Livello: fondo
Estremi cronologici: sec. XV - 1810Consistenza: 141 unità
Nell'introduzione dell'Inventario dedicato all'Archivio Storico di Borgo a Mozzano non
mancammo di presentare un quadro avente ad oggetto la situazione istituzionale di quella
Vicaria, proponendola quale esemplificazione assimilabile ad altre consimili entità del
territorio lucchese nel periodo della Repubblica.
Fu prospettata la netta
suddivisione esistente tra Vicaria e Comunità minori, delimitandone le competenze ed
individuando i singoli ambiti di operatività: tale procedimento fu necessario per
addivenire ad una corretta classificazione del materiale archivistico il quale, per la
sua intrinseca natura, non può essere ordinato in base a criteri soggettivi che si
ricollegano a pure e semplici esperienze o conoscenze personali dell'operatore, ma deve
essere sistemato tenendo in considerazione l'Ente che l'ha prodotto, la sua natura
politico-istituzionale, la sua struttura amministrativa e burocratica.
Il
territorio della Repubblica lucchese, suddiviso in città, Seimiglia e Contado, già in
periodo medievale ebbe una propria definitiva forma organizzativa che, particolarmente
per il nucleo periferico, corrispondeva a ben precisi elementi individuatori.
Il
territorio del Contado era suddiviso in Vicarie, unità circoscrizionali che, sotto il
diretto controllo dell'autorità centrale, svolgevano un ruolo ispirato ad ampi principi
di autonomia nell'ambito della gestione amministrativa in senso stretto.
Il
Vicario, delegato dal Governo centrale, aveva anche l'onere dell'amministrazione della
giustizia, per la quale operava in linea immediata, senza possibilità di intervento da
parte delle realtà locali, mentre le attività attinenti alle gestioni amministrative
apparivano direttamente controllate e condizionate dalle Comunità minori, piccole
circoscrizioni territoriali operanti all'interno della Vicaria.
Ogni Comunità
viveva di vita autonoma, retta da propri organismi deliberativi e di governo e condotta
nelle fasi operative da propri dipendenti. Le attività deliberative erano assegnate a
Consigli che potevano essere uno o più: solitamente troviamo il Consiglio che veniva
denominato di Comune e che si componeva di tutti i capifamiglia ovvero, talora, più
estensivamente, di tutti gli uomini della Comunità in possesso di particolari requisiti,
tra i quali distingueva quello dell'età, fissata massimamente tra i 14-16 anni e i 70
anni; poteva esserci anche un Consiglio Minore, più agile e spedito, strutturato in un
numero che appariva definito dalle singole normazioni statuarie. I Consigli avevano ampi
poteri in materia strettamente locale e si occupavano di tutte le questioni che
riguardavano la vita delle Comunità; l'unica materia per la quale subivano un
condizionamento esterno era quella relativa alle tassazioni.
L'impegno finanziario
dalla Vicaria doveva essere determinato trimestralmente dal Parlamento della Vicaria e,
in base alla somma individuata, veniva effettuata una ripartizione della spesa tra le
varie Comunità seguendo il criterio dell'aliquota in estimo. Ogni Comunità minore si
trovava a dover corrispondere trimestralmente alla Vicaria una quota di denaro per il
pareggio del bilancio. Il Consiglio Comunitativo aveva il compito di stabilire le
ripartizioni della spesa tra tutti i propri abitanti, facendo gravare le somme per due
terzi su quelli segnati in estimo e, quindi, possessori di proprietà immobiliari, e per
un terzo sulle teste, ovvero su coloro che godevano dei diritti civili e che erano
soggetti agli oneri civili.
Le ripartizioni avevano quale seconda fase quella delle
riscossioni, che venivano poste in essere da Officiali appositamente incaricati e che
erano denominate con il termine di colte.
Le Comunità minori avevano una struttura
burocratica articolata secondo lo schema già presentato per la Vicaria, ma anche in
ossequio alle esigenze avvertite localmente. La funzione esecutiva era assegnata ai
Governatori, in numero variante da una all'altra entità, che operavano con la diretta
collaborazione di Officiali, molto spesso assegnatari di incarichi specifici.
La
funzione del Vicario nel campo amministrativo risultava sostanzialmente dotata di
caratteristiche intermedie poiché da una parte rimaneva il rappresentante ufficiale
della Repubblica, dall'altra si trovava a svolgere un'azione in concomitanza con le
autonomie locali.
Le attività pubbliche amministrative presso alcune Vicarie erano
di competenza di un organo deliberativo, individuato con il nome di Parlamento che,
presieduto dal Vicario ed integrato con gli incaricati pro-tempore del governo, si
componeva dei Sindaci delle singole Comunità minori. Le materie oggetto di trattazione
da parte di questo organo deliberativo potevano essere molteplici, avendosi riguardo
verso tutte quelle necessità che potevano giornalmente presentarsi presso un grosso
centro rurale, ma con una spiccata prevalenza da assegnarsi alla definizione di progetti
finanziari, che nascevano dalla disciplina delle colte, ovvero dagli obblighi della
riscossione delle tassazioni, seguendo un ritmo trimestrale.
Oltreché gli organi
deliberativi e di governo, la Vicaria aveva alcuni officiali, ai quali erano assegnati
compiti specifici, quali il Camarlingo per la tenuta della contabilità, il Massaiuolo,
per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, lo Scrivano, per le
registrazioni particolarmente delle risultanze delle attività degli organi maggiori, ma
anche per tutte quelle necessità che erano legate ad obblighi di scrittura, i Messi o
Famigli, aventi compiti strettamente esecutivi.
Il governo era nelle mani dei
Governatori, funzionari a tempo, nominati scegliendo tra i membri eleggibili di tutte le
Comunità della Vicaria. L'attività dei Governatori era a carattere esecutivo e si
riferiva alla gestione amministrativa della Vicaria.
Molto importante era l'opera
dei Notari che con il loro intervento, sia per l'espletamento delle funzioni
giudiziarie, sia per la definizione di atti pubblici e privati, fornivano una validità
giuridica alle singole registrazioni.
Vi era una ben definita distinzione tra le
competenze del Vicario in materia giudiziaria e quelle in materia amministrativa: le
prime venivano espletate autonomamente, senza che da parte delle realtà locali potesse
esservi possibilità alcuna di intervento, con il diretto collegamento di dipendenza dal
Governo Centrale, le seconde erano improntate prevalentemente sopra una funzione di
coordinamento delle iniziative comunitative in materia di finanza.
Ogni Comunità
stabiliva la propria normazione statutaria e, a mezzo dei propri organi deliberativi,
poteva apportarvi le opportune modificazioni.
Non tutti gli abitanti della Vicaria
si trovavano nella medesima posizione giuridica: possono essere individuate tre
categorie: i nativi, coloro che vantavano un legame originario con la Comunità secondo
le disposizioni stabilite dalla normazioni statutarie, godevano di tutti i diritti
civili ed erano soggetti agli oneri ordinari; i tramutanti, coloro che provenivano da
altre zone del territorio della Repubblica di Lucca, sia da altre Vicarie, sia da altre
Comunità della medesima Vicaria; i forestieri, coloro che erano giunti da uno Stato straniero,
godevano di limitati diritti ed erano soggetti ad oneri molto più gravosi di quelli
stabiliti per i nativi. Ai tramutanti ed ai forestieri, tra l'altro, era vietato
l'accesso alle cariche pubbliche della Comunità, ivi compresa l'inclusione tra i membri
dei Consigli deliberativi.
La Vicaria di Gallicano, situata in zona di confine,
aveva da un lato la presenza fiorentina, dall'altro la pressione estense: non mancano,
già in epoca medioevale, situazioni di contrasto e solamente con il 1450 Gallicano
dichiarò la propria fedeltà a Lucca, senza ulteriori ripensamenti: ebbe inizio così un
ininterrotto periodo di sottomissione alla Repubblica lucchese.
Nel 1308 le terre
della futura Vicaria di Gallicano facevano parte della di Vicaria di Barga, la quale
aveva un'estensione piuttosto ampia, comprendendo le Comunità di Barga, Gallicano,
Cardoso, Vallico di Sopra e Vallico di Sotto, Bolognana, Verni, Trassilico, Vergemoli,
Calomini, Burciano, Molazzana, Montaltissimo, Perpoli, Fiattone, Lupiniana, Treppignana,
Castelvecchio, Albiano, Sommocolonia, Tiglio, Loppia, Seggi, Pedona e Cascio che
seguirono le vicende di Barga sino al 1370, sia pure manifestando chiari segni di
autonomia, quando Gallicano, prima tenuto dagli Antelminelli, giurò fedeltà a Lucca.
Successivamente si assistette ad una serie di vicende che videro alternarsi la
giurisdizione su queste terre sino al 1450, quando «la parte ghibellina di Gallicano
deliberò darsi a' lucchesi et ribellarsi dal Duca et così fecie per il che il magnifico
consiglio fecie assai exemptioni a li homini di Gallicano et immunità tanto che possano
portare l'arme fino in palasso et altre cose», come risulta dalla nota illustrativa che
compare nel registro n. 10 della Serie dei Capitoli, conservato presso l'Archivio di
Stato di Lucca.
La medesima fonte, di compilazione cinquecentesca, illustra anche i
successivi avvenimenti che portarono luci sui primi momenti di vita della Vicaria.
Le continue dispute con il dominio estense parvero sopite a seguito di un accordo
stipulato fra Borso d'Este e il Comune di Lucca il giorno 8 febbraio 1451 in Ferrara,
con il quale si precisò che «ex nunc prefatus dominus marchio de sui animi liberalitate
relaxat et liberam dimittit ipsae magnificae comunitati Lucae terram Perporis, terram
Fiattonis, Lupinarie, Treppignane et Riane, cum suis iurisditionibus», ma in realtà si
risvegliarono quasi immediatamente e si protrassero nel tempo: basti ricordare come nel
1451 «el marcheze di Ferrara fecie molte scorraie in questo paese, al medesimo noi sul
suo et prese alcune ville di nostro non dimeno si venne a concordia di fidare l'uno
l'altro si rimisseno le differentie di questo solo in papa Nicola quinto», che emise
un'apposita sentenza il 5 aprile del medesimo anno.
Non mancavano le inevitabili
questioni di confine, quali quelle sorte fra Gallicano e Vallico, composte il 26 agosto
1490, tra Cascio da una parte e Perpoli e Fiattone dall'altra, risolte il giorno 1
giugno 1491, tra Gallicano e Barga, per la questione del Monte Gragno, che dette origine
ad un'annosa disputa. I problemi delle confinazioni rappresentarono uno dei momenti
determinanti e caratterizzanti della struttura della Vicaria di Gallicano che, per la
sua posizione, era soggetta ad una precaria stabilità territoriale.
La
configurazione atipica, alla quale abbiamo accennato, ebbe luogo a seguito del
procedimento politico di aggregazione del territorio della Repubblica: nei primi tempi
l'atto di soggezione venne stipulato dalla Comunità maggiore, che si trovò
conseguentemente a identificarsi con la Vicaria, mentre si assistette all'desione delle
Comunità minori in epoca successiva, con l'avvento dapprima delle Comunità di Verni e in
tempi maggiori delle altre.
Tale situazione iniziale costituì un elemento
persistente e, conseguentemente, la Comunità di Gallicano ricoprì un ruolo maggiormente
determinante in riferimento alla posizione che assunsero le Comunità minori della
Vicaria.
Pur non essendo in possesso di uno «statuto» che copriva la iniziale
struttura organizzativa, amministrativa e burocratica della Vicaria di Gallicano,
possiamo riferirci a quelle Compositiones Comunis
Galicani che, stipulate il 29 maggio 1451, sono valse ad instaurare
un preciso collegamento tra la Repubblica ed il Comune, identificatesi poi con la
circoscrizione vicariale.
Sono pervenute due stesure del testo delle Compositiones: l'una, in lingua latina, conservata
presso l'Archivio della Comunità di Gallicano, l'altra, in volgare, inserita nel Libro
dei Decreti di Cardoso. Ambedue le compilazioni sono seguite da aggiunte e
modificazioni, dalle quali può evincersi come sia stata avvertita la necessità di dare
vita ad un vero ed organico «statuto» della Vicaria.
La «convenzione» tra Lucca e
Gallicano, che prevedeva le suddette capitolazioni, fu firmata il 20 settembre 1450, ma
solamente il 29 maggio 1451 la documentazione fu trasmessa ufficialmente alla Comunità,
dopo che il Commissario della Vicaria, messer Benedetto, aveva inoltrato cortesi
sollecitazioni.
Gli Anziani di Lucca, riuniti nel palazzo pubblico, posto nella
Contrada di S. Pietro in Cortina, alla presenza di messer Nicolao di messer Manfredo,
dottore in legge, e di ser Luiso di Antonio Bartolomei, notaro e cittadino lucchese,
testimoni, effettuarono la ratifica degli accordi solamente in questo secondo momento.
Nel primo capitolo è precisato che gli uomini di Gallicano «di loro spontanea
volontà liberamente e senza alcuna molestia o forza si dierono et il reggimento del
Popolo e Comune di Lucca riconobbero nella persona di esso messer Benedetto,
Commissario»; quale corrispettivo ottennero l'esenzione da ogni qualsivoglia forma di
tassazione per un periodo di venticinque anni, con decorrenza dal 20 settembre 1450,
rendendo libero per tutto l'arco di tempo così previsto il commercio, comprendendovi
anche i generi di prima necessità quali la carne, il vino, il pane «et altri cibi cotti
da vendere a minuto nella terra e tutto il comune di Gallicano».
Gli uomini di
Gallicano erano tenuti a pagare le spese ordinarie per la gestione della Vicaria,
rappresentate dal salario del Vicario, di due famigli, di un notaro e dal mantenimento
di due cavalli: la somma era decisa in base alle possibilità della Vicaria.
Non
deve dimenticarsi che al momento della stipulazione delle Compositiones era presente la sola Comunità di Gallicano la quale,
orientativamente, avrebbe rappresentato in proiezione futura una quota parziale del
territorio vicariale, non si mancò pertanto di determinare l'ammontare della somma
gravabile sulla presente Comunità, necessaria agli opportuni adempimenti, in un totale
di nove fiorini per ogni mese, in considerazione della situazione ancora precaria
«conciosiacosa che gl'altri luoghi già della Vicaria di Gallicano non siano ridutti
all'obedienza del comune di Lucca»; complessivamente la Vicaria avrebbe dovuto pagare
mensilmente la cifra di diciotto fiorini, calcolati a trentasei bolognini per ogni
fiorino.
Questa decisione, assunta il 28 maggio 1451, non risultò molto
soddisfacente per le «casse» comunitative: non trascorsero neppure due anni e si ritornò
sull'argomento per un riesame della questione.
Era vero che il Comune di Lucca,
persistendo la precaria situazione, si sobbarcava le spese residue, in ragione del
cinquanta per cento, accollandosi l'onere mensile di nove fiorini, ma era anche vero che
il rapporto interno di classificazione dell'aliquota fiscale risultava agli uomini di
Gallicano, che agivano ora unitamente e quelli di Verni, non corrispondente agli esatti
calcoli.
Il 23 aprile 1453 gli Anziani decisero di effettuare una riduzione del
«gettito» e, dopo aver effettuato un esatto computo dei «fuochi» della Vicaria,
individuarono in 200 il loro ammontare complessivo, classificando la Comunità di
Gallicano quale titolare di 60 fuochi. Le conclusioni si rivelarono di carattere
strettamente aritmetico e le due Comunità della Vicaria si trovarono a versare
mensilmente la somma complessiva di cinque fiorini, a mezzo di pagamento trimestrale.
Tra le altre agevolazioni apparve la possibilità di introdurre nella terra di
Gallicano, l'autorizzazione per la vendita, di «panni grossi di valuta di un fiorino
d'oro per canna e da li in giù», il privilegio di poter portare addosso armi, pur
spostandosi in tutto il territorio della Repubblica, e la definizione di un basso costo
del prezzo del sale, in sei denari di buona moneta per libbra «senza altra spesa e
pagamento, eccetto che per la vettura di esso sale da condursi da Lucca a Gallicano e
con loro bestie».
La liberazione delle condanne imposte ai ribelli ed ai banditi
con la cancellazione delle rispettive decisioni giudiziarie e politiche, la cassazione
di tutte le sentenze aventi ad oggetto imposizioni pecuniare operate dal Comune di
Lucca, o da offizi in esso attivi, contribuirono a premiare l'atto di volontaria
soggezione, così come particolarmente interessante fu l'autorizzazione che gli «uomini
Castello e Comune di Gallicano» ebbero per ritirare frumento e biade dai depositi
lucchesi, quando avessero avuto necessità, senza procedere al pagamento di alcuna
gabella.
Tra gli oneri gravanti sulla Vicaria, oltre a quello che abbiamo già
presentato e concernente l'obbligo del parziale pagamento delle spese per il
funzionamento della struttura circoscrizionale, fu codificato l'impegno a provvedere
alle riparazioni delle strutture difensive, pur riservandosi al Comune di Lucca
l'incombenza di pagare il «magistrato e l'opre de magistri», e fu determinato in 25
libbre il cero che avrebbe dovuto essere offerto ogni anno all'Opera di S. Croce, in
occasione della festività del 13 settembre.
Il territorio di Gallicano seguì le
sorti di Lucca, nelle sue trasformazioni conseguenti la caduta della Repubblica, sino al
1847 quando, al momento della reversione anticipata del Ducato di Lucca al Granducato di
Toscana, in ossequio alle decisioni assunte dal Congresso di Vienna, fu assegnato al
Ducato di Modena.
Ulteriori notizie storico-istituzionali possono essere assunte
dalla lettura dei singoli «cappelli» che precedono le Serie archivistiche, ai quali si
rinvia.
Soggetti produttori:
Vicariato di Gallicano, Gallicano (Lucca), 1451 -
1810