Livello: serie
Estremi cronologici: 1775Consistenza: 1 unità
Con deliberazione del 29 novembre 1774
1
il
magistrato di Carmignano ordinò l'estensione dell'imposizione comunitativa «sopra le
case et altri beni non descritti al decimino» e ciò in base all'articolo 42 del
regolamento generale del 1774
2
.
I possessori di case, ville, botteghe e fornaci erano
tenuti a presentarne, entro venti giorni, al cancelliere o la fede di decima o la
vista di decimario, con l'indicazione del canone percepito a titolo di livello,
locazione, fitto, ecc. In caso di inadempimento il cancelliere provvedeva ad
effettuare il riscontro alla decima e, in mancanza della registrazione di tali beni,
si procedeva ad una stima diretta.
L'unità conservata nell'archivio raccoglie
la documentazione preparatoria alla compilazione del reparto, nella stessa
contenuto.