I registri di estimo rappresentavano uno degli elementi basilari per la
determinazione delle tassazioni, che si distinguevano in ragione della loro origine:
da una parte vi erano imposizioni che si fondavano sulla persona fisica e
dipendevano da determinati requisiti quali il sesso o l'età, dall'altra vi erano
obblighi contributivi che si applicavano in diretto collegamento con l'elemento
reale, ovvero con il bene immobile in senso più ampio. Nel territorio della
Repubblica, la tassa d'estimo gravava solamente sopra gli abitanti del Suburbio, del
Distretto e delle Vicarie, rendendo esenti tutti i cittadini. Le normazioni
statutarie generali si occuparono in più occasioni di questa delicata materia
affrontando il problema delle necessità dell'aggiornamento dei dati oggettivi. Il
trasferimento di un bene immobile dall'uno all'altro proprietario comportava
l'impegno della effettuazione di una variazione sul registro d'estimo ai fini della
definizione dell'obbligo del pagamento della tassa. Gli Statuti della
Repubblica indicano i criteri di classificazione dei beni da inserirsi in estimo ed
il periodo massimo di cinque anni per l'effettuazione dell'aggiornamento delle
registrazioni (Statuto 1539, cap. VIII). Nel computo impositivo la tassa
d'estimo occupava due terzi della somma generale, mentre un terzo era riservato alla
contribuzione personale. I registri d'estimo erano compilati da persone
specializzate che avevano la conoscenza sia della tecnica della misurazione dei
terreni e della determinazione della struttura degli immobili, sia dei parametri di
definizione della valutazione della entità complessiva per l'individuazione della
possibilità contributiva. Si tratta di stesure piuttosto accurate che non raramente
riportano anche i disegni delle proprietà descritte, siano essi terreni, siano essi
edifici. In fase di inventariazione, di volta in volta, non si è mancato di indicare
l'esistenza o meno dei disegni delle proprietà descritte.
Dall'estimo della Comunità di Fiattone del 1741 riportiamo alcune
registrazioni: "Domenico di Giovanni Pellegrini. 1. Casa alla Barca, Confina
strada Comune e capitano Vincenzo Coli e capanna di S. Lucia, fu stimata scudi cento
venti, paga di estimo, lire-, soldi 1, denari 3; 2. Campo alla Vignia, confina
strada Comune, maestro Michele di Giovanni Adami due lati e sargente Luca Adami, fu
stimato scudi due cento, paga di estimo, lire -, soldi 2, denari-" (n. 77, c. 9
r.). In questo registro, sono riportati i disegni delle proprietà descritte.
Nell"Estimo di Cardoso del 1708, pur non comparendo i disegni delle
proprietà, si hanno le descrizioni dei beni in forma accurata, mentre nella seconda
parte si trovano gli "gravi" di ordine fiscale, dipendenti
dall"avvenuto trasferimento della proprietà del bene in altre mani. Così, dopo
che per il Sergente Jacopo Toti è stata descritta una «Casa in luogo detto alla
Foce, murata e solariata coperta tieuli, divisa in più appartamenti, orto con tutte
sue ragioni da una mura castellane, da una siti prativi della Comunità dalla parte
crociale dove fanno capo due strade, stimata detta casa con orti in tutto L.
100.1.8» (n. 75, c. 93 s.) ed altri beni accuratamente descritti, più oltre si
riporta l"elenco dei beni che Jacopo del fu Pietro Toti acquistò da Giovanni di
Piero di Giovanni Pieri e che, pertanto, devono sgravarsi dalle imposizioni fiscali
gravanti sul secondo: «Si sgrava di una porzione di beni detratti da un corpo di più
e diverse terre lavorative, con alberi e vite luogo detto in Colleginaia, come in
questo addietro apparisce a f. 72 alla Partita di Pellegrino e Giovanni di Piero
Pieri e si riportino in questa per acquisto fattone dal suddetto Toti, i confinanti
di essa porzione di terra secondo appare a detta partita, valore L. 250.4.2». (n.
75, c. 129 s.)