Livello: serie
Estremi cronologici: 1776 - [sec. XVIII]Consistenza: 3 unità
Il regolamento del 1774 prevedeva, agli articoli 75-79, che le spese per il
mantenimento annuo delle strade e fabbriche comunitative venissero sostenute
direttamente dalla comunità.
Per i lavori da farsi l'uso delle «comandate» o
metodi simili, che da quella data vennero proibiti, fu sostituito con l'effettivo
pagamento della manodopera e dei materiali. Si stabilì inoltre che presso ogni
comunità fosse formato un campione delle strade e
fabbriche dal magistrato dei rappresentanti, per mezzo del
provveditore delle strade, ufficiale di nuova nomina cui erano affidate le mansioni
prima spettanti ai viarii o deputati di strade.
Una volta compilato, il
campione doveva essere presentato al giusdicente che aveva il compito di pubblicarlo
mediante notificazione; trascorsi i termini per la presentazione di eventuali
reclami, era rimesso alla rispettiva cancelleria.