Livello: serie
Estremi cronologici: 1777 - 1846Consistenza: 9 unità
Con il regolamento emanato dalla Segreteria del Regio Diritto il 26 set.
				1788 si cercò di porre un rimedio ad una situazione infausta che da tempo si
				protraeva : l'incuria dei parroci che aveva portato al deperimento dei fondi
				documentari, alla rovina degli edifici, nonché alla dispersione degli arredi sacri.
				Il cancelliere comunitativo veniva incaricato di procedere ad una visita alle
				fabbriche di chiese e luoghi pii e ai loro beni stabili presenti nel distretto della
				cancelleria, insieme a periti, i quali dovevano fare una diligente descrizionedello stato delle fabbriche e
				individuare i confini dei beni stabili e la rendita annua dei medesimi. Nella
				descrizione dovevano essere elencate tutte le entrate delle parrocchie, sia quelle
				provenienti da frutti di Luoghi di Monte che da canoni di livelli e da decime, così
				che potesse immediatamente vedersi a quanto ammontava la rendita di dette
				parrocchie. Era necessario, secondo il regolamento, inventariare e descrivere in
				modo sommario anche gli arredi sacri conservati nelle canoniche di tali parrocchie.
				Nessun parroco poteva esimersi dall'obbligazione di conservare al meglio quanto gli
				veniva affidato, tanto più che la mancata osservanza di detto regolamento avrebbe
				comportato una diminuzione della congrua alimentare ad essi assegnata, in favore dei
				lavori di mantenimento delle fabbriche sacre. Le chiese in cui era presente l'opera
				parrocchiale erano esentate dal presentare la suddetta descrizione, in quanto
				l'opera medesima era in obbligo di mantenere e conservare il patrimonio
				ecclesiastico. Per assicurare la conservazione delle fabbriche, degli stabili e
				assedi sacri, il cancelliere era tenuto a visitare e
					riscontrare ogni tre anni il loro stato, per prendere
				eventualmente atto di deterioramenti cagionati dall'incuria dei rettori. Il
				cancelliere doveva quindi redigere una relazione in merito a quanto riscontrato
				durante la visita e inviarne una copia alla segreteria del Regio diritto. Il
				cancelliere era tenuto a far eseguire dal cancelliere della curia episcopale una
				copia degli inventari e descrizioni, al fine di conservarle nell'archivio della
				medesima ed essere così utili in occasione delle visite pastorali.

 
     
    