Livello: serie
Estremi cronologici: 1814 ott. 6 - 1866 dic. 31Consistenza: 17 unità
Com'è noto, in virtù del motuproprio del 26 maggio 1774 ogni comunità del
contado fiorentino fu retta da un Consiglio generale e da una Magistratura composta
di un gonfaloniere e di più rappresentanti chiamati priori. Passata la dominazione
francese in Toscana, la legge 16 settembre 1816 introdusse notevoli modificazioni
«ispirate da un concetto di ingerenza del potere esecutivo, che anteriormente era
rimasta totalmente estranea alla scelta degli amministratori comunali» (C. Schupfer,
I precedenti storici del diritto amministrativo
vigente in Italia. Organizzazione amministrativa degli stati italiani avanti
l'unificazione legislativa, in Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano a
cura di V. E. Orlando, vol. I, Milano [1897], p. 1175). Si raddoppiò il limite
minimo di imposta necessaria alla eleggibilità alle cariche dell'organo esecutivo,
si raddoppiò inoltre il numero dei priori estratti a sorte affinchè il soprassindaco
potesse operarne la scelta e, soprattutto, venne riservata al sovrano su proposta
del soprassindaco la nomina del gonfaloniere.
Per la comunità di Montemurlo
venne previsto un Magistrato composto di un gonfaloniere e di due priori, ed un
consiglio generale di cinque consiglieri, di cui tre per il popolo di Montemurlo e
due per quello di Albiano. I gonfalonieri eletti risultarono i seguenti: Carlo di
Giovanni Villani (1814-1822); Francesco Guicciardini (1823); senatore Giuliano
Gianni Mannucci già Leonetti
1
facente
funzione (1823); Francesco Guicciardini (1824-1828); Giuseppe Pacchiani
2
(1829); conte Giovan Battista Capponi (agosto 1829-1837); cap.
dott. Cesare Pacchiani
3
(1838-1843); dott.
Benedetto Cecconi
4
(1843- 1848); Alessandro Pacchiani
5
(1849-1850); Benedetto
Cecconi (1851-1855); Alessandro Pacchiani (1855- 1859); conte Guglielmo de
Pazzi
6
(1860-1864).
La
Magistratura era l'organo esecutivo del comune ed aveva pertanto «funzioni assai più
estese della nostra Giunta comunale» (Schupfer, I
precedenti..., cit., p. 1176. I priori erano scelti
dall'autorità centrale fra i nomi dei proprietari di beni stabili che raggiungevano
una determinata quota d'imposta; duravano in carica due anni ed erano rinnovati per
metà ogni anno. Alla Magistratura competeva la nomina del camarlingo, l'approvazione
dei bilanci e la facoltà di deliberare sulle materie estranee al Consiglio.
L'ufficio del gonfaloniere era gratuito, anche se era prevista un'indennità a titolo
di spese; durava in carica tre anni ed era riconfermabile. Capo della magistratura,
il gonfaloniere partecipava all'amministrazione della comunità, vigilava sulle
strade, ordinava i lavori urgenti, sospendeva gl'impiegati. Rappresentante del
potere centrale, ispezionava l'amministrazione finanziaria della comunità e poteva
sospendere le deliberazioni della Magistratura. Aveva infine compiti di polizia
interna.
In seguito alla promulgazione dello Statuto, con decreto 20 novembre
1849 si provvide a riformare l'ordinamento delle amministrazioni delle comunità nel
senso di concedere loro «una larga autonomia» (cfr. a questo proposito,
ibid. pp. 1178-1181 e G. Pansini,
Gli ordinamenti comunali in Toscana dal 1849 al
1853, «Rassegna storica toscana», II (1956), pp. 33-75).
Circa le disposizioni legislative riguardanti il Magistrato e il Consiglio
delle comunità, si veda, in generale, il Repertorio
del dritto patrio toscano vigente ossia spoglio alfabetico e letterale delle più
interessanti disposizioni legislative veglianti nel Granducato in materie tanto
civili che amministrative con la sommaria indicazione della statistica delle
diverse comunità della Toscana, II edizione, t. III, Firenze
1836, pp. 5-25. Utili confronti storici sono contenuti nel Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana dalla
prima epoca del principato fino al presente secondo lo stato della medesima a
tutto l'anno 1819, t. 2, Colle 18202 (con un Supplemento a tutto
l'anno 1832, Firenze 1833).
Per quanto riguarda l'aspetto
archivistico, osserviamo che anche nella comunità di Montemurlo fu seguito l'uso di
riportare le deliberazioni del magistrato e del Consiglio in uno stesso registro. Le
modificazioni apportare dal regolamento comunale del 1849 provocarono tuttavia un
temporaneo sdoppiamento della serie iniziale nelle sottoserie distinte dei
protocolli delle deliberazioni del Consiglio e di quelli delle deliberazioni del
Collegio dei priori. Si ricorda, infine, che i registri delle deliberazioni dovevano
essere redatti dal cancelliere in doppio originale, uno dei quali era destinato al
gonfaloniere e l'altro si conservava presso la cancelleria
comunitativa.