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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Arruolamento militare

Livello: serie

Estremi cronologici: 1820 - 1847

Consistenza: 5 unità

Nel 1820 fu istituita presso ogni comunità una deputazione incaricata di procedere all'arruolamento militare. Il Soprasindaco e Soprintendente generale delle Comunità del Granducato il 29 aprile 1820, con lettera del Presidente del buongoverno, inviò una circolare al gonfaloniere e al vicario regio contenente ordini relativi alla formazione di una deputazione per l'arruolamento militare. Il gonfaloniere e il vicario regio stabilirono che i membri di tale deputazione sarebbero stati il gonfaloniere, il primo priore e il cancelliere in qualità di segretario. Con la legge 8 agosto 1826 la deputazione divenne una istituzione permanente; era composta dal giusdicente locale, dal gonfaloniere, dal primo priore, dal cancelliere e da altro probo soggetto domiciliato nella comunità, da nominarsi annualmente nei primi otto giorni del mese di gen. dal Provveditore della camera di Soprintendenza Comunitativa 1 . Al gonfaloniere era affidato il compito di mantenere la corrispondenza con l'incaricato della direzione dell'arruolamento militare. Entro il 15 gennaio di ogni anno la deputazione era tenuta ad affiggere alla porta della residenza del magistrato comunitativo un editto con il quale si invitavano i giovani a presentarsi volontariamente entro due mesi per essere iscritti in apposite liste di arruolabili. La deputazione poteva anche avvalersi dei documenti (note dei battezzati) forniti dai parroci per compilare queste liste. Erano soggetti all'arruolamento tutti i giovani quali dal primo gen. a tutto il 31 dic. dell'anno in cui si procedeva all'arruolamento entravano nel ventunesimo anno di età. Nel mese di aprile veniva comunicato ad ogni deputazione il numero delle reclute che ciascuna comunità, in proporzione alla sua popolazione, doveva fornire al comando militare. Qualora la comunità non fosse riuscita ad ottenere il numero richiesto attraverso le liste di volontari, avrebbe potuto procedere ad una estrazione a sorte tra tutti i soggetti arruolabili. I nomi e le generalità delle reclute inviate dovevano essere annotate su di un registro in triplice copia: una rimaneva presso la deputazione comunitativa, le altre due venivano inviate rispettivamente alla comunità e all'ufficio di Reclutamento di Firenze. Con circolare del 20 gennaio 1840 la direzione dell'arruolamento militare adottò tre moduli, contraddistinti dalle lettere A, B e C, per assicurare alle deputazioni comunitative il mezzo di ottenere le necessarie notizie onde redigere e purgare le liste dell'annuo arruolamento militare. Ogni deputazione all'inizio dell'anno doveva recapitare ai parroci delle chiese aventi il fonte battesimale il modulo A su cui dovevano essere elencati i nomi di tutti coloro che dai registri dei battesimi apparivano giunti all'età voluta dalla legge per il concorso all'arruolamento. Ricevuta la nota debitamente compilata, la deputazione riempiva a sua volta il modulo B riportando i dati ricevuti dai parroci. Il suddetto modulo veniva, unitamente al modulo C, inviato ai parroci, affinché fornissero le informazioni e le precisazioni richieste in merito ai giovani venuti da altri luoghi ad abitare nella loro parrocchia. La modulistica inviata doveva tornare alla deputazione entro il 15 marzo. Spettava altresì ai parroci certificare con fedi la condizione di chi richiedeva l'esenzione dall'iscrizione nelle liste di arruolamento.