Livello: serie
Estremi cronologici: 1672 apr. 1 - 1808 lug. 4Consistenza: 11 unità
Nell'archivio comunale di Carmignano si conservano, accanto alla serie dei
registri delle deliberazioni e partiti del comune maggiore, anche due registri delle
deliberazioni dei comunelli di Artimino e Comeana e di Bacchereto e Baccheretana,
risalenti al 1672. Come si è già accennato, infatti, questi ultimi godevano di
autonomia amministrativa rispetto a Carmignano.
Ad Artimino, nella riformagione
del 1415
1
, era prevista una borsa per
l'ufficio del consiglio generale, dalla quale dovevano essere estratti anche i
riformatori dello statuto. In essa venivano inclusi i nomi di coloro che sarebbero
stati estratti come capitani, in numero di sei, e dei dieci consiglieri. I primi
avevano l'autorità di distribuire i dazi ordinari e straordinari richiesti dal
comune d Firenze, approvare i pagamenti da farsi ad opera dei camarlinghi per la
tassa del sale e le gabelle a Firenze e fissare il salario per il podestà.
Unitamente ai dieci consiglieri, i capitani stanziavano ed approvavano i pagamenti,
nonchè fissavano i dazi straordinari imposti direttamente dal comune.
Nel
1419
2
il numero dei componenti il consiglio, carica di durata
semestrale, venne ridotto a due capitani e otto consiglieri, con una maggiore
specificazione delle rispettive competenze.
Con la riforma del 1435
3
venne ulteriormente ridotto il loro numero a causa della
diminuzione della popolazione ed al fine di contenere le spese del comune: il
consiglio risultava pertanto composto di due capitani e quattro consiglieri, che in
base alle norme statutarie dovevano essere tutti di Artimino e nel suo territorio
accatastati. In quella data veniva inoltre creato l'ufficio degli «aggiunti»:
questi, in numero di sei, coadiuvavano i consiglieri e partecipavano alle
deliberazioni del consiglio relativamente alla riforma dello statuto, alla nomina
dei sindaci e procuratori generali, alla elezione di deputati all'imposizione di
gravezze sul catasto o estimo ed all'approvazione di stanziamenti ordinari e
straordinari.
Analogamente nella comunità di Bacchereto si trova, fin dagli
statuti del 1397, attestato un consiglio generale composto da dodici consiglieri,
affiancati da dodici «aggiunti»i. Consiglieri ed aggiunti venivano estratti
semestralmente da un'unica borsa
4
ed insieme avevano il compito di
deliberare sulle entrate ed uscite comunali, di imporre dazi e gravezze e di
istituire sindaci e procuratori generali e speciali.
Con la riforma del
1422
5
, il cui contenuto fu definitivamente confermato nel 1489
6
, il numero dei membri del consiglio generale venne ridotto a due
capitani e quattro consiglieri.
Nella redazione più antica dello statuto di
Carmignano in nostro possesso è attestata l'esistenza di un consiglio generale,
composto di trentadue membri apparteneneti alle famiglie guelfe del comune stesso.
La loro carica era di durata semestrale e la nomina avveniva per tratta da apposite
borse
7
. Nella riforma del 1427
8
i consiglieri
furono ridotti definitivamente a diciotto e venne confermata la nomina della loro
appartenenza alle famiglie «guelfe» della comune.
Il consiglio generale era
affiancato dall'ufficio dei capitani e difensori. Questi, in numero di sei, duravano
in carica un anno
9
e la nomina avveniva mediante estrazione, nel corso di
una seduta consiliare. I difensori, oltre a partecipare alle riunioni del consiglio
e alle estrazioni alle cariche comunali, avevano l'autorità di rivendicare beni e
diritti del comune, il compito di difenderne il territorio in tempo di guerra e di
tutelare i diritti che la dominante vantava su di esso. Avevano inoltre facoltà di
«spendere» una parte delle finanze comunali
10
.
Le modalità di elezione a queste cariche furono oggetto, nel
1503, di una riforma di durata quinquennale
11
.
Essa stabiliva che per l'ufficio dei difensori venissero create due borse
«ordinarie»: nella prima erano inserite cedole contenenti ciascuna sei nomi; una
volta effettuata la tratta, in caso di impedimento o rifiuto della carica da parte
di uno degli eletti, si faceva ricorso per la sostituzione alla seconda borsa, detta
degli «spicciolati», nella quale erano inserite cedole nominali. Il ricorso ad una
borsa di «spicciolati» per le eventuali sostituzioni venne adottato anche per la
tratta dei consiglieri.
Dal 1582
12
il primo iscritto
nella cedola dei difensori fu tenuto ad esercitare anche l'ufficio di gonfaloniere.
Fino ad allora la nomina a questa carica, che compare per la prima volta nella
riforma del 1532
13
, avveniva per tratta da una
apposita borsa ed era di durata annuale. Nel 1632 la borsa del gonfaloniere venne
ripristinata; accanto ad essa vennero costituite una borsa detta dei «defensori di
parentado ovvero 12 famiglie» e una terza borsa degli «spicciolati» nella quale
erano inclusi i nomi di uomini nati a Carmignano, ma non appartenenti alle suddette
dodici famiglie.
14
Tale riforma costituì una profonda innovazione rispetto alla prassi prima
vigente ed ebbe lo scopo fondamentale di stabilire a priori una proporzione fra gli
eletti alle cariche comunali appartenenti alle 12 famiglie
15
e quelli di
famiglie non 'di parentado'. E precisamente dei cinque difensori tre dovevano essere
di «parentado» e due degli «spicciolati», degli ufficiali del Ceppo tre di
«parentado» e uno degli «spicciolati» e nel consiglio la proporzione era di dodici a
sei a favore delle famiglie di parentado.
Del resto, già nel 1573
16
, per impedire che nuove famiglie fossero
preminenti nelle borse, si era proceduto ad una ridorma dello squittinio secondo la
quale dei quattro nuovi squittinatori o riformatori tre dovevano essere scelti fra i
membri delle «famiglie più vecchie e antiche del comune» e uno tra gli
«spicciolati».
Tale situazione di privilegio venne confermata con la riforma
degli uffici del 14 marzo 1680, che dette luogo ad una controversia tra le famiglie
«spicciolate» e i rappresentanti e riformatori della comunità. La sentenza emessa
dette ragione tuttavia a questi ultimi
17
.
Con la riforma granducale delle comunità del 1774 tali magistrature vennero
sostituite dal magistrato comunitativo e dal consiglio generale, entrambi di durata
annuale. Il primo era composto da un gonfaloniere e da sette rappresentanti, tutti
estratti da un'unica borsa nella quale erano inclusi i nomi dei possessori di beni
stabili, soggetti ad una tassa superiore a un fiorino di decima.
Il consiglio
gnerale era composto dal magistrato comunitativo e da rappresentanti, uno per
ciascuno dei dodici popoli di Carmignano, estratti da altrettante borse nelle quali
erano inclusi i nomi di tutti i capi famiglia, fossero essi possidenti, artigiani o
mezzadri.