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Giudice conciliatore

Livello: fondo

Estremi cronologici: 1854 - 1957

Consistenza: 47 unità

Il R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626 sull'ordinamento giudiziario del Regno stabilì in ogni comune la presenza di un giudice conciliatore che doveva comporre le controversie minori, quando ne fosse richiesto dalle parti, giudicare le controversie ed esercitare le altre attribuzioni conferitegli dalla legge. Di nomina regia, su proposta dei rispettivi consigli comunali, durava in carica tre anni. Doveva possedere i seguenti requisiti: avere almeno venticinque anni, dimorare nel comune ed essere iscritto nelle liste degli elettori comunali. Le competenze del giudice conciliatore ed il funzionamento dell'ufficio di conciliazione furono precisati con la Legge 16 giugno 1892, n. 261 e relativo regolamento d'applicazione, approvato con R.D. 26 dicembre 1892, n. 728. L'ufficio di conciliazione era retto da un giudice elettivo competente in materia di azioni personali, civili e commerciali, fino a cento lire di valore, di danni dati fino alla stessa somma e di locazioni di immobili. Il giudice era scelto sulla base di apposite liste di eleggibili compilate dalla giunta comunale e nominato dal presidente del tribunale su proposta del procuratore generale. Il giudice era assistito da un cancelliere, che aveva l'obbligo di tenere una serie di registri e di conservare separatamente i diversi tipi di atti prodotti. Il funzionamento di tale ufficio fu regolato successivamente dal R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. Con la Legge 21 novembre 1991, n. 374 fu abolito il giudice conciliatore e sostituito con il giudice di pace.