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Leva militare

Livello: serie

Estremi cronologici: 1842-1957

Consistenza: 94 unità

La Legge Comunale e Provinciale n. 2248 del 1865 impone alla Giunta Comunale di partecipare alla compilazione delle Liste di Leva; disposizioni più precise in materia sono date dal T.U. della Legge n. 3260 sul Reclutamento dell'Esercito del 26 luglio 1876 1 e dal Regolamento relativo del 30 dicembre 1877 2 .
In virtù di questa legge i Comuni debbono compilare due tipi di registri: uno per le liste di leva che contiene i nomi dei cittadini maschi tenuti a prestare il servizio militare obbligatorio e l'altro per la registrazione periodica di tutti i dati relativi al servizio prestato dagli arruolati.
Abbiamo quindi tre Serie formate dai Registri di Leva, dai Registri delle Liste di Leva dei Riformati e dai Registri dei Ruoli Matricolari.
I 39 registri delle Liste partono dalla classe dei nati nel 1842 e, con una interruzione per i nati dal 1851 al 1860, arrivano alla classe 1903. I Registri delle Liste di Leva dei Riformati, 10 in tutto, si riferiscono alle classi dal 1874 al 1898.
I Registri dei Ruoli Matricolari corrispondenti, alle 3 categorie di servizio, sono 35 e prendono inizio dalla leva dei nati nel 1840 e giungono senza interruzioni al 1900.
Le Liste di Leva sono elenchi annuali dei giovani che, compiendo 18 anni nell'anno in corso, saranno sottoposti alla visita militare per poi assolvere il compito del servizio militare obbligatorio.
L'Amministrazione Comunale partecipa alla formazione di tali elenchi seguendo le direttive dell'articolo 21 della Legge Comunale e Provinciale del 1865, con la quale il Segretario Comunale ha il compito di tenere i ruoli e le carte relativi alla leva militare di ogni anno.
Disposizioni più precise sono date con il R.D. n. 3260 del 26 luglio 1865 e successivamente con il Regolamento alla Legge sul reclutamento del Regio Esercito (R.D. n. 5655 del 6 agosto 1888) del 2 luglio 1890 n. 6952 che impone al Sindaco la formazione dell'elenco preparatorio di coloro che compiono 18 anni e che saranno iscritti nella lista di leva, avvertendo gli stessi mediante manifesto pubblico il 1° gennaio di ogni anno.
Dopo l'approvazione della Giunta Comunale, entro il 31 di marzo, una copia autentica della lista sarà spedita al Prefetto o al Sotto Prefetto entro il 10 aprile per sottoporla all'esame del Consiglio di Leva.
Questo organo ha sede nella città capoluogo di provincia, è presieduto dal Prefetto e composto da due Consiglieri Provinciali, due Ufficiali dell'Esercito con grado non inferiore a Capitano e da un Ufficiale Medico.
Nel caso in cui il Consiglio di Leva abbia sede nella città capoluogo di circondario la sua presidenza è affidata al Sotto Prefetto.
La verificazione della lista è effettuata dal Commissario di Leva nominato dal Ministro dell'Interno su proposta del Prefetto o Sotto Prefetto.
Con tale atto è stabilito l'elenco definitivo della lista dei giovani che devono concorrere alla leva chiamata, con eventuali aggiunte, cancellazioni o correzioni per coloro che sono compresi nelle liste di leva di mare o che sono stati dichiarati rivedibili o riformati.
Segue l'operazione di estrazione a sorte che determina l'iscrizione definitiva nella lista alla I o alla II Categoria, mentre l'iscrizione alla III Categoria è prevista secondo le norme dettate dagli 86, 87, 88, 89 e 90 del R.D. 5655 del 6 agosto 1888 3 .
Eccezione fanno i Capilista i quali non sono estratti a sorte ma iscritti per primi nella lista, essendo coloro che sono stati dichiarati rivedibili o esentati temporaneamente dalle liste degli anni precedenti.
In seguito a queste operazioni sono compilati i Ruoli Matricolari e, tramite l'operazione della parificazione, i dati relativi ai Registri Militari sono trascritti su quelli Comunali, in modo da uniformare i due registri.
Dall'anno 1920 i Ruoli sono compilati in base ad una unica Categoria come previsto dal R.D.L. n. 451 del 20 aprile all'articolo 16.


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