Livello: serie
Estremi cronologici: 1814 - 1865Consistenza: 13 unità
Risentendo della prassi instaurata dal governo francese che aveva
laicizzato lo stato civile, il motuproprio del 18 giugno 1817
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faceva obbligo ai parroci di inviare "un
duplicato dei registri", non più alla curia vescovile, come prescriveva la circolare
della Segreteria del Regio Diritto del 31 marzo 1781, ma al rispettivo cancelliere
comunitativo, che a sua volta doveva trasmetterlo alla Segreteria. Inoltre ogni mese
i parroci dovevano inviare al cancelliere anche un "estratto degli atti di nascita,
morti, matrimoni", che poi dovevano essere mandati a Firenze. I cancellieri, a loro
volta, dovevano tenere "per ciascuna comunità da essi servita tre registri",
rispettivamente per nascite, morti e matrimoni. Di competenza esclusiva del
cancelliere comunitativo era invece l'amministrazione dello stato civile degli
individui di culto non cattolico, i quali erano tenuti a denunciare entro tre giorni
ed alla presenza di due testimoni tutti gli atti di nascita e di morte e i
matrimoni.