Livello: serie
Estremi cronologici: 1820 - 1864Consistenza: 13 unità
Le disposizioni fondamentali sull'amministrazione militare toscana sono
contenute nella notificazione 8 agosto 1826, che assoggettava alla leva tutti i
giovani sudditi, o domiciliati da almeno sei mesi nel granducato, i quali avessero
compiuti ventuno anni. Il reclutamento avveniva per contingente, diviso fra le
diverse comunità, presso le quali era nominata una apposita deputazione. Essa aveva
«ampia libertà di seguire qualsiasi mezzo per procedere al reclutamento, col minor
aggravio delle famiglie» (Schupfer, I precedenti
storici, cit., p. 1190). Era permesso l'arruolamento volontario
dietro premi in danaro e l'imposizione di una tassa su tutti coloro che erano
assoggettati alla leva. La tassa non era uguale per tutti poiché andava distinta in
diverse classi, allo stesso modo della tassa di famiglia. Erano ammessi i cambi e le
sostituzioni. Beneficiavano dell'esenzione i chierici, gli ecclesiastici ed i
giovani ammogliati di età inferiore ai ventuno anni. Una radicale ristrutturazione
dell'esercito avvenne, per ovvie necessità politiche, col decreto 18 febbraio 1853.
Si introdusse il sistema del sorteggio, lasciando tuttavia la facoltà di farsi
surrogare. Le Deputazioni comunali vennero sostituite nelle operazioni di leva dai
Consigli compartimentali di reclutamento e dai Consigli di circondario. Sulle norme
legislative relative cfr. Repertorio del dritto patrio
toscano, cit., t. I, Firenze 1836, pp. 112-138.