Livello: serie
Estremi cronologici: 1820 - 1847Consistenza: 5 unità
Nel 1820 fu istituita presso ogni comunità una deputazione incaricata di
procedere all'arruolamento militare. Il Soprasindaco e Soprintendente generale delle
Comunità del Granducato il 29 aprile 1820, con lettera del Presidente del
buongoverno, inviò una circolare al gonfaloniere e al vicario regio contenente
ordini relativi alla formazione di una deputazione per l'arruolamento militare. Il
gonfaloniere e il vicario regio stabilirono che i membri di tale deputazione
sarebbero stati il gonfaloniere, il primo priore e il cancelliere in qualità di
segretario. Con la legge 8 agosto 1826 la deputazione divenne una istituzione
permanente; era composta dal giusdicente locale, dal gonfaloniere, dal primo priore,
dal cancelliere e da altro probo soggetto domiciliato
nella comunità, da nominarsi annualmente nei primi otto giorni del mese di gen.
dal Provveditore della camera di Soprintendenza
Comunitativa
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. Al gonfaloniere era affidato il compito di
mantenere la corrispondenza con l'incaricato della direzione dell'arruolamento
militare. Entro il 15 gennaio di ogni anno la deputazione era tenuta ad affiggere
alla porta della residenza del magistrato comunitativo un editto con il quale si
invitavano i giovani a presentarsi volontariamente entro due mesi per essere
iscritti in apposite liste di arruolabili. La deputazione poteva anche avvalersi dei
documenti (note dei battezzati) forniti dai parroci per compilare queste liste.
Erano soggetti all'arruolamento tutti i giovani quali
dal primo gen. a tutto il 31 dic. dell'anno in cui si procedeva all'arruolamento
entravano nel ventunesimo anno di età. Nel mese di aprile veniva
comunicato ad ogni deputazione il numero delle reclute che ciascuna comunità, in
proporzione alla sua popolazione, doveva fornire al comando militare. Qualora la
comunità non fosse riuscita ad ottenere il numero richiesto attraverso le liste di
volontari, avrebbe potuto procedere ad una estrazione a sorte tra tutti i soggetti
arruolabili. I nomi e le generalità delle reclute inviate dovevano essere annotate
su di un registro in triplice copia: una rimaneva presso la deputazione
comunitativa, le altre due venivano inviate rispettivamente alla comunità e
all'ufficio di Reclutamento di Firenze. Con circolare del 20 gennaio 1840 la
direzione dell'arruolamento militare adottò tre moduli, contraddistinti dalle
lettere A, B e C, per assicurare alle deputazioni
comunitative il mezzo di ottenere le necessarie notizie onde redigere e purgare
le liste dell'annuo arruolamento militare. Ogni deputazione
all'inizio dell'anno doveva recapitare ai parroci delle chiese aventi il fonte battesimale il modulo A su
cui dovevano essere elencati i nomi di tutti coloro che dai registri dei battesimi
apparivano giunti all'età voluta dalla legge per il
concorso all'arruolamento. Ricevuta la nota debitamente
compilata, la deputazione riempiva a sua volta il modulo B riportando i dati
ricevuti dai parroci. Il suddetto modulo veniva, unitamente al modulo C, inviato ai
parroci, affinché fornissero le informazioni e le precisazioni richieste in merito
ai giovani venuti da altri luoghi ad abitare nella loro parrocchia. La modulistica
inviata doveva tornare alla deputazione entro il 15 marzo. Spettava altresì ai
parroci certificare con fedi la condizione di chi richiedeva l'esenzione
dall'iscrizione nelle liste di arruolamento.