Livello: serie
Estremi cronologici: 1819 - 1856Consistenza: 4 unità
Richiamandosi al motuproprio del febbraio 1798, l'editto del 12 settembre 18141 fissava le nuove regole per gli accolli delle strade comunitative: spettava al magistrato comunitativo nominare un perito, incaricato di fare le relazioni e le stime dei lavori occorrenti alle strade della comunità, la sua nomina doveva, però, essere approvata dal provveditore della Soprintendenza comunitativa e il suo operato doveva essere controllato da due deputati scelti tra i membri del magistrato.
Le relazioni del perito e i certificati di riscontro dovevano rispondere ai dettami del motuproprio del 1798, il cancelliere doveva poi sottoporre tali relazioni al magistrato, che doveva valutare se procedere o no all'esecuzione dei lavori e alla stipula degli accolli.
Le norme fondamentali di queste convenzioni di accollo erano che la concessione fosse per nove anni, che la comunità dovesse pagare all'accollatario la somma dell'offerta in rate annuali e che dal momento dell'accollo la strada fosse affidata all'accollatario che doveva eseguirvi tutti i lavori necessari. Questa regolamentazione fu modificata nel 1825 2, quando con la legge del 27 dicembre furono creati i "circondari", che comprendevano più comunità, a capo dei quali fu posto un ingegnere eletto dal granduca, però la decisione sui lavori e quindi sugli accolli rimase sempre di pertinenza della comunità.
"Campione degli accolli de' pronti restauri e dell'annuo mantenimento delle strade comunitative"