Livello: serie
Estremi cronologici: 1842-1957Consistenza: 94 unità
La Legge Comunale e Provinciale n. 2248 del 1865 impone alla Giunta
Comunale di partecipare alla compilazione delle Liste di Leva; disposizioni più
precise in materia sono date dal T.U. della Legge n. 3260 sul Reclutamento
dell'Esercito del 26 luglio 1876
1
e dal Regolamento relativo del 30 dicembre 1877
2
.
In
virtù di questa legge i Comuni debbono compilare due tipi di registri: uno per le
liste di leva che contiene i nomi dei cittadini maschi tenuti a prestare il servizio
militare obbligatorio e l'altro per la registrazione periodica di tutti i dati
relativi al servizio prestato dagli arruolati.
Abbiamo quindi tre Serie formate
dai Registri di Leva, dai Registri delle Liste di Leva dei Riformati e dai Registri
dei Ruoli Matricolari.
I 39 registri delle Liste partono dalla classe dei nati
nel 1842 e, con una interruzione per i nati dal 1851 al 1860, arrivano alla classe
1903. I Registri delle Liste di Leva dei Riformati, 10 in tutto, si riferiscono alle
classi dal 1874 al 1898.
I Registri dei Ruoli Matricolari corrispondenti, alle
3 categorie di servizio, sono 35 e prendono inizio dalla leva dei nati nel 1840 e
giungono senza interruzioni al 1900.
Le Liste di Leva sono elenchi annuali dei
giovani che, compiendo 18 anni nell'anno in corso, saranno sottoposti alla visita
militare per poi assolvere il compito del servizio militare obbligatorio.
L'Amministrazione Comunale partecipa alla formazione di tali elenchi seguendo le
direttive dell'articolo 21 della Legge Comunale e Provinciale del 1865, con la quale
il Segretario Comunale ha il compito di tenere i ruoli e le carte relativi alla leva
militare di ogni anno.
Disposizioni più precise sono date con il R.D. n. 3260
del 26 luglio 1865 e successivamente con il Regolamento alla Legge sul reclutamento
del Regio Esercito (R.D. n. 5655 del 6 agosto 1888) del 2 luglio 1890 n. 6952 che
impone al Sindaco la formazione dell'elenco preparatorio di coloro che compiono 18
anni e che saranno iscritti nella lista di leva, avvertendo gli stessi mediante
manifesto pubblico il 1° gennaio di ogni anno.
Dopo l'approvazione della Giunta
Comunale, entro il 31 di marzo, una copia autentica della lista sarà spedita al
Prefetto o al Sotto Prefetto entro il 10 aprile per sottoporla all'esame del
Consiglio di Leva.
Questo organo ha sede nella città capoluogo di provincia, è
presieduto dal Prefetto e composto da due Consiglieri Provinciali, due Ufficiali
dell'Esercito con grado non inferiore a Capitano e da un Ufficiale Medico.
Nel
caso in cui il Consiglio di Leva abbia sede nella città capoluogo di circondario la
sua presidenza è affidata al Sotto Prefetto.
La verificazione della lista è
effettuata dal Commissario di Leva nominato dal Ministro dell'Interno su proposta
del Prefetto o Sotto Prefetto.
Con tale atto è stabilito l'elenco definitivo
della lista dei giovani che devono concorrere alla leva chiamata, con eventuali
aggiunte, cancellazioni o correzioni per coloro che sono compresi nelle liste di
leva di mare o che sono stati dichiarati rivedibili o riformati.
Segue
l'operazione di estrazione a sorte che determina l'iscrizione definitiva nella lista
alla I o alla II Categoria, mentre l'iscrizione alla III Categoria è prevista
secondo le norme dettate dagli 86, 87, 88, 89 e 90 del R.D. 5655 del 6 agosto
1888
3
.
Eccezione fanno i Capilista i quali non sono estratti a sorte ma iscritti per primi
nella lista, essendo coloro che sono stati dichiarati rivedibili o esentati
temporaneamente dalle liste degli anni precedenti.
In seguito a queste
operazioni sono compilati i Ruoli Matricolari e, tramite l'operazione della
parificazione, i dati relativi ai Registri Militari sono trascritti su quelli
Comunali, in modo da uniformare i due registri.
Dall'anno 1920 i Ruoli sono
compilati in base ad una unica Categoria come previsto dal R.D.L. n. 451 del 20
aprile all'articolo 16.