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Comune e comunità di Carmignano

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1392 - 1808

Consistenza: 286 unità

Tra la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV il territorio che poi avrebbe costituito la podesteria di Carmignano fu oggetto di contesa tra i Fiorentini e i Pistoiesi, che all'inizio lo detenevano; sappiamo inoltre che nel 1315 i Fiorentini restituivano ai Pistoiesi un nucleo di castelli tra cui Carmignano, Artimino, Bacchereto, Vitolini, Livicciana, e La Castellina in Val di Bisenzio 1 . Tali castelli venivano poi concessi in perpetuo dai Pistoiesi ai Fiorentini in occasione del trattato di pace del 24 maggio 1329 2 , stipulato a seguito degli eventi legati alla figura di Castruccio Castracani e alla conquista definitiva della rocca 3 di Carmignano da parte dei Fiorentini.
Questo territorio venne organizzato nel 1332 nella «lega di Carmignano», comprendente i comuni di Carmignano, Artimino, La Castellina e Vitolini 4 , cui in un secondo tempo, e comunque prima del 1415, furono aggiunti il comune di Bacchereto e il plebato di «Cilicciarola» 5 , e fu definitivamente aggregato al contado fiorentino nel 1343 in occasione della sottomissione dei comuni di Carmignano e Bacchereto a Firenze 6 .
In base ai capitoli stipulati 7 gli abitanti di Carmignano ottenevano un'esenzione generale della durata di sette anni da ogni gravezza reale e personale, sia pure con alcune eccezioni, la facoltà di esigere pedaggi, di imporre dazi e tasse locali per sostenere le spese del comune e di tenere mercato senza pagarne la gabella a Firenze.
Negli stessi capitoli veniva definita la giurisdizione civile e criminale del podestà sugli abitanti di Carmignano. Inoltre il comune, oltre ad accollarsi il salario del podestà e della sua famiglia, si riservava la nomina dei notai e degli ufficiali delle riformagioni, di quelli del danno dato e dei viandoli, il cui operato era regolamentato dagli statuti locali.
Analogamente il comune di Bacchereto otteneva l'immunità da ogni onere imposto da Firenze, salvo alcune eccezioni, ed una bassa giurisdizione relativa alle cause civili non eccedenti il valore di lire 10 di piccioli e reati minori.
Per quanto riguarda il territorio della podesteria esso coincideva solo in parte con quello della già citata lega, in quanto comprendeva Carmignano e Bacchereto. Fin dal 1384 essa era considerata podesteria di terzo grado 8 e le era attribuita una giurisdizione quale appariva nei patti di sottomissione del 1343, con la specificazione che dei sei famigli due fossero addetti alla custodia della rocca e che dei due notai che affiancavano il podestà uno risiedesse a Bacchereto per esercitarvi la bassa giurisdizione 9 . Tuttavia, nel 1446, quest'ultimo veniva soppresso e il podestà, nel contempo, era tenuto ad aumentare di un'unità il numero dei famigli 10 .
Artimino, nello stesso periodo, faceva parte della podesteria di Signa 11 il cui ufficiale, come appare nello statuto del 1389, era tenuto a farvi risiedere un notaio, insieme a un messo, per esercitare la giurisdizione civile 12 . Il 16 novembre del 1424 Artimino venne aggregato alla podesteria di Carmignano e fu stabilito che il podestà dovesse risiedere a Carmignano, con l'obbligo di tenere un banco ad Artimino 13 .
Pertanto fin dalla prima metà del XV secolo si definisce il territorio della podesteria di Carmignano. Dal punto di vista giudiziario si ricorda che essa fu ben presto sottoposta alla giurisdizione criminale del vicario di Scarperia al momento della costituzione di quest'ultimo nel 1415 14 , e da questa rimase dipendente fino al 1772, quando venne attribuita al vicario di Prato 15 .
Il territorio di Carmignano, comune maggiore della omonima podesteria, era costituito dalle stanze di Bagno, Pogginari, Castello, Renacci, Marcignano e Santa Cristina a Mezzana 16 .
Fin dal 1392, data a cui risale il più antico statuto conservato, l'autorità municipale era costituita sal consiglio generale e dai capitano o difensori del comune, le cui funzioni e modalità di elezione verranno analizzate in seguito.
Qui si accenna brevemente che tali cariche erano appannaggio di dodici delle più antiche famiglie del comune, poi dette «di parentado». L'elezione avveniva per squittinio da una borsa «originale» contenente esclusivamente i nomi dei membri di dette famiglie e, solo in caso di impedimento o di rifiuto della carica di uno degli estratti, si faceva ricorso ad una borsa degli «spicciolati», in cui comparivano anche membri di altre famiglie. Due dei membri più degni tra i difensori erano nominati pennonieri, con il compito di custodire il gonfalone del comune 17 .
Fin dallo statuto del 1392 risulta poi istituito l'ufficio degli approvatori del comune 18 , più tardi, nella riforma del 9 luglio 1442 19 , chiamati stanziatori: costoro, in numero di sei, uno per ogni stanza, avevano il compito di controllare ogni spesa deliberata, con l'autorità di annullare quelle ritenute inutili o ingiustificate. Quelle approvate venivano invece messe a partito dai difensori e dal consiglio generale. Altri ufficiali del comune erano i custodi o guardie che, in numero di cinque per ogni stanza, avevano il compito di denunciare chiunque apportasse danni nel territorio di Carmignano o contravvenisse agli ordini 20 .
Il consiglio generale era tenuto inoltre ad eleggere due stimatori, che duravano in carica un semestre, con il compito di valutare i danni dati 21 . Per l'esercizio della giurisdizione del danno dato era nominato un notaio, con carica semestrale, la cui elezione avveniva mediante estrazione da un'apposita borsa 22 .
I viandoli, che dovevano vigilare sulle strade e vie del comune, venivano anch'essi eletti, in numero di sei, annualmente dal consiglio generale 23 .
Dal 1532 l'elezione alle cariche di stimatori del comune, dei camarlinghi, dei ragionieri dei camarlinghi ed inoltre agli uffici di sindaci del podestà e del rettore dei malefici avveniva per tratta 24 . Ciò rispondeva ad una tendenza generale nell'evoluzione delle forme istituzionali del comune.
Così fu anche per i quattro ufficiali del Ceppo, incaricati dell'amministrazione dell'opera del Ceppo dei poveri, dapprima nominati dal consiglio generale e la cui durata in carica variò, a seconda dei tempi, da due ad un anno 25 . Nella riforma delle borse del 1632 anche questa carica venne assegnata nel solito rapporto di tre a uno tra le famiglie di parentado e gli spicciolati 26 .
Lo statuto di Carmignano regolava inoltre la nomina degli operai della pieve di S. Michele e della chiesa di s. Francesco 27 .

I comuni minori, come il comune maggiore sede di podesteria, avevano organi deliberativi autonomi, così come autonoma era l'amministrazione delle finanze tenuta dai propri camarlinghi.
Questa autonomia è testimoniata dagli statuti di Artimino e Bacchereto che fanno parte della raccolta degli statuti del contado fiorentino dell'Archivio di Stato di Firenze28. Di tali statuti, non più conservati nell'archivio comunale di Carmignano, resta tuttavia traccia nella risposta del tribunale della podesteria alle istruzioni del Neri del 174629.
È pertanto possibile ricostruire anche per i due comuni minori i vari uffici, le loro funzioni e competenze, nonché le modalità di elezione. Ad Artimino le autorità municipali erano costituite dai capitani e dai consiglieri che formavano il consiglio generale del comune30; oltre a questi venivano estratti da apposite borse i riformatori degli uffici31, i rettori dei malefizi detti anche delle denunce32, così come i camarlinghi33, i viandoli e i sindaci34.
Anche a Bacchereto, nella riformagione del 1489, comparivano uffici analoghi. Accanto ai consiglieri e capitani, che formavano il consiglio generale, troviamo: il rettore dei malefici, nominato per tratta, con carica semestrale, e il camerario generale che veniva eletto per tratta da un'unica borsa che serviva anche per l'elezione dei membri del consiglio generale. Questi era affiancato da cinque depositari «spicciolati» che rispondevano direttamente a lui del loro operato35.
Altri uffici erano quello del pennoniere, che aveva in custodia il gonfalone del comune, e quello degli stimatori del danno dato36.

Il regolamento locale per la nuova comunità di Carmignano37, che seguì il regolamento generale per le comunità del contado fiorentino del 177438, stabilì che essa venisse costituita dai comuni di Carmignano, Artimino e Comeana, Bacchereto e Baccheretana, facendo sì che il suo territorio coincidesse con quello dell'antica podesteria39. Ad essa venivano estese le norme relative alle principali cariche, rappresentate dal magistrato comunitativo, formato dal gonfaloniere e da sette rappresentanti, e dal consiglio generale.