carlo di Giovanni Villani (1814-1822); Francesco Guicciardini (1823); senatore Giuliano Gianni Mannucci già Leonetti 1 facente funzione (1823); Francesco Guicciardini (1824-1828); Giuseppe Pacchiani 2 (1829); conte Giovan Battista Capponi (agosto 1829-1837); cap. dott. Cesare Pacchiani 3 (1838-1843); dott. Benedetto Cecconi 4 (1843- 1848); Alessandro Pacchiani 5 (1849-1850); Benedetto Cecconi (1851-1855); Alessandro Pacchiani (1855- 1859); conte Guglielmo de Pazzi 6 (1860-1864).
La Magistratura era l'organo esecutivo del comune ed aveva pertanto «funzioni assai più estese della nostra Giunta comunale» (Schupfer, I precedenti..., cit., p. 1176. I priori erano scelti dall'autorità centrale fra i nomi dei proprietari di beni stabili che raggiungevano una determinata quota d'imposta; duravano in carica due anni ed erano rinnovati per metà ogni anno. Alla Magistratura competeva la nomina del camarlingo, l'approvazione dei bilanci e la facoltà di deliberare sulle materie estranee al Consiglio. L'ufficio del gonfaloniere era gratuito, anche se era prevista un'indennità a titolo di spese; durava in carica tre anni ed era riconfermabile. Capo della magistratura, il gonfaloniere partecipava all'amministrazione della comunità, vigilava sulle strade, ordinava i lavori urgenti, sospendeva gl'impiegati. Rappresentante del potere centrale, ispezionava l'amministrazione finanziaria della comunità e poteva sospendere le deliberazioni della Magistratura. Aveva infine compiti di polizia interna.
In seguito alla promulgazione dello Statuto, con decreto 20 novembre 1849 si provvide a riformare l'ordinamento delle amministrazioni delle comunità nel senso di concedere loro «una larga autonomia» (cfr. a questo proposito, ibid. pp. 1178-1181 e G. Pansini, Gli ordinamenti comunali in Toscana dal 1849 al 1853, «Rassegna storica toscana», II (1956), pp. 33-75).
Circa le disposizioni legislative riguardanti il Magistrato e il Consiglio delle comunità, si veda, in generale, il Repertorio del dritto patrio toscano vigente ossia spoglio alfabetico e letterale delle più interessanti disposizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto civili che amministrative con la sommaria indicazione della statistica delle diverse comunità della Toscana, II edizione, t. III, Firenze 1836, pp. 5-25. Utili confronti storici sono contenuti nel Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana dalla prima epoca del principato fino al presente secondo lo stato della medesima a tutto l'anno 1819, t. 2, Colle 18202 (con un Supplemento a tutto l'anno 1832, Firenze 1833).
Per quanto riguarda l'aspetto archivistico, osserviamo che anche nella comunità di Montemurlo fu seguito l'uso di riportare le deliberazioni del magistrato e del Consiglio in uno stesso registro. Le modificazioni apportare dal regolamento comunale del 1849 provocarono tuttavia un temporaneo sdoppiamento della serie iniziale nelle sottoserie distinte dei protocolli delle deliberazioni del Consiglio e di quelli delle deliberazioni del Collegio dei priori. Si ricorda, infine, che i registri delle deliberazioni dovevano essere redatti dal cancelliere in doppio originale, uno dei quali era destinato al gonfaloniere e l'altro si conservava presso la cancelleria comunitativa.