Livello: serie
Estremi cronologici: 1777 - 1847Consistenza: 5 unità
A partire dal 1816 la carica di gonfaloniere venne assegnata per nomina
granducale, mentre consiglieri e priori continuarono ad essere scelti per tratta. In
esecuzione a quanto disposto nel nuovo Regolamento comunitativo del 24 feb. 1777, il
cancelliere redigeva gli elenchi in ordine alfabetico dei possidenti delle comunità
(feudi di Calice e Veppo), ricavando tali nomi dalle note presentate in cancelleria
dai consoli rappresentanti le precedenti magistrature, qualora i catasti d'estimo
risultavano danneggiati o illeggibili (chiarire un punto in merito alle volture). Al
termine dell'elenco il cancelliere indicava la data della tratta e i nomi dei
magistrati comunitativi estratti. Il regolamento locale della nuova comunità di
Albiano, comprendente anche il comunello di Caprigliola, prescriveva che soltanto
coloro che avevano tanti beni descritti
all'estimoche arrivavano alla somma di 25 soldi di massa erano
considerati abili a risedere nella magistratura di
Albiano in qualità di Gonfalonieri e Priori , mentre nella borsa
dei Consiglieri vennero inseriti senza limitazioni tutti i possessori di beni
stabili risultanti dal registro dell'estimo. Dopo il periodo francese si tornò al
metodo prescritto nel regolamento emanato nel 1777. Nelle diverse adunanze
magistrali che si tennero nelle comunità comprese nella cancelleria di Bagnone tra
il nov. e il dic. del 1814 si approvarono le nuove borse da cui sarebbero stati
estratti i nuovi magistrati comunitativi. Nel caso della comunità di Albiano si
precisò che il nuovo estimo redatto rispettivamente per Albiano nel 1780 e per
Caprigliola nel 1786, aveva determinato un innalzamento della somma prescritta per
l'inserimento nella borsa dei gonfalonieri e priori: il partito magistrale del 3
set. 1799 aveva innalzato la quota a 273 soldi. Per la borsa dei consiglieri non
furono apportate variazioni nelle modalità di imborsazione. Il regolamento
comunitativo aveva prescritto per la nuova comunità di Bagnone che la quota minima
di massa estimale perché un possidente potesse essere incluso nella borsa dei
gonfalonieri e priori doveva ammontare a 100 soldi. Tuttavia, dopo la redazione dei
nuovi estimi, la quota venne innalzata. Fino al dic. 1808, data in cui entrò in
vigore la nuova organizzazione comunitativa stabilita dal governo francese, vennero
ammessi nella borsa del gonfaloniere e priori i possessori di beni la cui massa
estimale ammontava almeno a 300 soldi fiorentini, mentre nella borsa dei consiglieri
vennero inclusi tutti i possidenti di beni stabili nessuno eccettuato opo la caduta del governo francese anche in
questa comunità si adottarono nuovamente i precedenti metodi.