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Archivio della Comunità di Montevarchi: II

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1802 - 1867

Consistenza: 140 unità

Soppresse con la legge del 17 giugno 1814 1 le «mairies» toscane, fu disposto di sostituirne gli organi con una magistratura comunitativa provvisoria (da costituirsi con i componenti dei soppressi istituti: maire, aggiunti e consiglieri), lasciandone invariate le circoscrizioni fintanto che non fosse stata attuata la ricostituzione, secondo i vecchi regolamenti del periodo leopoldino, delle antiche comunità esistenti prima del 1808.
La comunità di Montevarchi conservò poi la consueta circoscrizione, comprensiva dei popoli previsti nel regolamento generale del 1774.
Il nuovo regolamento comunale emanato nel 1816 2 ricostituì i vecchi organismi di governo del Consiglio generale e della Magistratura dei priori, i componenti dei quali erano scelti per tratta, ad eccezione del gonfaloniere, capo della Magistratura e della comunità, nominato direttamente dal principe.
Il Consiglio eleggeva poi i Deputati al reparto della tassa di famiglia e i medici e chirurghi e deliberava, inoltre, in materia di strade e fabbriche. La Magistratura, organo esecutivo del Consiglio, nominava il camarlingo, approvava i bilanci di previsione e i saldi e trattava, in genere, tutti gli affari ordinari.
Ulteriori e più articolate specificazioni di competenze furono introdotte nella vita comunitativa dal successivo regolamento del 1849 3 approvato nel clima politico che aveva portato alla promulgazione dello statuto nel febbraio del 1848.
Fu previsto che la nomina dei consiglieri avvenisse attraverso elezioni cui potevano partecipare tutti i contribuenti delle tasse comunali; il Magistrato era espresso dal Consiglio nel proprio ambito in ragione di un priore per ogni quattro consiglieri.
La comunità acquistava con tale regolamento una fisionomia moderna, simile a quella del comune attuale, e al suo interno si configurava una piccola burocrazia al cui livello superiore erano gli «ufficiali», costituiti dal camarlingo e dai grascieri.
Questi ultimi erano eletti dal Consiglio e deputati ad esercitare, alle dipendenze del Magistrato, la vigilanza sui mercati, controllando i pesi e le misure, facendo osservare le norme igieniche nella vendita della carne e delle altre derrate e tenendo il registro dei prezzi dei generi.
Venivano poi gli «impiegati», costituiti dai medici e chirurghi, dai maestri di scuola, dall'ingegnere e dagli assistenti ai lavori, dal segretario del gonfaloniere e attuario del collegio dei priori, dall'ispettore di polizia municipale e dal distributore di lettere e procaccia. E infine gli «inservienti»: donzelli, guardie di polizia municipale e di grascia, custodi delle fonti, degli orologi pubblici e delle fabbriche comunali.
All'interno della comunità erano previsti, inoltre, particolari organismi preposti a specifici servizi.
Il Consiglio generale procedeva, infatti, alla nomina di una Commissione per sindacare il camarlingo e di un certo numero di Ripartitori delle imposizioni da riscuotere. Lo stesso Consiglio eleggeva anche una Commissione comunale per il reclutamento nell'esercito toscano, i deputati per l'arruolamento della Guardia civicae il Consiglio di amministrazione della medesima.
Ma il regolamento comunale del 1849 ebbe breve applicazione in conseguenza degli avvenimenti che portarono, dopo la fine del primo governo provvisorio, alla riassunzione dei pieni poteri da parte del granduca e all'abrogazione dello statuto 4 . Nel 1853 fu emanato un altro regolamento, molto simile a quello del 1816, più restrittivo e coerente con la situazione politica del momento 5 che restò in vigore fino al 1860 quando il secondo governo provvisorio ne promulgò uno ulteriore che riproduceva, con poche varianti, il contenuto di quello del 1849 6 .