Livello: serie
Estremi cronologici: 1576 - 1775Consistenza: 6 unità
Il depositario dei pegni era un ufficiale di nomina comunitativa, la cui nomina era sottoposta all'approvazione del Magistrato dei Nove di Firenze e provvedeva alla tenuta dei pegni sequestrati dal messo ai debitori insolventi. In particolare l'attività del depositario era regolamentata da alcune leggi emanate tra il 1627 e il 1700 dal Magistrato dei Nove che disponevano che lo stesso depositario ricevesse la consegna dei pegni da parte dei messi e dei cavallari. I pegni, stimati il giusto prezzo, dovevano essere descritti nell'apposito libro, con l'indicazione del giorno, mese ed anno della consegna, il nome del proprietario e quello di colui che aveva fatto l'istanza di pignoramento, il nome dell'esecutore e la somma per la quale era stato fatto il sequestro. Gli stessi dati dovevano risultare sulla ricevuta fatta all'esecutore. I pegni dovevano essere custoditi con diligenza e, allo scadere del termine stabilito per legge, venduti all'incanto, annotando sotto la posta, la data, il luogo di vendita, il nome del compratore ed il prezzo. Quindici giorni prima dello scadere del suo mandato il depositario era tenuto a rendere conto del suo ufficio a due "ragionieri" della Comunità e al cancelliere. Il depositario successore doveva ricevere la nota dei pegni pendenti dal predecessore e trascriverla nel suo libro. La carica era annuale, ma di solito veniva riconfermata la stessa persona e spesso la carica passava di padre in figlio.