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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Arruolamento militare

Livello: serie

Estremi cronologici: 1820 - 1864

Consistenza: 13 unità

Le disposizioni fondamentali sull'amministrazione militare toscana sono contenute nella notificazione 8 agosto 1826, che assoggettava alla leva tutti i giovani sudditi, o domiciliati da almeno sei mesi nel granducato, i quali avessero compiuti ventuno anni. Il reclutamento avveniva per contingente, diviso fra le diverse comunità, presso le quali era nominata una apposita deputazione. Essa aveva «ampia libertà di seguire qualsiasi mezzo per procedere al reclutamento, col minor aggravio delle famiglie» (Schupfer, I precedenti storici, cit., p. 1190). Era permesso l'arruolamento volontario dietro premi in danaro e l'imposizione di una tassa su tutti coloro che erano assoggettati alla leva. La tassa non era uguale per tutti poiché andava distinta in diverse classi, allo stesso modo della tassa di famiglia. Erano ammessi i cambi e le sostituzioni. Beneficiavano dell'esenzione i chierici, gli ecclesiastici ed i giovani ammogliati di età inferiore ai ventuno anni. Una radicale ristrutturazione dell'esercito avvenne, per ovvie necessità politiche, col decreto 18 febbraio 1853. Si introdusse il sistema del sorteggio, lasciando tuttavia la facoltà di farsi surrogare. Le Deputazioni comunali vennero sostituite nelle operazioni di leva dai Consigli compartimentali di reclutamento e dai Consigli di circondario. Sulle norme legislative relative cfr. Repertorio del dritto patrio toscano, cit., t. I, Firenze 1836, pp. 112-138.