Livello: serie
Estremi cronologici: 1782 - 1808Consistenza: 1 unità
La legge 8 giugno 1782 dispone che i podestà, avuta notizia della morte di
un "padre di famiglia, con figli minori", ne avrebbe informato con lettera il
rispettivo Vicario, il quale avrebbe provveduto a nominare per i "figli pupilli del
defunto uno o più tutori, secondo il bisogno..."
1
. Detta legge così continuava:
"Nella tutela abbiano i Vicari l'avvertenza di preferire la madre, quando non voglia
passare a seconde nozze, gli zii paterni ed i più prossimi parenti..."
2
. "Interessando poi che la scelta dei tutori cada in
soggetti probi e capaci di bene educare e amministrare, si faranno incarico i
Vicari...di bene assicurarsi...con procurarne le più sincere informazioni dai
Podestà, dai parrochi, ed altri di cui crederanno potersi egualmente fidare"
3
. "Eletti e deputati i tutori e curatori, ... sarà
peso degli stessi Vicari di invigilare che i prefati tutori prontamente procedano
alla confezione di un distinto e diligente inventario di tutti gli stabili, mobili,
semoventi, crediti, azioni, ragioni e generalmente di tutto ciò che...spetti e
appartenga al patrimonio del pupillo..."
4
. La
corrispondenza dei podestà, il carteggio con gli Ufficiali dei Pupilli di Firenze, i
decreti di adozione, il carteggio relativo alle nomine dei tutori e molti inventari
di beni, insomma tutti gli atti relativi alla tutela dei minori orfani, formano il
contenuto delle filze seguenti che parzialmente contengono anche atti concernenti
l'amministrazione di doti e di beni di donne vedove. Pur essendo la materia della
tutela dei "pupilli" tipicamente specifica della giustizia civile, tuttavia il
vicario la espletava su tutto il territorio della sua giurisdizione
penale.