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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Deliberazioni e partiti

Livello: serie

Estremi cronologici: 1672 apr. 1 - 1808 lug. 4

Consistenza: 11 unità

Nell'archivio comunale di Carmignano si conservano, accanto alla serie dei registri delle deliberazioni e partiti del comune maggiore, anche due registri delle deliberazioni dei comunelli di Artimino e Comeana e di Bacchereto e Baccheretana, risalenti al 1672. Come si è già accennato, infatti, questi ultimi godevano di autonomia amministrativa rispetto a Carmignano.
Ad Artimino, nella riformagione del 1415 1 , era prevista una borsa per l'ufficio del consiglio generale, dalla quale dovevano essere estratti anche i riformatori dello statuto. In essa venivano inclusi i nomi di coloro che sarebbero stati estratti come capitani, in numero di sei, e dei dieci consiglieri. I primi avevano l'autorità di distribuire i dazi ordinari e straordinari richiesti dal comune d Firenze, approvare i pagamenti da farsi ad opera dei camarlinghi per la tassa del sale e le gabelle a Firenze e fissare il salario per il podestà. Unitamente ai dieci consiglieri, i capitani stanziavano ed approvavano i pagamenti, nonchè fissavano i dazi straordinari imposti direttamente dal comune.
Nel 1419 2 il numero dei componenti il consiglio, carica di durata semestrale, venne ridotto a due capitani e otto consiglieri, con una maggiore specificazione delle rispettive competenze.
Con la riforma del 1435 3 venne ulteriormente ridotto il loro numero a causa della diminuzione della popolazione ed al fine di contenere le spese del comune: il consiglio risultava pertanto composto di due capitani e quattro consiglieri, che in base alle norme statutarie dovevano essere tutti di Artimino e nel suo territorio accatastati. In quella data veniva inoltre creato l'ufficio degli «aggiunti»: questi, in numero di sei, coadiuvavano i consiglieri e partecipavano alle deliberazioni del consiglio relativamente alla riforma dello statuto, alla nomina dei sindaci e procuratori generali, alla elezione di deputati all'imposizione di gravezze sul catasto o estimo ed all'approvazione di stanziamenti ordinari e straordinari.
Analogamente nella comunità di Bacchereto si trova, fin dagli statuti del 1397, attestato un consiglio generale composto da dodici consiglieri, affiancati da dodici «aggiunti»i. Consiglieri ed aggiunti venivano estratti semestralmente da un'unica borsa 4 ed insieme avevano il compito di deliberare sulle entrate ed uscite comunali, di imporre dazi e gravezze e di istituire sindaci e procuratori generali e speciali.
Con la riforma del 1422 5 , il cui contenuto fu definitivamente confermato nel 1489 6 , il numero dei membri del consiglio generale venne ridotto a due capitani e quattro consiglieri.
Nella redazione più antica dello statuto di Carmignano in nostro possesso è attestata l'esistenza di un consiglio generale, composto di trentadue membri apparteneneti alle famiglie guelfe del comune stesso. La loro carica era di durata semestrale e la nomina avveniva per tratta da apposite borse 7 . Nella riforma del 1427 8 i consiglieri furono ridotti definitivamente a diciotto e venne confermata la nomina della loro appartenenza alle famiglie «guelfe» della comune.
Il consiglio generale era affiancato dall'ufficio dei capitani e difensori. Questi, in numero di sei, duravano in carica un anno 9 e la nomina avveniva mediante estrazione, nel corso di una seduta consiliare. I difensori, oltre a partecipare alle riunioni del consiglio e alle estrazioni alle cariche comunali, avevano l'autorità di rivendicare beni e diritti del comune, il compito di difenderne il territorio in tempo di guerra e di tutelare i diritti che la dominante vantava su di esso. Avevano inoltre facoltà di «spendere» una parte delle finanze comunali 10 .
Le modalità di elezione a queste cariche furono oggetto, nel 1503, di una riforma di durata quinquennale 11 . Essa stabiliva che per l'ufficio dei difensori venissero create due borse «ordinarie»: nella prima erano inserite cedole contenenti ciascuna sei nomi; una volta effettuata la tratta, in caso di impedimento o rifiuto della carica da parte di uno degli eletti, si faceva ricorso per la sostituzione alla seconda borsa, detta degli «spicciolati», nella quale erano inserite cedole nominali. Il ricorso ad una borsa di «spicciolati» per le eventuali sostituzioni venne adottato anche per la tratta dei consiglieri.
Dal 1582 12 il primo iscritto nella cedola dei difensori fu tenuto ad esercitare anche l'ufficio di gonfaloniere. Fino ad allora la nomina a questa carica, che compare per la prima volta nella riforma del 1532 13 , avveniva per tratta da una apposita borsa ed era di durata annuale. Nel 1632 la borsa del gonfaloniere venne ripristinata; accanto ad essa vennero costituite una borsa detta dei «defensori di parentado ovvero 12 famiglie» e una terza borsa degli «spicciolati» nella quale erano inclusi i nomi di uomini nati a Carmignano, ma non appartenenti alle suddette dodici famiglie. 14
Tale riforma costituì una profonda innovazione rispetto alla prassi prima vigente ed ebbe lo scopo fondamentale di stabilire a priori una proporzione fra gli eletti alle cariche comunali appartenenti alle 12 famiglie 15 e quelli di famiglie non 'di parentado'. E precisamente dei cinque difensori tre dovevano essere di «parentado» e due degli «spicciolati», degli ufficiali del Ceppo tre di «parentado» e uno degli «spicciolati» e nel consiglio la proporzione era di dodici a sei a favore delle famiglie di parentado.
Del resto, già nel 1573 16 , per impedire che nuove famiglie fossero preminenti nelle borse, si era proceduto ad una ridorma dello squittinio secondo la quale dei quattro nuovi squittinatori o riformatori tre dovevano essere scelti fra i membri delle «famiglie più vecchie e antiche del comune» e uno tra gli «spicciolati».
Tale situazione di privilegio venne confermata con la riforma degli uffici del 14 marzo 1680, che dette luogo ad una controversia tra le famiglie «spicciolate» e i rappresentanti e riformatori della comunità. La sentenza emessa dette ragione tuttavia a questi ultimi 17 .
Con la riforma granducale delle comunità del 1774 tali magistrature vennero sostituite dal magistrato comunitativo e dal consiglio generale, entrambi di durata annuale. Il primo era composto da un gonfaloniere e da sette rappresentanti, tutti estratti da un'unica borsa nella quale erano inclusi i nomi dei possessori di beni stabili, soggetti ad una tassa superiore a un fiorino di decima.
Il consiglio gnerale era composto dal magistrato comunitativo e da rappresentanti, uno per ciascuno dei dodici popoli di Carmignano, estratti da altrettante borse nelle quali erano inclusi i nomi di tutti i capi famiglia, fossero essi possidenti, artigiani o mezzadri.