I giusdicenti potevano obbligare due o più contendenti a fare una promessa
solenne di non molestarsi più, nè con fatti nè con parole, per un determinato
periodo di tempo1. La
promessa poteva essere fatta anche dagli eredi dell'eventuale ucciso e
dell'uccisore. Chi rompeva la tregua, cioè chi non rispettava il patto, incorreva
nella condanna al pagamento di una somma la cui entità veniva fissata al momento
della firma del patto stesso. La tregua era valida anche per i parenti dei
contendenti fino al quarto grado2. Il "miles socius" del vicario rogava su appositi registri le
paci, le tregue e le "levate d'offese" intervenute fra le parti, apponendo la
propria firma alla fine del mandato. Si tratta di una piccola serie di registri
(otto), dal 1591 al 1794, assai incompleta3.