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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Affari di strade e fabbriche

Livello: serie

Estremi cronologici: 1799 - 1900

Consistenza: 9 unità

A seguito del motuproprio del 22 febbraio 1798 1 il magistrato era autorizzato a dare in cottimo la manutenzione delle strade comunitative e pertanto poteva stipulare con i proprietari frontisti e contigui contratti di accollo della durata massima di nove anni.
Sulla scorta dei campioni delle strade comunitative un perito eletto dal magistrato era incaricato di effettuare una visita alle singole strade e redigere una relazione al fine di stabilire i termini del contratto e di fissare la somma necessaria al loro mantenimento annuo. Lo stesso perito, accompagnato dal provveditore di strade, era poi tenuto ad effettuare visite annuali per la verifica dello stato di manutenzione delle strade e a fissare un termine per i lavori del cottimante.
La materia venne nuovamente regolamentata con l'editto del 12 settembre 1814, che non apportò tuttavia modifiche sostanziali 2 .
Nell'archivio di Carmignano, accanto ai campioni e alle scritte di accollo, si conservano i registri recanti l'indicazione dei pagamenti fatti in conto delle somme pattuite 3 .