Il primo statuto presente nell'archivio di Montecatini è datato 1330, il
successivo è del 1554 e fu riscritto dopo che il passaggio delle truppe francesi
aveva provocato la distruzione di buona parte dei documenti d'archivio. Gli altri
registri degli statuti sono copie del testo del 1554, con alcune modifiche e
aggiunte. I registri degli statuti di Montecatini Valdinievole sono suddivisi
al loro interno in tre libri: il primo si occupa di disciplinare le questioni
civili. Ad esempio per l'affidamento degli incarichi pubblici viene disposto che sei
difensori e quattro capitani al governo della comunità propongano l'elezione di
dieci squittinatori per la quinquennale riforma degli uffici, una volta ottenuta
licenza dai Cinque del Contado e Distretto della città di Firenze. Il secondo
libro disciplina la materia criminale, fornendo un'ampia casistica dei delitti che
il podestà poteva trovarsi a giudicare, con relative indicazioni delle pene da
assegnare. Ove un misfatto non fosse previsto dagli statuti di Montecatini, il
podestà provvedeva consultando le provvisioni, capitoli e leggi della città di
Firenze. Il podestà di Montecatini rispondeva per qualsiasi danno provocato da lui o
da un membro della sua famiglia; egli era tenuto a consegnare all'ufficio di
cancelleria ogni libro di processi, condanne, multe da lui fatte durante il suo
ufficio. Nello svolgimento del suo incarico, il podestà era affiancato da un notaio
"esperto e matricolato", garante della validità dei suoi atti. Il podestà di
Montecatini aveva piena giurisdizioni sugli affari civili e su quelli criminali;
tale potere concessogli dai capitoli e dai patti stipulati con i reggenti della
città di Firenze gli permetteva di giudicare e sentenziare tutti gli eccessi,
delitti e trasgressioni1. Il
terzo libro prende in esame questioni riguardanti il "Danno Dato". Un campaio, cioè
una guardia dei danni dati, era tenuto a giornaliere ricognizioni sul territorio
comunale per raccogliere le denunce, che al suo ritorno venivano annotate dal
cancelliere su di un apposito registro. Anche per il danno dato, come per il
criminale, gli statuti prevedono più casi di danni arrecati, e risolti con
l'assegnazione di varie pene.