Livello: serie
Estremi cronologici: 1782 - 1808 giu. 11Consistenza: 5 unità
La potestà economica dei vicari deriva dalla loro funzione di commissari di
polizia per l'ordine pubblico. In realtà la potestà economica o di polizia
giudiziaria, cioè di tutte le disposizioni e atti diretti alla prevenzione e alla
piccola repressione dei delitti minori, era sempre stata dei vicari, ma la relativa
documentazione era inserita nelle filze generali degli atti criminali. Ora, per
espressa disposizione del M.P. 26-5-1777
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, gli atti relativi ai processi economici (cognizione e
decisione delle cause criminali di piccola entità: ingiurie, risse, ferimenti la cui
pena prevista non eccedesse le 100 lire) che si svolgevano in modo sommario e senza
spese, i referti di medici e chirurghi, i referti di furti e il carteggio relativo
andavano a costituire apposite filze di atti economici.