373
(III)
Distribuzione sopra le possidenze d'Asinalunga di scudi 999
stati assegnati a questa comunità per l'imprestito ordinato dalla legge del 23
settembre 1799 e che devono servire per l'acquisto dei grani esteri da custodirsi e
vendersi nei magazzini che saranno destinati in Firenze, regolata alla ragione di
soldi 6 per scudo a forma della deliberazione del 16 ottobre 1799
Reg.
senza coper.
di pp. 50
scritte
|
1799
|
374
(IV)
Distribuzione sopra le possidenze della comunità d'Asinalunga
della somma di scudi 956 da pagarsi da detta comunità per l'imprestito ordinato con
decreto dell'inclito Senato fiorentino del 18 novembre 1799 dentro il 15 gennaio
1800, regolata alla ragione di soldi 6 sopra ciascheduno di massa estimale in forza
della magistrale deliberazione del 9 dicembre 1799
Reg.
senza coper.
di pp. 50
scritte
|
1799
|
375
(III; N.45)
Reparto di lire 12 per unità o siano soldi 12 per ciascheduno
scudo di massa estimale formato in ordine alla magistral deliberazione del dì 3
gennaio 1801 per supplire alle spese straordinarie dell'annata ed alla restituzione
delle somme imprestate dai particolari per la contribuzione esatta dalle truppe
austro-toscane, da pagarsi dai signori contribuenti dentro il mese di gennaio 1801 e
tutto colla solita penale del 10 per cento contro i morosi
Reg.
leg. cart.
di cc. 44
scritte
|
1801
|
376
(II.5.39)
Reparto per l'aumento di scudi tre per ciascheduna unità,
formato in esecuzione degli ordini del Governo toscano contenuti nella lettera del
commissario generale della città e provincia di Siena del primo febbraio 1801 e
partecipati con successiva lettera del signor provveditore dell'Ufficio delle
comunità di Siena del 13 febbraio detto, da pagarsi dai possidenti in tre rate
<...>, dovendo la somma esatta
dal signor camarlengo essere versata nella cassa dell'Ufficio generale delle
comunità in Siena per disporsene coerentemente agli ordini del Governo
Reg.
leg. cart.
di cc. 93
scritte
|
1801
|
377
Reparto di scudi 3188 spettanti alla comunità d'Asinalunga per
la contribuzione di guerra di due milioni di franchi imposta dal generale in capite
dell'armata d'osservazione, col decreto del 20 marzo 1801, sopra tutti quei
possessori che giungono ad avere il fruttato di scudi venti, i quali dovranno aver
pagata la respettiva quota di concorrenza in mano del signor Filippo Gagliardi
camarlengo comunitativo nel termine di giorni 20, diviso in quattro rate di cinque
giorni l'una, con comminazione che alla scadenza di ciascheduna rata sarà proceduto
contro i morosi al gravamento anche per la penale del 10 per cento, non potendo
essere addotto alcun motivo per l'assoluzione e per l'esenzione di tale concorrenza.
E tutto a forma degli ordini del 12, 20 e 31 marzo 1801
Camarlengo
Filippo
Gagliardi
Reg.
senza cop.
di cc. 15
scritte
|
1801
|
378
Reparto di lire nove e soldi 10 per ciascheduna unità per
l'imposizione straordinaria di scudi ventimila approvata con deliberazione del real
Governo provvisorio del 25 maggio 1801 per supplire alle spese dello Stato e da
pagarsi dai contribuenti in mano del signor camarlengo comunitativo nel termine di
quaranta giorni ed ogni venti giorni la metà. E di lire tre e soldi 10 per
ciascheduna unità, ordinato con dispaccio del Governo provvisorio del 25 maggio 1801
per supplire in parte al pagamento dei debiti creati dalla cassa della Reale
Depositeria per la montatura, mantenimento e soldo dei corpi militari di gendarmeria
e battaglione toscano già soppressi e che dai contribuenti dovranno essere pagate
dentro il corrente mese di luglio 1801. L'esazione delle dette due tasse restano in
accollo o sia a schiena del camarlengo comunitativo
Reg.
leg. in perg.
di cc.
105
|
1801
|
379
Reparto di lire cinque, soldi 14 per ciascheduna unità per
l'imposizione straordinaria di scudi centomila ordinata coll'editto del Governo
provvisorio toscano del dì 28 giugno 1801, il di cui prodotto unito alle lire
centoquattordici per cui sono stati tassati i non possidenti descritti in piè del
presente reparto, forma la somma degli scudi novecentosessanta attribuiti per detta
imposizione a questa comunità d'Asinalunga come dalla lettera dell'illustrissimo
signor provveditore dell'Ufficio generale delle comunità del primo luglio 1801. I
contribuenti dovranno aver pagato le loro respettive tangenti in mano del signor
camarlengo comunitativo in termine di giorni otto dal dì 10 luglio 1801, giorno in
cui fu pubblicata la notificazione e così dentro il 18 luglio 1801, alla pena contro
i morosi del cinque per cento sopra la somma da soddisfarsi. E tutto in esecuzione
degli ordini contenuti nel precitato editto ed in vigore di magistrale deliberazione
del dì 8 luglio 1801
Reg.
leg. in cart.
di cc.
50
|
1801
|
380
(II.5.42)
Reparto di scudi duemilatrecentoquarantaquattro attribuiti alla
comunità d'Asinalunga per l'imposizione estraordinaria degli scudi 251764 ordinato
colla legge degli 11 agosto 1802 e stabilita con la successiva notificazione del
Magistrato supremo di Firenze del 4 settembre 1802, regolato a ragione di lire
14.1.8 per unità e da pagarsi dai contribuenti con la solita penale del 10 per cento
contro i morosi in tre rate e nei tempi infrascritti <...>. E tutto in vigore di magistrale
deliberazione del 7 ottobre 1802
Reg.
leg. in cart.
di cc. 93
scritte
|
1802
|
381
Reparto della tassa straordinaria corrispondente alla terza
parte dell'importare della tassa semplice di redenzione, ordinata con motuproprio
de' 28 dicembre 1804, approvato con deliberazione magistrale de' 18 gennaio 1805,
ragionato a lire 5.10 per ciascuna unità
Reg.
leg. in cart.
di pp.
82
|
1804
|
382
Reparto straordinario alla ragion di lire 7.17 per unità sulli
scudi 953 attribuiti a detta comunità sopra li scudi 100 mila in conformità
dell'ordine sovrano partecipato con lettera dell'Ufficio generale delle comunità di
Siena del dì 12 marzo 1806, come al libro XVII deliberazioni, fo. 82
Reg.
leg. in cart.
di cc.
10
|
1806
|
383
Reparto per la tassa dei grilli compilato a tutto il dì 9
dicembre 1807 a forma della circolare de' 23 novembre prossimo passato e dalla
magistral deliberazione de' 3 dicembre 1807 e 12 detto
Reg.
leg. in cart.
di pp.
108
|
1807
|