Livello: serie
Estremi cronologici: 1868 - 1938Consistenza: 35 unità
Con la legge comunale e provinciale del 1865 agli artt. 28 e segg.
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, vennero fissate le norme per la compilazione delle liste degli
aventi diritto al voto, sia per le elezioni politiche che per quelle amministrative.
Le liste, revisionate annualmente sulla base dei ruoli delle imposte, dovevano
essere approvate dalle competenti autorità provinciali e conservate secondo le
istruzioni dell'art. 21 del R.D. 8/6/1865 n. 2321
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.
Le disposizioni citate prescrivevano la conservazione di
una lista elettorale permanente, compilata dalla giunta comunale e approvata dal
consiglio. La legge elettorale politica del 1892
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deliberò che tale lista preparata per la elezione del
consiglio elettorale avesse validità anche come lista elettorale
politica.