Livello: serie
Estremi cronologici: 1530 feb. - 1808 dic.Consistenza: 25 unità
I camarlinghi delle comunità erano tenuti, allo scadere della carica, a
rendere conto della loro gestione finanziaria; a questo scopo il cancelliere
comunitativo teneva i libri dei saldi o «calcoli di ragioni», nei quali venivano
annotate le cifre in entrata e quelle in uscita secondo un ordine prefissato
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Il riscontro dei
saldi, controfirmato dal cancelliere, era effettuato da due ufficiali del comune,
appositamente eletti, detti ragionieri, che venivano affiancati dal podestà; entro
un mese, poi, i camarlinghi rimettevano i loro saldi al Magistrato dei Nove
Conservatori.
Il comune di Carmignano aveva un camarlingo generale nelle cui
mani affluivano, oltre alle entrate proprie del comune, i versamenti effettuati dai
camarlinghi «spicciolati» preposti alle finanze di sei stanze (Bagno, Castello, Marcignano, Pogginari, Renacci e Santa
Cristina a Mezzana) in cui era suddiviso il suo territorio. Anche questi ultimi
avevano l'obbligo di farsi fare il saldo dai ragionieri. I registri delle loro
ragioni completano la serie dei
saldi del comune maggiore per il periodo precedente al 1624, anno in cui fu
richiesta ed ottenuta l'abolizione del loro ufficio per motivi di economicità ed i
loro compiti furono affidati al camarlingo generale
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Nella relazione presentata al Magistrato
dei Nove
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le autorità di Carmignano
facevano presente non solo la notevole spesa cui la comunità andava ogni anno
incontro pagando il salario a ben sei camarlinghi, ma anche le malversazioni da
questi compiute nel passato.
Pertanto, a seguito della loro abolizione, oltre a
riscuotere introiti di qualunque tipo dalle sei stanze, il camarlingo generale
rimaneva «unico riscossore del decimino» delle stanze.
Questi, alla fine del
suo mandato, doveva rimettere, oltre alla ragione ordinaria, le ragioni di ciascuna
stanza distintamente sui libri dei saldi. Per questo incarico supplementare
percepiva un salario di 1 soldo e 4 denari per lira di quanto metteva ad entrata, e
ciò veniva a costituire un notevole risparmio per la comunità, considerando che i
camarlinghi spicciolati percepivano 2 soldi per lira ciascuno.
Inoltre era
concessa al camarlingo generale la facoltà, in caso di bisogno, di imporre tasse
straordinarie, la cui notificazione alla popolazione locale doveva avvenire mediante
lettura del bando sulla piazza di Carmignano, un giorno festivo o di mercato. I
viandoli poi, insediati presso le stanze, erano incaricati di renderlo pubblico i
giorni di festa, davanti alla chiesa dopo la messa. Nella proposta dei
rappresentanti della comunità era infatti prevista, affinchè le stanze non
rimanessero senza un capo, la nomina di un viandolo per ciascuna di esse, secondo
l'uso antico. Questi aveva il compito di «fare le comandate de popoli», comprese
quelle della ghiaia per la manutenzione delle strade, da effettuarsi sotto il rigido
controllo del gonfaloniere e dei difensori del comune, al fine di evitare gli
sprechi del passato.
A un anno dall'attuazione di tale sistema di esazione che,
a detta dei rappresentanti di Carmignano e del cancelliere comunitativo
Cicognini
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, aveva permesso di risparmiare dalle 4 alle 5
lire di imposizioni rispetto al passato e rimediato agli inconvenienti di cattiva
amministrazione lamentati nella relazione del 1624, esso fu prolungato per altri tre
anni con rescritto sovrano del 16 marzo 1626, per diventare poi definitivo nella
prassi amministrativa.
Si giunge così al 1682, anno in cui si procedette a
concentrare la gestione delle finanze dei tre comuni nelle mani di un unico
camarlingo, il quale era tuttavia tenuto ad effettuare saldi separati per ciascuno
di essi.
Per questo periodo pertanto il condizionamento dei registri dei saldi
di Carmignano e sue stanze ha portato alla costituzione di un'unica sottoserie,
mentre è stato possibile istituire sottoserie distinte per i saldi dei comunelli di
Artimino e Comeana, di Bacchereto e Baccheretana.
Unica invece la sottoserie
dei saldi dal 1774, quando con l'istituzione della comunità leopoldina Carmignano e
i comuni minori furono ricondotti ad unità amministrativa. Il camarlingo veniva
allora eletto dal magistrato comunitativo e scelto tra gli abilitati a risiedere nel
magistrato stesso; durava in carica tre anni, anche se poi nella pratica il divieto
previsto dalla legge di essere eletto nuovamente se non dopo sei anni veniva
costantemente disatteso, come si può vedere dalla durata in carica di alcuni di
essi.