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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Imposizione sopra le fabbriche

Livello: serie

Estremi cronologici: 1775

Consistenza: 1 unità

Con deliberazione del 29 novembre 1774 1 il magistrato di Carmignano ordinò l'estensione dell'imposizione comunitativa «sopra le case et altri beni non descritti al decimino» e ciò in base all'articolo 42 del regolamento generale del 1774 2 .
I possessori di case, ville, botteghe e fornaci erano tenuti a presentarne, entro venti giorni, al cancelliere o la fede di decima o la vista di decimario, con l'indicazione del canone percepito a titolo di livello, locazione, fitto, ecc. In caso di inadempimento il cancelliere provvedeva ad effettuare il riscontro alla decima e, in mancanza della registrazione di tali beni, si procedeva ad una stima diretta.
L'unità conservata nell'archivio raccoglie la documentazione preparatoria alla compilazione del reparto, nella stessa contenuto.


222 (214)
Filza della Tassazione delle Case della Comunità di Carmignano seguita nell'anno 1775
Contiene il quaderno del reparto delle case, note dei curati, rapporti delle notificazioni, fedi di decima, giustificazioni diverse e lettere diverse. con rep.
Filza leg. perg. cc. 189
1775