Livello: serie
Estremi cronologici: 1816 - 1849Consistenza: 6 unità
Le disposizioni del regolamento comunitativo del 1816 attribuirono al
gonfaloniere ampi poteri in materia amministrativa, finanziaria, di controllo sui
lavori pubblici e, in particolare, nel settore del buongoverno e della polizia
locale. Il gonfaloniere, nominato direttamente dal Granduca, secondo quanto disposto
nel Regolamento del 1816, divenne la principale autorità locale e pertanto il
destinatario di lettere e circolari inviate dagli organi centrali e periferici del
Granducato, deputati a ruoli di polizia (vicario regio, Presidenza del buongoverno)
e al controllo sulle comunità (Camera delle comunità, Camera di Sovrintendenza
comunitativa, provveditore della medesima, prefettura).