Livello: serie
Estremi cronologici: 1799 - 1900Consistenza: 9 unità
A seguito del motuproprio del 22 febbraio 1798
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il magistrato era autorizzato a dare in cottimo la
manutenzione delle strade comunitative e pertanto poteva stipulare con i proprietari
frontisti e contigui contratti di accollo della durata massima di nove anni.
Sulla scorta dei campioni delle strade comunitative un perito eletto dal
magistrato era incaricato di effettuare una visita alle singole strade e redigere
una relazione al fine di stabilire i termini del contratto e di fissare la somma
necessaria al loro mantenimento annuo. Lo stesso perito, accompagnato dal
provveditore di strade, era poi tenuto ad effettuare visite annuali per la verifica
dello stato di manutenzione delle strade e a fissare un termine per i lavori del
cottimante.
La materia venne nuovamente regolamentata con l'editto del 12
settembre 1814, che non apportò tuttavia modifiche sostanziali
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Nell'archivio di Carmignano, accanto ai campioni e alle scritte di accollo, si
conservano i registri recanti l'indicazione dei pagamenti fatti in conto delle somme
pattuite
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