Livello: serie
Estremi cronologici: 1866 - 1945Consistenza: 161 unità
La serie è costituita dai registri annuali degli atti di nascita. Per notizie
introduttive sulla normativa in materia di stato civile si veda la serie
precedente.
In merito alla descrizione delle unità archivistiche che
compongono questa serie e quelle degli atti di matrimonio e di morte, si segnala
che dal 1866 al 1874 gli atti sono trascritti nei registri, sia principali che
suppletivi, in una successione cronologica unica e hanno una numerazione
continua all'interno di ciascun anno. Successivamente si adotta invece un
sistema di registrazione più articolato. Col R.D. 23 ottobre 1874, n. 2135, si
dettano infatti norme, relative sia alla forma dei registri che ad un nuovo
sistema per la loro compilazione, per ottenere una maggiore uniformità della
redazione degli atti di stato civile in tutto il Regno. Ciascun registro viene
così suddiviso in due parti: la prima, formata da pagine prestampate, accoglie
la registrazione degli atti, e sono la maggior parte, che non comportano
particolari annotazioni; la seconda, costituita da fogli in bianco, è prevista
per la trascrizione di quegli atti che, riferendosi a situazioni anomale o
inconsuete, necessitano di una formulazione diversa a seconda dei casi e, in
base a questi, sono ulteriormente suddivisi in ripartizioni dette serie. Nella
prima parte del registro gli atti hanno una numerazione progressiva unica, nella
seconda invece la numerazione è progressiva solo all'interno di ciascuna serie.
A seguito dell'adozione di questo sistema di registrazione, la descrizione del
contenuto di ciascun volume risulta molto complessa a causa dell'elevato numero
di voci. Si è ritenuto perciò più opportuno, a partire dal 1875, fornire
l'indicazione della consistenza degli atti iscritti solo nei casi in cui siano
stati aperti dei registri suppletivi e limitatamente a questi. Dal 1921 in poi i
registri dispongono, come parte finale, di un indice alfabetico delle persone
alle quali sono intestati gli atti.
Si ricorda che la normativa prescrive
l'annotazione a margine dell'atto di nascita delle variazioni che lo stato
civile della persona subisce fino alla morte, in modo che l'atto acquisti il
carattere di una sintetica biografia giuridica della persona.