Livello: fondo
Estremi cronologici: 1854 - 1957Consistenza: 47 unità
Il R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno
stabilì in ogni comune la presenza di un giudice conciliatore che doveva comporre le
controversie minori, quando ne fosse richiesto dalle parti, giudicare le controversie ed
esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge. Di nomina regia, su proposta
dei rispettivi consigli comunali, durava in carica tre anni. Doveva possedere i seguenti
requisiti: avere almeno venticinque anni, dimorare nel comune ed essere iscritto nelle
liste degli elettori comunali. Le competenze del giudice conciliatore ed il
funzionamento dell'ufficio di conciliazione furono precisati con la Legge 16 giugno
1892, n. 261 e relativo regolamento d'applicazione, approvato con R.D. 26 dicembre 1892,
n. 728. L'ufficio di conciliazione era retto da un giudice elettivo competente in
materia di azioni personali, civili e commerciali, fino a cento lire di valore, di danni
dati fino alla stessa somma e di locazioni di immobili. Il giudice era scelto sulla base
di apposite liste di eleggibili compilate dalla giunta comunale e nominato dal
presidente del tribunale su proposta del procuratore generale. Il giudice era assistito
da un cancelliere, che aveva l'obbligo di tenere una serie di registri e di conservare
separatamente i diversi tipi di atti prodotti. Il funzionamento di tale ufficio fu
regolato successivamente dal R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. Con la Legge 21 novembre
1991, n. 374 fu abolito il giudice conciliatore e sostituito con il giudice di
pace.
Soggetti produttori:
Giudice conciliatore, Scandicci (Firenze), 1854 -
1957