Livello: fondo
Estremi cronologici: 1392 - 1808Consistenza: 286 unità
Tra la fine del XIII secolo e gli inizi del XIV il territorio che poi avrebbe
costituito la podesteria di Carmignano fu oggetto di contesa tra i Fiorentini e i
Pistoiesi, che all'inizio lo detenevano; sappiamo inoltre che nel 1315 i Fiorentini
restituivano ai Pistoiesi un nucleo di castelli tra cui Carmignano, Artimino,
Bacchereto, Vitolini, Livicciana, e La Castellina in Val di Bisenzio
1
. Tali castelli venivano poi
concessi in perpetuo dai Pistoiesi ai Fiorentini in occasione del trattato di pace del
24 maggio 1329
2
, stipulato a seguito degli eventi legati alla
figura di Castruccio Castracani e alla conquista definitiva della rocca
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di Carmignano da parte dei Fiorentini.
Questo territorio venne
organizzato nel 1332 nella «lega di Carmignano», comprendente i comuni di Carmignano,
Artimino, La Castellina e Vitolini
4
,
cui in un secondo tempo, e comunque prima del 1415, furono aggiunti il comune di
Bacchereto e il plebato di «Cilicciarola»
5
, e fu
definitivamente aggregato al contado fiorentino nel 1343 in occasione della
sottomissione dei comuni di Carmignano e Bacchereto a Firenze
6
.
In base ai capitoli stipulati
7
gli abitanti di Carmignano ottenevano
un'esenzione generale della durata di sette anni da ogni gravezza reale e personale, sia
pure con alcune eccezioni, la facoltà di esigere pedaggi, di imporre dazi e tasse locali
per sostenere le spese del comune e di tenere mercato senza pagarne la gabella a
Firenze.
Negli stessi capitoli veniva definita la giurisdizione civile e criminale
del podestà sugli abitanti di Carmignano. Inoltre il comune, oltre ad accollarsi il
salario del podestà e della sua famiglia, si riservava la nomina dei notai e degli
ufficiali delle riformagioni, di quelli del danno dato e dei viandoli, il cui operato
era regolamentato dagli statuti locali.
Analogamente il comune di Bacchereto
otteneva l'immunità da ogni onere imposto da Firenze, salvo alcune eccezioni, ed una
bassa giurisdizione relativa alle cause civili non eccedenti il valore di lire 10 di
piccioli e reati minori.
Per quanto riguarda il territorio della podesteria esso
coincideva solo in parte con quello della già citata lega, in quanto comprendeva
Carmignano e Bacchereto. Fin dal 1384 essa era considerata podesteria di terzo
grado
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e le era attribuita una giurisdizione quale appariva nei patti di
sottomissione del 1343, con la specificazione che dei sei famigli due fossero addetti
alla custodia della rocca e che dei due notai che affiancavano il podestà uno risiedesse
a Bacchereto per esercitarvi la bassa giurisdizione
9
.
Tuttavia, nel 1446, quest'ultimo veniva soppresso e il podestà, nel contempo, era tenuto
ad aumentare di un'unità il numero dei famigli
10
.
Artimino,
nello stesso periodo, faceva parte della podesteria di Signa
11
il cui ufficiale, come appare nello statuto
del 1389, era tenuto a farvi risiedere un notaio, insieme a un messo, per esercitare la
giurisdizione civile
12
. Il 16
novembre del 1424 Artimino venne aggregato alla podesteria di Carmignano e fu stabilito
che il podestà dovesse risiedere a Carmignano, con l'obbligo di tenere un banco ad
Artimino
13
.
Pertanto fin dalla prima metà del XV secolo si definisce il territorio della
podesteria di Carmignano. Dal punto di vista giudiziario si ricorda che essa fu ben
presto sottoposta alla giurisdizione criminale del vicario di Scarperia al momento della
costituzione di quest'ultimo nel 1415
14
, e da questa rimase dipendente
fino al 1772, quando venne attribuita al vicario di Prato
15
.
Il territorio di Carmignano, comune maggiore della omonima
podesteria, era costituito dalle stanze di
Bagno, Pogginari, Castello, Renacci, Marcignano e Santa Cristina a Mezzana
16
.
Fin dal 1392, data a cui risale il più antico statuto
conservato, l'autorità municipale era costituita sal consiglio generale e dai capitano o
difensori del comune, le cui funzioni e modalità di elezione verranno analizzate in
seguito.
Qui si accenna brevemente che tali cariche erano appannaggio di dodici
delle più antiche famiglie del comune, poi dette «di parentado». L'elezione avveniva per
squittinio da una borsa «originale» contenente esclusivamente i nomi dei membri di dette
famiglie e, solo in caso di impedimento o di rifiuto della carica di uno degli estratti,
si faceva ricorso ad una borsa degli «spicciolati», in cui comparivano anche membri di
altre famiglie. Due dei membri più degni tra i difensori erano nominati pennonieri, con
il compito di custodire il gonfalone del comune
17
.
Fin dallo statuto del 1392 risulta poi istituito l'ufficio degli approvatori del
comune
18
, più tardi, nella
riforma del 9 luglio 1442
19
, chiamati stanziatori: costoro, in numero di sei, uno per ogni stanza,
avevano il compito di controllare ogni spesa deliberata, con l'autorità di annullare
quelle ritenute inutili o ingiustificate. Quelle approvate venivano invece messe a
partito dai difensori e dal consiglio generale. Altri ufficiali del comune erano i
custodi o guardie che, in numero di cinque per ogni stanza, avevano il compito di
denunciare chiunque apportasse danni nel territorio di Carmignano o contravvenisse agli
ordini
20
.
Il consiglio generale
era tenuto inoltre ad eleggere due stimatori, che duravano in carica un semestre, con il
compito di valutare i danni dati
21
. Per l'esercizio della giurisdizione del danno
dato era nominato un notaio, con carica semestrale, la cui elezione avveniva mediante
estrazione da un'apposita borsa
22
.
I viandoli, che dovevano vigilare
sulle strade e vie del comune, venivano anch'essi eletti, in numero di sei, annualmente
dal consiglio generale
23
.
Dal 1532
l'elezione alle cariche di stimatori del comune, dei camarlinghi, dei ragionieri dei
camarlinghi ed inoltre agli uffici di sindaci del podestà e del rettore dei malefici
avveniva per tratta
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. Ciò rispondeva ad una tendenza
generale nell'evoluzione delle forme istituzionali del comune.
Così fu anche per i
quattro ufficiali del Ceppo, incaricati dell'amministrazione dell'opera del Ceppo dei
poveri, dapprima nominati dal consiglio generale e la cui durata in carica variò, a
seconda dei tempi, da due ad un anno
25
. Nella riforma delle borse
del 1632 anche questa carica venne assegnata nel solito rapporto di tre a uno tra le
famiglie di parentado e gli spicciolati
26
.
Lo statuto di Carmignano regolava
inoltre la nomina degli operai della pieve di S. Michele e della chiesa di s.
Francesco
27
.
I comuni minori, come il comune maggiore sede di
podesteria, avevano organi deliberativi autonomi, così come autonoma era
l'amministrazione delle finanze tenuta dai propri camarlinghi.
Questa autonomia
è testimoniata dagli statuti di Artimino e Bacchereto che fanno parte della raccolta
degli statuti del contado fiorentino dell'Archivio di Stato di Firenze28. Di tali statuti, non
più conservati nell'archivio comunale di Carmignano, resta tuttavia traccia nella
risposta del tribunale della podesteria alle istruzioni del Neri del 174629.
È pertanto possibile ricostruire anche per i due comuni minori i
vari uffici, le loro funzioni e competenze, nonché le modalità di elezione. Ad
Artimino le autorità municipali erano costituite dai capitani e dai consiglieri che
formavano il consiglio generale del comune30; oltre a questi
venivano estratti da apposite borse i riformatori degli uffici31, i rettori dei malefizi detti anche delle
denunce32, così come i
camarlinghi33, i viandoli e i sindaci34.
Anche a Bacchereto, nella riformagione del 1489,
comparivano uffici analoghi. Accanto ai consiglieri e capitani, che formavano il
consiglio generale, troviamo: il rettore dei malefici, nominato per tratta, con
carica semestrale, e il camerario generale che veniva eletto per tratta da un'unica
borsa che serviva anche per l'elezione dei membri del consiglio generale. Questi era
affiancato da cinque depositari «spicciolati» che rispondevano direttamente a lui
del loro operato35.
Altri uffici erano quello del pennoniere, che aveva in
custodia il gonfalone del comune, e quello degli stimatori del danno dato36.
Il regolamento locale per la nuova comunità di Carmignano37, che seguì il regolamento generale per le comunità del contado fiorentino del 177438, stabilì che essa venisse costituita dai comuni di Carmignano, Artimino e Comeana, Bacchereto e Baccheretana, facendo sì che il suo territorio coincidesse con quello dell'antica podesteria39. Ad essa venivano estese le norme relative alle principali cariche, rappresentate dal magistrato comunitativo, formato dal gonfaloniere e da sette rappresentanti, e dal consiglio generale.
Soggetti produttori:
Comune e comunità di Carmignano, Carmignano
(Prato), sec. XIII - 1808