Livello: serie
Estremi cronologici: 1578 - 1698Consistenza: 7 unità
Gli atti raccolti nella presente serie sono rilegati in registri, altri in
filze originali. I primi contengono le suppliche vere e proprie che i cittadini
condannati per reati commessi inviavano al Granduca, tramite il rettore alla cui
giurisdizione appartenevano. Le suppliche presentano di solito l'esposizione del
reato e la pena ricevuta, spesso vengono accampate le attenuanti, per chiedere la
cancellazione o almeno la riduzione della condanna. Talvolta si chiede la permuta
della condanna: da una multa ad un periodo da scontare al confino nelle galere
granducali, o viceversa. In fondo alla supplica, a piè di pagina, si trova la
formula "Habbi gratia", se questa veniva accettata, oppure la modifica della
pena
1
. Le filze originali
invece contengono per lo più fedi di parroci o di altri testimoni comprovanti
l'assoluta povertà del supplicante e di conseguenza la sua impossibilità a pagare la
condanna pecuniaria. I rettori avevano infatti l'obbligo di vagliare le varie
testimonianze sulla condizione familiare ed economica del supplicante, proprio per
poter decidere con maggior oculatezza sull'opportunità o meno di accogliere la
supplica. A tale proposito il decreto del 15 maggio 1579 proibisce a rettori,
cancellieri e notai di ricevere somme in denaro "quando li sarà presentata alcuna
supplica a loro respettivamente indiretta per informazione, nella quale fusse
supplicato S.A. per ottenere gratia di qual si voglia sorte"
2
. L'esibizione della supplica, le
attestazioni di povertà e le testimonianze sopra la qualità delle persone "è
necessario si facciano senza spesa de supplicanti"
3
.