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Vicariato di Gallicano

Livello: fondo

Estremi cronologici: sec. XV - 1810

Consistenza: 141 unità

Nell'introduzione dell'Inventario dedicato all'Archivio Storico di Borgo a Mozzano non mancammo di presentare un quadro avente ad oggetto la situazione istituzionale di quella Vicaria, proponendola quale esemplificazione assimilabile ad altre consimili entità del territorio lucchese nel periodo della Repubblica.
Fu prospettata la netta suddivisione esistente tra Vicaria e Comunità minori, delimitandone le competenze ed individuando i singoli ambiti di operatività: tale procedimento fu necessario per addivenire ad una corretta classificazione del materiale archivistico il quale, per la sua intrinseca natura, non può essere ordinato in base a criteri soggettivi che si ricollegano a pure e semplici esperienze o conoscenze personali dell'operatore, ma deve essere sistemato tenendo in considerazione l'Ente che l'ha prodotto, la sua natura politico-istituzionale, la sua struttura amministrativa e burocratica.
Il territorio della Repubblica lucchese, suddiviso in città, Seimiglia e Contado, già in periodo medievale ebbe una propria definitiva forma organizzativa che, particolarmente per il nucleo periferico, corrispondeva a ben precisi elementi individuatori.
Il territorio del Contado era suddiviso in Vicarie, unità circoscrizionali che, sotto il diretto controllo dell'autorità centrale, svolgevano un ruolo ispirato ad ampi principi di autonomia nell'ambito della gestione amministrativa in senso stretto.
Il Vicario, delegato dal Governo centrale, aveva anche l'onere dell'amministrazione della giustizia, per la quale operava in linea immediata, senza possibilità di intervento da parte delle realtà locali, mentre le attività attinenti alle gestioni amministrative apparivano direttamente controllate e condizionate dalle Comunità minori, piccole circoscrizioni territoriali operanti all'interno della Vicaria.
Ogni Comunità viveva di vita autonoma, retta da propri organismi deliberativi e di governo e condotta nelle fasi operative da propri dipendenti. Le attività deliberative erano assegnate a Consigli che potevano essere uno o più: solitamente troviamo il Consiglio che veniva denominato di Comune e che si componeva di tutti i capifamiglia ovvero, talora, più estensivamente, di tutti gli uomini della Comunità in possesso di particolari requisiti, tra i quali distingueva quello dell'età, fissata massimamente tra i 14-16 anni e i 70 anni; poteva esserci anche un Consiglio Minore, più agile e spedito, strutturato in un numero che appariva definito dalle singole normazioni statuarie. I Consigli avevano ampi poteri in materia strettamente locale e si occupavano di tutte le questioni che riguardavano la vita delle Comunità; l'unica materia per la quale subivano un condizionamento esterno era quella relativa alle tassazioni.
L'impegno finanziario dalla Vicaria doveva essere determinato trimestralmente dal Parlamento della Vicaria e, in base alla somma individuata, veniva effettuata una ripartizione della spesa tra le varie Comunità seguendo il criterio dell'aliquota in estimo. Ogni Comunità minore si trovava a dover corrispondere trimestralmente alla Vicaria una quota di denaro per il pareggio del bilancio. Il Consiglio Comunitativo aveva il compito di stabilire le ripartizioni della spesa tra tutti i propri abitanti, facendo gravare le somme per due terzi su quelli segnati in estimo e, quindi, possessori di proprietà immobiliari, e per un terzo sulle teste, ovvero su coloro che godevano dei diritti civili e che erano soggetti agli oneri civili.
Le ripartizioni avevano quale seconda fase quella delle riscossioni, che venivano poste in essere da Officiali appositamente incaricati e che erano denominate con il termine di colte.
Le Comunità minori avevano una struttura burocratica articolata secondo lo schema già presentato per la Vicaria, ma anche in ossequio alle esigenze avvertite localmente. La funzione esecutiva era assegnata ai Governatori, in numero variante da una all'altra entità, che operavano con la diretta collaborazione di Officiali, molto spesso assegnatari di incarichi specifici.
La funzione del Vicario nel campo amministrativo risultava sostanzialmente dotata di caratteristiche intermedie poiché da una parte rimaneva il rappresentante ufficiale della Repubblica, dall'altra si trovava a svolgere un'azione in concomitanza con le autonomie locali.
Le attività pubbliche amministrative presso alcune Vicarie erano di competenza di un organo deliberativo, individuato con il nome di Parlamento che, presieduto dal Vicario ed integrato con gli incaricati pro-tempore del governo, si componeva dei Sindaci delle singole Comunità minori. Le materie oggetto di trattazione da parte di questo organo deliberativo potevano essere molteplici, avendosi riguardo verso tutte quelle necessità che potevano giornalmente presentarsi presso un grosso centro rurale, ma con una spiccata prevalenza da assegnarsi alla definizione di progetti finanziari, che nascevano dalla disciplina delle colte, ovvero dagli obblighi della riscossione delle tassazioni, seguendo un ritmo trimestrale.
Oltreché gli organi deliberativi e di governo, la Vicaria aveva alcuni officiali, ai quali erano assegnati compiti specifici, quali il Camarlingo per la tenuta della contabilità, il Massaiuolo, per la conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, lo Scrivano, per le registrazioni particolarmente delle risultanze delle attività degli organi maggiori, ma anche per tutte quelle necessità che erano legate ad obblighi di scrittura, i Messi o Famigli, aventi compiti strettamente esecutivi.
Il governo era nelle mani dei Governatori, funzionari a tempo, nominati scegliendo tra i membri eleggibili di tutte le Comunità della Vicaria. L'attività dei Governatori era a carattere esecutivo e si riferiva alla gestione amministrativa della Vicaria.
Molto importante era l'opera dei Notari che con il loro intervento, sia per l'espletamento delle funzioni giudiziarie, sia per la definizione di atti pubblici e privati, fornivano una validità giuridica alle singole registrazioni.
Vi era una ben definita distinzione tra le competenze del Vicario in materia giudiziaria e quelle in materia amministrativa: le prime venivano espletate autonomamente, senza che da parte delle realtà locali potesse esservi possibilità alcuna di intervento, con il diretto collegamento di dipendenza dal Governo Centrale, le seconde erano improntate prevalentemente sopra una funzione di coordinamento delle iniziative comunitative in materia di finanza.
Ogni Comunità stabiliva la propria normazione statutaria e, a mezzo dei propri organi deliberativi, poteva apportarvi le opportune modificazioni.
Non tutti gli abitanti della Vicaria si trovavano nella medesima posizione giuridica: possono essere individuate tre categorie: i nativi, coloro che vantavano un legame originario con la Comunità secondo le disposizioni stabilite dalla normazioni statutarie, godevano di tutti i diritti civili ed erano soggetti agli oneri ordinari; i tramutanti, coloro che provenivano da altre zone del territorio della Repubblica di Lucca, sia da altre Vicarie, sia da altre Comunità della medesima Vicaria; i forestieri, coloro che erano giunti da uno Stato straniero, godevano di limitati diritti ed erano soggetti ad oneri molto più gravosi di quelli stabiliti per i nativi. Ai tramutanti ed ai forestieri, tra l'altro, era vietato l'accesso alle cariche pubbliche della Comunità, ivi compresa l'inclusione tra i membri dei Consigli deliberativi.
La Vicaria di Gallicano, situata in zona di confine, aveva da un lato la presenza fiorentina, dall'altro la pressione estense: non mancano, già in epoca medioevale, situazioni di contrasto e solamente con il 1450 Gallicano dichiarò la propria fedeltà a Lucca, senza ulteriori ripensamenti: ebbe inizio così un ininterrotto periodo di sottomissione alla Repubblica lucchese.
Nel 1308 le terre della futura Vicaria di Gallicano facevano parte della di Vicaria di Barga, la quale aveva un'estensione piuttosto ampia, comprendendo le Comunità di Barga, Gallicano, Cardoso, Vallico di Sopra e Vallico di Sotto, Bolognana, Verni, Trassilico, Vergemoli, Calomini, Burciano, Molazzana, Montaltissimo, Perpoli, Fiattone, Lupiniana, Treppignana, Castelvecchio, Albiano, Sommocolonia, Tiglio, Loppia, Seggi, Pedona e Cascio che seguirono le vicende di Barga sino al 1370, sia pure manifestando chiari segni di autonomia, quando Gallicano, prima tenuto dagli Antelminelli, giurò fedeltà a Lucca.
Successivamente si assistette ad una serie di vicende che videro alternarsi la giurisdizione su queste terre sino al 1450, quando «la parte ghibellina di Gallicano deliberò darsi a' lucchesi et ribellarsi dal Duca et così fecie per il che il magnifico consiglio fecie assai exemptioni a li homini di Gallicano et immunità tanto che possano portare l'arme fino in palasso et altre cose», come risulta dalla nota illustrativa che compare nel registro n. 10 della Serie dei Capitoli, conservato presso l'Archivio di Stato di Lucca.
La medesima fonte, di compilazione cinquecentesca, illustra anche i successivi avvenimenti che portarono luci sui primi momenti di vita della Vicaria.
Le continue dispute con il dominio estense parvero sopite a seguito di un accordo stipulato fra Borso d'Este e il Comune di Lucca il giorno 8 febbraio 1451 in Ferrara, con il quale si precisò che «ex nunc prefatus dominus marchio de sui animi liberalitate relaxat et liberam dimittit ipsae magnificae comunitati Lucae terram Perporis, terram Fiattonis, Lupinarie, Treppignane et Riane, cum suis iurisditionibus», ma in realtà si risvegliarono quasi immediatamente e si protrassero nel tempo: basti ricordare come nel 1451 «el marcheze di Ferrara fecie molte scorraie in questo paese, al medesimo noi sul suo et prese alcune ville di nostro non dimeno si venne a concordia di fidare l'uno l'altro si rimisseno le differentie di questo solo in papa Nicola quinto», che emise un'apposita sentenza il 5 aprile del medesimo anno.
Non mancavano le inevitabili questioni di confine, quali quelle sorte fra Gallicano e Vallico, composte il 26 agosto 1490, tra Cascio da una parte e Perpoli e Fiattone dall'altra, risolte il giorno 1 giugno 1491, tra Gallicano e Barga, per la questione del Monte Gragno, che dette origine ad un'annosa disputa. I problemi delle confinazioni rappresentarono uno dei momenti determinanti e caratterizzanti della struttura della Vicaria di Gallicano che, per la sua posizione, era soggetta ad una precaria stabilità territoriale.
La configurazione atipica, alla quale abbiamo accennato, ebbe luogo a seguito del procedimento politico di aggregazione del territorio della Repubblica: nei primi tempi l'atto di soggezione venne stipulato dalla Comunità maggiore, che si trovò conseguentemente a identificarsi con la Vicaria, mentre si assistette all'desione delle Comunità minori in epoca successiva, con l'avvento dapprima delle Comunità di Verni e in tempi maggiori delle altre.
Tale situazione iniziale costituì un elemento persistente e, conseguentemente, la Comunità di Gallicano ricoprì un ruolo maggiormente determinante in riferimento alla posizione che assunsero le Comunità minori della Vicaria.
Pur non essendo in possesso di uno «statuto» che copriva la iniziale struttura organizzativa, amministrativa e burocratica della Vicaria di Gallicano, possiamo riferirci a quelle Compositiones Comunis Galicani che, stipulate il 29 maggio 1451, sono valse ad instaurare un preciso collegamento tra la Repubblica ed il Comune, identificatesi poi con la circoscrizione vicariale.
Sono pervenute due stesure del testo delle Compositiones: l'una, in lingua latina, conservata presso l'Archivio della Comunità di Gallicano, l'altra, in volgare, inserita nel Libro dei Decreti di Cardoso. Ambedue le compilazioni sono seguite da aggiunte e modificazioni, dalle quali può evincersi come sia stata avvertita la necessità di dare vita ad un vero ed organico «statuto» della Vicaria.
La «convenzione» tra Lucca e Gallicano, che prevedeva le suddette capitolazioni, fu firmata il 20 settembre 1450, ma solamente il 29 maggio 1451 la documentazione fu trasmessa ufficialmente alla Comunità, dopo che il Commissario della Vicaria, messer Benedetto, aveva inoltrato cortesi sollecitazioni.
Gli Anziani di Lucca, riuniti nel palazzo pubblico, posto nella Contrada di S. Pietro in Cortina, alla presenza di messer Nicolao di messer Manfredo, dottore in legge, e di ser Luiso di Antonio Bartolomei, notaro e cittadino lucchese, testimoni, effettuarono la ratifica degli accordi solamente in questo secondo momento.
Nel primo capitolo è precisato che gli uomini di Gallicano «di loro spontanea volontà liberamente e senza alcuna molestia o forza si dierono et il reggimento del Popolo e Comune di Lucca riconobbero nella persona di esso messer Benedetto, Commissario»; quale corrispettivo ottennero l'esenzione da ogni qualsivoglia forma di tassazione per un periodo di venticinque anni, con decorrenza dal 20 settembre 1450, rendendo libero per tutto l'arco di tempo così previsto il commercio, comprendendovi anche i generi di prima necessità quali la carne, il vino, il pane «et altri cibi cotti da vendere a minuto nella terra e tutto il comune di Gallicano».
Gli uomini di Gallicano erano tenuti a pagare le spese ordinarie per la gestione della Vicaria, rappresentate dal salario del Vicario, di due famigli, di un notaro e dal mantenimento di due cavalli: la somma era decisa in base alle possibilità della Vicaria.
Non deve dimenticarsi che al momento della stipulazione delle Compositiones era presente la sola Comunità di Gallicano la quale, orientativamente, avrebbe rappresentato in proiezione futura una quota parziale del territorio vicariale, non si mancò pertanto di determinare l'ammontare della somma gravabile sulla presente Comunità, necessaria agli opportuni adempimenti, in un totale di nove fiorini per ogni mese, in considerazione della situazione ancora precaria «conciosiacosa che gl'altri luoghi già della Vicaria di Gallicano non siano ridutti all'obedienza del comune di Lucca»; complessivamente la Vicaria avrebbe dovuto pagare mensilmente la cifra di diciotto fiorini, calcolati a trentasei bolognini per ogni fiorino.
Questa decisione, assunta il 28 maggio 1451, non risultò molto soddisfacente per le «casse» comunitative: non trascorsero neppure due anni e si ritornò sull'argomento per un riesame della questione.
Era vero che il Comune di Lucca, persistendo la precaria situazione, si sobbarcava le spese residue, in ragione del cinquanta per cento, accollandosi l'onere mensile di nove fiorini, ma era anche vero che il rapporto interno di classificazione dell'aliquota fiscale risultava agli uomini di Gallicano, che agivano ora unitamente e quelli di Verni, non corrispondente agli esatti calcoli.
Il 23 aprile 1453 gli Anziani decisero di effettuare una riduzione del «gettito» e, dopo aver effettuato un esatto computo dei «fuochi» della Vicaria, individuarono in 200 il loro ammontare complessivo, classificando la Comunità di Gallicano quale titolare di 60 fuochi. Le conclusioni si rivelarono di carattere strettamente aritmetico e le due Comunità della Vicaria si trovarono a versare mensilmente la somma complessiva di cinque fiorini, a mezzo di pagamento trimestrale.
Tra le altre agevolazioni apparve la possibilità di introdurre nella terra di Gallicano, l'autorizzazione per la vendita, di «panni grossi di valuta di un fiorino d'oro per canna e da li in giù», il privilegio di poter portare addosso armi, pur spostandosi in tutto il territorio della Repubblica, e la definizione di un basso costo del prezzo del sale, in sei denari di buona moneta per libbra «senza altra spesa e pagamento, eccetto che per la vettura di esso sale da condursi da Lucca a Gallicano e con loro bestie».
La liberazione delle condanne imposte ai ribelli ed ai banditi con la cancellazione delle rispettive decisioni giudiziarie e politiche, la cassazione di tutte le sentenze aventi ad oggetto imposizioni pecuniare operate dal Comune di Lucca, o da offizi in esso attivi, contribuirono a premiare l'atto di volontaria soggezione, così come particolarmente interessante fu l'autorizzazione che gli «uomini Castello e Comune di Gallicano» ebbero per ritirare frumento e biade dai depositi lucchesi, quando avessero avuto necessità, senza procedere al pagamento di alcuna gabella.
Tra gli oneri gravanti sulla Vicaria, oltre a quello che abbiamo già presentato e concernente l'obbligo del parziale pagamento delle spese per il funzionamento della struttura circoscrizionale, fu codificato l'impegno a provvedere alle riparazioni delle strutture difensive, pur riservandosi al Comune di Lucca l'incombenza di pagare il «magistrato e l'opre de magistri», e fu determinato in 25 libbre il cero che avrebbe dovuto essere offerto ogni anno all'Opera di S. Croce, in occasione della festività del 13 settembre.
Il territorio di Gallicano seguì le sorti di Lucca, nelle sue trasformazioni conseguenti la caduta della Repubblica, sino al 1847 quando, al momento della reversione anticipata del Ducato di Lucca al Granducato di Toscana, in ossequio alle decisioni assunte dal Congresso di Vienna, fu assegnato al Ducato di Modena.
Ulteriori notizie storico-istituzionali possono essere assunte dalla lettura dei singoli «cappelli» che precedono le Serie archivistiche, ai quali si rinvia.