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AST | Recupero e diffusione degli inventari degli archivi toscani
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Stato civile

Livello: serie

Estremi cronologici: 1814 - 1865

Consistenza: 13 unità

Risentendo della prassi instaurata dal governo francese che aveva laicizzato lo stato civile, il motuproprio del 18 giugno 1817 1 faceva obbligo ai parroci di inviare "un duplicato dei registri", non più alla curia vescovile, come prescriveva la circolare della Segreteria del Regio Diritto del 31 marzo 1781, ma al rispettivo cancelliere comunitativo, che a sua volta doveva trasmetterlo alla Segreteria. Inoltre ogni mese i parroci dovevano inviare al cancelliere anche un "estratto degli atti di nascita, morti, matrimoni", che poi dovevano essere mandati a Firenze. I cancellieri, a loro volta, dovevano tenere "per ciascuna comunità da essi servita tre registri", rispettivamente per nascite, morti e matrimoni. Di competenza esclusiva del cancelliere comunitativo era invece l'amministrazione dello stato civile degli individui di culto non cattolico, i quali erano tenuti a denunciare entro tre giorni ed alla presenza di due testimoni tutti gli atti di nascita e di morte e i matrimoni.